DICHIARAZIONI
- REGOLAMENTO SUI NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE
(D.P.R.
14/10/99, n. 542)
E'
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 3 marzo 2000,
il regolamento che modifica le disposizioni sulla presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei sostituti d'imposta,
comprese le dichiarazioni IVA e IRAP in caso di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa (D.P.R. n. 322/1998).
Il
decreto, che tra l'altro ha confermato le scadenze relative alle dichiarazioni
già presentate nel corso del 1999, stabilisce i nuovi termini di trasmissione
delle dichiarazioni e di versamento delle imposte; prevede la validità delle
dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo; estende
ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 la facoltà di
presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite un
incaricato.
Dichiarazioni
periodiche IVA
L'obbligo
di presentare le dichiarazioni periodiche IVA decorre dal 1999 per i soggetti
IRPEG e dal 2000 per le società di persone e associazioni equiparate e per le
persone fisiche; queste ultime devono presentare la dichiarazione periodica a
condizione che abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari
superiore a cinquanta milioni di lire.
La
liquidazione periodica dell'IVA e il relativo versamento devono essere
effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.
Contribuenti
minori
Questi
contribuenti possono optare, comunicando la scelta nella prima dichiarazione
annuale IVA o di inizio di attività, per l'annotazione delle liquidazioni
periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Qualora l'imposta non
superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo.
La
liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il 16
febbraio dell'anno di riferimento. Il versamento annuale IVA deve essere
effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto
per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata
annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello
0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a tale data.
Sostituti
d'imposta
Il
sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte
in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare
l'eccedenza dai versamenti successivi, anche per categorie di reddito diverse
da quelle per cui sono effettuate le ritenute .
Compensazioni
e rimborsi
Il
decreto disciplina, inoltre, la cessione delle eccedenze di imposta sul reddito
delle persone giuridiche risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle
società o enti appartenenti a un gruppo e la compensazione tra crediti e debiti
IVA risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di
gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.
Modifiche
sono state apportate anche alla procedura per richiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile IVA in relazione a periodi inferiori all'anno.
Note:
1.
Art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
2.
Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
3.
Art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998.
4.
Art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
5.
Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.
6.
E' indicato il termine per la presentazione del modello, da parte del
contribuente, all'intermediario abilitato per la successiva trasmissione
all'Amministrazione finanziaria. Il modello può essere predisposto direttamente
dal contribuente, ovvero dallo stesso intermediario incaricato della
trasmissione, se si tratta di un professionista abilitato.
7.
Art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
8.
Si tratta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, 2 bis e 2 ter del D.P.R. n.
322/1998.
9.
Si tratta di sportelli di banche convenzionate e Uffici postali abilitate (art.
3, comma 11, del D.P.R. n. 322/1998).
10.
Il versamento può essere eseguito anche entro il termine previsto per il
pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per
cento per ogni mese o frazione di mese successivo a tale data (art. 6, D.P.R.
n. 542/1999).
11.
Art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
12.
Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
13.
Art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998. La trasmissione va eseguita entro un
mese per casi particolari (art. 3, comma 7 bis e 7 ter, del D.P.R. n.
322/1998).
14.
Art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998.
15.
Art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
16.
Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.
17.
E' indicato il termine per la presentazione del modello, da parte del
contribuente, all'intermediario abilitato per la successiva trasmissione
all'Amministrazione finanziaria. Il modello può essere predisposto direttamente
dal contribuente, ovvero dallo stesso intermediario incaricato della
trasmissione, se si tratta di un professionista abilitato.
18.
Art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998.
19.
Art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
20.
Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.