LL.PP. - IN LAVORI PLURIANNUALI IL COMPENSO PER LA VARIAZIONE DEI COSTI DEI MATERIALI SI COMPUTA ANNO PER ANNO E NON COMPLESSIVAMENTE DALLA DATA DELL’OFFERTA A QUELLA DI ESECUZIONE
(TAR Lazio Roma sez. III 6/6/2012 n. 5158)
il legislatore ha inteso prevedere “blocchi
annuali” all’interno dei quali calcolare la maggiorazione dei materiali in
riferimento all’alea del 10% e non ha considerato, invece, la sommatoria
pluriennale degli aumenti con l’eventuale deduzione del 10% sul totale finale.
Tale metodo di calcolo è stato consentito solo con la decretazione d’urgenza
del 2008, ove erano state verificate circostanze eccezionali di aumento,
impreviste e imprevedibili e come tale fuori della normale alea contrattuale,
comunque quantificata nella soglia ordinaria del 10% (Tar Veneto, Sez. I,
1.2.10, n. 236) ma ,proprio per questo, applicabili solo all’annualità (divisa
un due semestri) di riferimento.
Il criterio che appare quindi al Collegio più aderente
alla “ratio” dell’istituto in questione è quello
legato alla verifica del singolo arco di tempo inteso non sulla base della
“contabilizzazione” dei lavori – altrimenti risolvendosi in un surrettizio
reinserimento dell’istituto della “revisione prezzi” – ma su quello di
effettivo valore dei materiali di riferimento anno per anno, ferma restando
l’eccezionalità del periodo di cui al d.l. n. 162/08 cit. riferita ad un ben
determinato lasso temporale non oggetto però di tempestiva domanda della
ricorrente che, invece, ha inteso applicare tale criterio derogatorio al regime
“ordinario” di cui all’art. 133 cit.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il
5.10.2010 e depositato il successivo 12.10.2010, il Consorzio Stabile Consta,
evidenziava di essere stato aggiudicatario, nel 2006, dei lavori di
costruzione/prolungamento del raccordo stradale fra l’autostrada A4 e la SS14
sino alla provinciale SP19, ultimati nel corso del 2009. La ricorrente
aggiungeva che nel contabilizzare la quantità dei materiali “bitume” e “nastri
in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati”, rilevava che,
tra il 2006 e il 2009, era avvenuto un aumento dei relativi prezzi, superiore
al 10%, come si evinceva anche dal contenuto dei d.m.
30.4.2009 e 9.4.2010 emanati ai sensi dell’art. 133, comma 6, d.l.gs. n. 163/06. Presentava quindi una specifica istanza
di compensazione ex art. 133, commi 4 e ss., d.lgs. n. 163/06 in data 2.7.2010
per euro 210.785,02 oltre i.v.a., cui rispondeva la Autovie Venete spa con la nota del 19.7.2010, ove era
specificato che non veniva riconosciuta la compensazione in questione perché
non rientrante nei canoni determinati dall’art. 133, comma 4, d.lgs. cit. e
relativi d.m. di rilevamento dei prezzi medi e delle
variazioni percentuali annuali.
In particolare, Autovie Venete
spa precisava che le variazioni rappresentate da Consta facevano riferimento al
d.l. n. 162/08, conv. in l.n.
201/08, che aveva introdotto una compensazione emergenziale ed agevolata, non
utilizzabile quindi ai fini del calcolo di quella “ordinaria” ex art. 133 cit.,
valevole esclusivamente per i lavori eseguiti e contabilizzati nel corso del
2008, e che il d.m. 9.4.10 per le compensazioni su
offerte del 2006 faceva riferimento ai prezzi medi e alle variazioni
percentuali annuali eccedenti il 10% rilevati negli allegati 1 e 2 dello stesso
d.m. e dalla tabella all’art. 1, lett. b, del d.m. 24.7.08 il quale non riportava fra i materiali di cui
all’art. 133, comma 4, d.lgs. cit. per variazioni al 2007 rispetto al 2006 il
bitume e i nastri indicati da Consta.
Quest’ultima, quindi, con il ricorso in questione
chiedeva l’annullamento di tale nota e del d.m.
9.4.10 “in parte qua” se interpretato nel significato fatto proprio da Autovie Venete nonché l’accertamento del diritto alla
richiesta compensazione e la conseguente condanna della resistente.
Consta quindi lamentava, in sintesi, quanto segue.
“1. Sulla illegittimità o erroneità del rigetto
dell’istanza di compensazione e sulla spettanza della compensazione medesima.
Violazione e falsa applicazione di legge: art. 133 D.Lgs n. 163/2006; d.l. n. 162/2008; d.m.
30 aprile 2009; d.m. 9 aprile 2010. Eccesso di potere
per inadeguata o insufficiente istruttoria e per erronea valutazione dei
presupposti di fatto e di diritto”
La norma di cui all’art. 133 stabilisce due momenti
temporali rispetto ai quali si deve calcolare se vi è stato un aumento
eccezionale dei prezzi oltre il 10% e corrispondono all’anno di presentazione
dell’offerta e all’anno di contabilizzazione dei lavori che comportano
l’acquisto di materiale, con la conseguenza che quel che rileva ai fini del
riconoscimento della compensazione è che l’aumento superiore al 10% si sia
manifestato in uno o più anni compresi tra quello di presentazione dell’offerta
e quello di contabilizzazione dei lavori.
Dall’esame dei prezzi considerati dai dd.mm. 30.4.09 e 9.4.10 risultava che il primo individuava
– rispetto alla situazione del 2008 raffrontata al 2006 di presentazione
dell’offerta – un aumento del bitume del 42% e dei nastri del 32% mentre il
secondo – rispetto al lasso temporale tra il 2008 e il 2009 – individuava per
il bitume il non superamento della soglia del 10% mentre per i nastri una
diminuzione del 15,16%.
Secondo la ricorrente, quindi, il modo corretto di
applicare la normativa vedeva la verifica del prezzo medio del materiale di
riferimento nell’anno di presentazione dell’offerta, la verifica del prezzo dei
singoli materiali nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente
al decreto di cui all’art. 133, comma 6, d.lgs. cit., la verifica finale se tra
i due prezzi ci era una variazione eccezionale, superiore al 10% nell’intero
periodo temporale di riferimento, anche se pluriennale. A loro volta – sempre
secondo la tesi della ricorrente – i d.m. di cui al
richiamato comma 6 avrebbero dovuto indicare tutte le variazioni dei prezzi,
non solo quelle superiori al 10% se riferite a variazioni annuali ma comunque,
seguendo la prassi, se pure si limitavano ad indicare i prezzi con aumenti
superiori al 10%, avrebbero dovuto non riportare le sole variazioni “annuali”
ma anche quelle che sono avvenute nell’anno “X” rispetto a tutti gli anni
precedenti e non solo rispetto a quello immediatamente precedente a quello “X”.
Sulla base di tale considerazione, infine, la
ricorrente riteneva corretto il solo d.m. del 2009
perché richiamava tutti gli anni, dal 2003 al 2007 e perché consentiva la
valutazione di variazioni di prezzo anche tra anni lontani tra loro, mentre non
corretto era quello del 2010 che riportava solo variazioni annuali e sopra la
soglia del 10%.
La ricorrente, quindi, contestava la tesi di Autovie Veneta spa di cui al provvedimento impugnato ove si
evidenziava che il d.m. del 2009 era relativo al solo
lasso temporale eccezionale del 2008 e non era applicabile per la compensazione
“ordinaria”.
“2. In subordine: illegittimità dell’art. 3 del d.m. 9 aprile 2010.
Violazione dell’art. 133 del D.Lgs.
n. 163/2006. Eccesso di potere per irrazionalità e ingiustizia manifeste,
erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di
motivazione. Conseguente illegittimità o erroneità derivata dall’atto di Autovie Venete di diniego delle compensazioni richieste da
Consta”
La rilevazione prezzi di cui all’art. 3 del d.m. non era, nemmeno astrattamente, idonea a consentire
l’applicazione dell’art. 133 a lavori “pluriennali” perché non riconosceva
aumenti di prezzi pure avvenuti nella realtà e già riconosciuti dal precedente d.m. del 2009 (almeno nel caso del bitume); ciò perché, ai
sensi dell’art. 133 cit., se i d.m. riportano solo
aumenti “annuali”, devono indicare anche gli aumenti “sotto soglia” del 10%
così da consentire la verifica se vi sono stati aumenti sopra soglia nell’arco
di due o più anni, se invece riportano solo aumenti sopra il 10%, devono però
indicare anche quelli che si sono verificati in un dato anno rispetto a
ciascuno dei precedenti.
La ricorrente concludeva poi la sua esposizione
presentando formale istanza istruttoria al fine di ordinare l’esibizione in
giudizio degli atti istruttori e preparatori del d.m.
9.4.2010.
Si costituivano in giudizio il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e la Autovie Venete spa
chiedendo la reiezione del ricorso.
Con l’ordinanza presidenziale indicata in epigrafe era
ordinato al Ministero costituito il deposito di specifica documentazione ivi
indicata.
Adempiuto tale incombente mediante il deposito
richiesto, in prossimità della pubblica udienza del 1.2.2012, le parti
depositavano memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive e, in
particolare, la ricorrente insisteva nel chiedere ulteriori approfondimenti
istruttori.
Con la prima ordinanza collegiale indicata in
epigrafe, questa Sezione disponeva ulteriori incombenti istruttori mediante
richiesta di chiarimenti al Direttore Generale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ivi indicato, o ad un funzionario di sua
fiducia, presente di persona all’ulteriore udienza pubblica del 7.3.2012.
A tale udienza il Collegio, verificato un difetto di
comunicazione/notificazione dell’ordinanza in questione, tratteneva la causa in
decisione e, con la seconda ordinanza collegiale in epigrafe, rinnovava
l’adempimento istruttorio per la nuova udienza pubblica del 4.4.2012.
Adempiuta l’audizione del Direttore Generale in tale
nuova udienza, era fissata ulteriore udienza pubblica al 23.5.2012 per
consentire alle parti di illustrare le proprie tesi alla luce dell’ulteriore
fase istruttoria.
In prossimità di tale data la ricorrente e Autovie Venete spa depositavano nei termini copiose memorie
(la ricorrente anche di replica) ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi
difensive.
Alla pubblica udienza del 23.5.2012 la causa era
quindi definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che la questione sostanziale alla
base del presente contenzioso è stata già affrontata e decisa con la sentenza
di questa Sezione n. 4649/2012 pubblicata proprio il 23.5.2012, per cui non
rileva elementi per discostarsi dalla conclusione ivi rappresentata, anche alla
luce della approfondita e specifica attività istruttoria di cui alla presente
causa.
Riprendendo quanto ivi esposto, quindi, il Collegio
rileva che l’oggetto della controversia è sostanzialmente rappresentato
dall’individuazione del criterio più idoneo per la corretta applicazione
dell’art. 133, commi 4 e ss., d.lgs. n. 163/06, nel testo applicabile “ratione temporis” alla
fattispecie in esame e concernente la prevista “compensazione” qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al
comma 6.
In primo luogo il Collegio osserva che l’art. 133,
comma 2, d.lgs. n. 163/2006 prevede come regola generale perentoria che “Per i
lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice
civile.”
Ogni considerazione in argomento, quindi, non può
prescindere da tale premessa che deve intendersi anche in relazione a quanto
dedotto nei successivi commi che prendono in esame circostanze particolari
subentrate in corso d’opera che influiscono in ordine al calcolo del prezzo dei
lavori effettuati in concreto.
Il comma 3 e il 3 bis si occupano così del c.d.
“prezzo chiuso”, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
da aumentarsi di una percentuale che si applica nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento.
Per quel che riguarda il presente contenzioso, poi, il
comma 4 prevede che “In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.”
Il comma 5 prevede poi che “La compensazione e’
determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori”, mentre il
successivo comma 6 stabilisce che “Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi”.
Ebbene, dalla lettura delle minuziose difese della
ricorrente si evince in sostanza che al fine di determinare la percentuale di
variazione (rectius “compensazione”) del prezzo dei
materiali nel senso di cui ai commi 4-6 è necessario calcolare per ogni anno il
prezzo di riferimento con l’intero incremento del medesimo, al netto dell’alea
del 10%, prodottosi per tutto il tempo di durata del contratto, così che, per
individuare l’incremento finale di prezzo compensabile appare necessario
confrontare il prezzo medio vigente alla data di presentazione dell’offerta con
quello medio finale con riferimento alla contabilizzazione e detrarre da tale
percentuale il 10% in totale.
Secondo la tesi della Autovie
Venete spa, invece, la corretta applicazione della citata disposizione non
consente, a chiusura dei lavori, “…di sommare le
percentuali annuali d’aumento e solo su tale sommatoria calcolare l’alea del
10% perché ciò potrebbe diventare un meccanismo contabile d’indebito
arricchimento per le imprese che avrebbero, così, tutto l’interesse economico
ad una dilazione dei tempi d’esecuzione ed alla presentazione finale di una
richiesta di compensazione con evidenti, maggiori difficoltà di controllo da
parte dell’Ente pubblico” (pag. 7 memoria finale).
Per la resistente, quindi, ai fini del calcolo della
variazione del prezzo, emerge la necessità di considerare i singoli scostamenti
percentuali di prezzo registrati anno per anno dai decreti ministeriali di
riferimento, tenendo conto ai fini del calcolo di ciascun scostamento della
percentuale non computabile fino al 10%.
Così precisati i termini di confronto delle rispettive
tesi, il Collegio – come già evidenziato nella su ricordata sentenza n. 4649/12
di questa Sezione – ritiene più aderente al dettato normativo il criterio considerato
dalla stazione appaltante, per la ragione per la quale, a seguire il criterio
di parte ricorrente, l’impresa appaltatrice di fatto recupererebbe tutti gli
eventuali aumenti intervenuti negli anni precedenti di rilevazione e successivi
a quello di offerta ove questi non siano stati considerati nei singoli prezzi
dei materiali da costruzione più significativi, dando luogo, così, ad una
reintroduzione, in sostanza, di una sorta di “revisione prezzi”, in palese
contrasto con quanto disposto dallo stesso art. 133 al comma 2 e con la
finalità sottesa all’istituto della “compensazione” prezzi che è quella di
prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali in rapporto
all’eventuale verificarsi di eventi eccezionali, tali da determinare variazioni
dei prezzi di acquisto dei materiali superiori al 10% rispetto al prezzo medio
rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
Come ricordato nella sentenza n. 4649/12 cit.,
infatti, che questa sia la finalità perseguita dal legislatore risulta confermato,
altresì, dalla modifica del ripetuto articolo 133 disposta con D.L. 70/2011,
art.4, comma 2, lett.o), il quale, ha individuato
nella metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell’anno solare precedente, la percentuale da riconoscere all’appaltatore.
La norma in questione, quindi, ha consentito che il
rischio economico di impresa, naturalmente legato all’esecuzione di un
contratto di appalto lavori, assuma una connotazione giuridica rilevante e tale
da necessitare di un intervento meramente “compensativo” solo quando
l’oscillazione in aumento/diminuzione sia superiore al 10% in ciascun anno di
esecuzione e non nell’intero periodo contrattuale, come confermato dai commi 5
e 6 dell’art. 133 cit. che fanno riferimento alla contabilizzazione delle opere
realizzate “nell’anno solare” e in riferimento a variazioni “annuali”.
Il Collegio, quindi, concorda con la ricostruzione
della stazione appaltante, secondo cui il legislatore ha inteso prevedere
“blocchi annuali” all’interno dei quali calcolare la maggiorazione dei
materiali in riferimento all’alea del 10% e non ha considerato, invece, la
sommatoria pluriennale degli aumenti con l’eventuale deduzione del 10% sul
totale finale. Tale metodo di calcolo è stato consentito solo con la
decretazione d’urgenza del 2008, ove erano state verificate circostanze
eccezionali di aumento, impreviste e imprevedibili e come tale fuori della
normale alea contrattuale, comunque quantificata nella soglia ordinaria del 10%
(Tar Veneto, Sez. I, 1.2.10, n. 236) ma ,proprio per questo, applicabili solo
all’annualità (divisa un due semestri) di riferimento.
Correttamente, quindi, la stazione appaltante nel suo
provvedimento ha evidenziato l’inapplicabilità di tale modalità di calcolo
all’intera durata contrattuale come invece prospettato dalla ricorrente nella
sua istanza che faceva riferimento al decreto 30.4.2009 adottato in adempimento
del d.l. n. 162/08 come convertito dalla l.n. 201/08.
In sostanza, il Collegio evidenzia come la
disposizione in esame di cui all’art. 133 cit. non appare posta a riequilibrare
il sinallagma contrattuale tra le parti in se considerato ma, pur nell’ottica
di preservare l’interesse dell’appaltatore ad adeguare il prezzo contrattuale
al costo della vita oltremodo dilatatosi per determinati materiali incidenti su
detto prezzo, ad attualizzare l’obbligazione pecuniaria entro un criterio
rigido e “forfettizato”, nell’ambito della necessità
di stabilizzazione della spesa pubblica, affidato a rilevamenti annui, operanti
per ciascun criterio temporale e non suscettibili di sommatoria algebrica per
tutta la durata del contratto se l’anno di presentazione dell’offerta si
distanzia nella misura di due o più anni da quello di contabilizzazione.
Il criterio che appare quindi al Collegio più aderente
alla “ratio” dell’istituto in questione è quello
legato alla verifica del singolo arco di tempo inteso non sulla base della
“contabilizzazione” dei lavori – altrimenti risolvendosi in un surrettizio
reinserimento dell’istituto della “revisione prezzi” – ma su quello di
effettivo valore dei materiali di riferimento anno per anno, ferma restando
l’eccezionalità del periodo di cui al d.l. n. 162/08 cit. riferita ad un ben
determinato lasso temporale non oggetto però di tempestiva domanda della
ricorrente che, invece, ha inteso applicare tale criterio derogatorio al regime
“ordinario” di cui all’art. 133 cit.
Ciò premesso, quindi, non appaiono condivisibili le
pur suggestive tesi della ricorrente di cui ai due motivi di ricorso, pure
abbondantemente illustrate nelle successive memorie difensive, dato che, per
quel che riguarda il primo motivo, sulla base di quanto dedotto, il Collegio
rileva che il d.m. 30.4.2009 riguarda unicamente
compensazioni per materiali contabilizzati nel 2008 e non negli anni
successivi, tra cui lo stesso 2009, in quanto dal tenore del relativo art. 1 è
chiaro il riferimento temporale alla temporaneità ed eccezionalità della
disposizione che, appunto, evidenzia di dettare norma in “deroga” al regime
ordinario dell’art. 133, laddove specifica che “Per fronteggiare gli aumenti
repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno
2008, in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009,
con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o
in diminuzione, superiori all’otto per cento, relative all’anno 2008, dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Il relativo d.m. 30.4.2009 quindi è utilizzabile solo in relazione a
contabilizzazioni del 2008 in funzione della compensazione “derogatoria” e
puntuale di cui al d.l. cit.
Così pure, nella logica interpretativa sopra
evidenziata, che l’art. 3 del d.m. del 2010 non
contenga i macroscopici aumenti del bitume è circostanza lineare, perché tali
aumenti erano riferibili solo al periodo temporale riferito al 2008 e non
potevano cumularsi in un rapporto algebrico in relazione a offerte del 2006 e
lavori contabilizzati nel 2009, come accaduto per la ricorrente. Come detto, la
corretta applicazione del regime “ordinario” di cui all’art. 133 cit. non
prevede riconoscimenti di compensazioni nel caso di variazioni di prezzo
algebricamente sommate nel periodo temporale tra l’offerta e la
contabilizzazione, se composto da due o più anni, con detrazione finale del 10%
secondo la modalità impostata dalla ricorrente.
Il d.m. del 2010, quindi,
non contiene una “dimenticanza” nel non richiamare il d.m.
precedente, come ritenuto dalla ricorrente, perché tale d.m.
precedente del 30.4.2009 non riguardava il regime “ordinario” dell’art. 133
cit. né sulla base di questo poteva operarsi una compensazione per la parte
relativa alla variazione 2006-08 (così come sulla base del d.m.
del 2010 una compensazione per il 2008-09), con sommatoria algebrica e
detrazione finale del 10%, perché, in realtà, gli scostamenti dei prezzi
andavano verificati anno su anno e la deroga per il 2008 non aveva visto una
tempestiva domanda da parte della ricorrente.
Per quel che riguarda il (subordinato) secondo motivo
di ricorso, poi, il Collegio non riscontra contrasto del d.m.
del 2010 con l’art. 133 perché nell’ambito dell’istituto di cui alla norma del
“Codice Appalti” non è prevista la revisione pluriennale come intesa dalla
ricorrente e sopra ricordata.
Per quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare
accoglimento.
Le spese del presente giudizio possono comunque
eccezionalmente compensarsi, attesa la novità e la peculiarità delle questioni
interpretative trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Spese compensate.