ll.pp. - GLI “AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA” CHE DEVONO DICHIARARE IL REQUISITO DELL’ART. 38 LETT.C) DEL CODICE SONO I SOLI CONSIGLIERI CHE SIANO LEGaLI RAPPRESENTANTI E NON I PROCURATORI
(Consiglio di Stato sez. V 6/6/2012 n. 3340)
L’interpretazione
dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede
l’esclusione dalla procedura qualora i fatti indicati dalla lettera c) della
disposizione riguardino, nel caso delle s.p.a. (..) “gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza” , o il direttore tecnico, ha formato oggetto di
diversi orientamenti giurisprudenziali (per un riepilogo delle diversificate
posizioni di questo Consiglio si rinvia a Cons. St. , sez. V, n. 513 del 2011).
Il Collegio, nel condividere le più recenti decisioni di questa Sezione sulla
questione (v. Cons. St. , sez. V, nn. 1186 del 2012 e
513 del 2011; si vedano anche –sempre della sez. V- le sentenze nn. 6136, 3069 e 1782 del 2011, cui si rinvia anche ai
sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a.
), ritiene di aderire alla tesi che limita l’applicabilità del citato art.
38/C), sull’obbligo di esclusione nell’ipotesi di omessa dichiarazione, ai soli
amministratori della spa e non anche ai procuratori speciali o “ad negotia”, i quali “non sono amministratori, e ciò a
prescindere dall’esame dei poteri loro assegnati” (così CdS,
V, n. 513/11 cit.), dovendosi “ancorare l’applicazione della norma su basi di
oggettivo rigore formale” (Cons. St., V, n. 3069/11), occorrendo avere riguardo
alla posizione formale del singolo nell’organizzazione societaria piuttosto che
a malcerte indagini “sostanzialistiche” , e ciò anche per non scalfire garanzie
di certezza del diritto sotto il profilo della possibilità di partecipare a
pubblici appalti (sez. V, n. 513/11 cit., in cui si ribadisce che “una norma
che limiti la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica
delle imprese… assume carattere eccezionale ed è,
quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è
quella dei procuratori”).