ll.pp. - ANCHE NEGLI APPALTI PUBBLICI SI APPLICANO I TERMINI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA L. 231/2002 E PERCIÒ ANCHE LA MISURA DEGLI INTERESSI IVI PREVISTA
(Parere Aut. vig. sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture 18/4/2012 n. 59)
Le stazioni appaltanti non possano prevedere
l’accettazione di termini di pagamento difformi da quelli previsti dal d.lgs.
n. 231 del 2002, come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche
nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La
pronuncia chiarisce come i termini di pagamenti in appalti pubblici siano
quelli previsti dal d.Lgs. 231 del 2002, che risulta
interamente applicabile anche nel settore dei lavori pubblici. Ne discende
anche che gli interessi maturati per ritardati pagamenti siano quelli fissati
da detta norma e non quelli stabiliti annualmente con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture.
PREC 9/12/F
Oggetto:
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7,
lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Blulinearredi soc. coop. – “Fornitura, trasporto e
montaggio di arredi di produzione per il nuovo Centro diurno e Comunità
alloggio ubicato in via Beato Monsignor Talamoni a
Seregno” – euro 95.700,00 – S.A.: Comune di Seregno.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 2 dicembre 2011 è pervenuta l’istanza in
epigrafe, con la quale la Blulinearredi soc. coop. ha
chiesto un parere in merito alla legittimità del bando di gara indetto dal
Comune di Seregno, nella parte in cui prevede, quale sub-criterio per la
valutazione dell’offerta tecnica, la voce “Prolungamento termini di pagamento
espresso in mesi” (max. 15 punti). Secondo l’istante tale clausola sarebbe
illegittima, in quanto i concorrenti hanno facoltà di indicare un termine di
pagamento non superiore a 14 mesi, con l’avvertenza che non sarà attribuito
alcun punteggio per termini inferiori o uguali a 5 mesi.
In riscontro all’istruttoria procedimentale
formalmente avviata in data 18 gennaio 2012, la stazione appaltante ha
trasmesso brevi controdeduzioni e ribadito la legittimità del proprio operato.
Ritenuto in diritto
La questione controversa oggetto del presente esame
concerne la possibilità, per le stazioni appaltanti, di individuare
unilateralmente termini di pagamento superiori a quelli previsti dal d.lgs. n.
231 del 2002, anche attraverso l’inclusione della deroga ai termini di legge
tra gli elementi di valutazione delle offerte tecnico-economiche.
Al riguardo si richiamano la determinazione n. 4 del 7
luglio 2010– “Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e
servizi”, pubblicata nella G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 e il parere 9
febbraio 2011, n. 28 con cui l’Autorità si è già espressa al riguardo.
Pertanto pur rinviando alle considerazioni ampiamente
svolte nei predetti atti, si ribadisce qui che :
- la direttiva 2000/35/CE ed il d.lgs. n. 231 del 2002
contengono norme imperative dirette a riequilibrare la posizione di
disuguaglianza tra le parti ed a prevenire un’alterazione del sinallagma
contrattuale:
- le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano
il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del d.lgs.
n. 231 del 2002 ovvero una misura degli interessi di mora difforme da quella ex
art. 5 del decreto, cui può soltanto derogarsi a seguito di libera negoziazione
tra le parti interessate, né la partecipazione ad una procedura di gara può mai
valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento più sfavorevoli di
quelle predeterminate ex lege (cfr. in
giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2010 n. 1885; Id., sez. IV, 2
febbraio 2010 n. 469; Id., sez. V, 28 settembre 2007 n. 4996);
- devono considerarsi inique le clausole di un bando
di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di
pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli
stabiliti dall’art. 4 del suddetto decreto, nonché un saggio d’interesse
diverso da quello previsto dall’art. 5 del decreto;
- l’imposizione della dilazione dei termini per il
pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l’Amministrazione, che è
considerata alla stregua di parte contrattuale forte, per i poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica
dell’attività negoziale;
- da ciò consegue non soltanto l’illegittimità di
un’eventuale esclusione dalla procedura di gara in ragione della mancata
accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua, ma anche
l’illegittimità dell’attribuzione di un sub-punteggio, nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per termini di pagamento differiti rispetto
alla disciplina legale.
Siffatti principi non sono verosimilmente destinati a
mutare dopo l’approvazione della nuova Direttiva 2011/7/UE, che il Governo
italiano dovrà recepire con decreto legislativo sulla base della delega
conferita dal Parlamento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 180 del 2011.
In conclusione, quindi, il bando di gara adottato dal
Comune di Seregno è illegittimo, nella parte in cui prevede l’attribuzione di
un punteggio proporzionalmente crescente alle offerte tecniche, per termini di
pagamento del prezzo di fornitura superiori a 5 mesi.
In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione:
- che le stazioni appaltanti non possano prevedere
l’accettazione di termini di pagamento difformi da quelli previsti dal d.lgs.
n. 231 del 2002, come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche
nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, per tale ragione, il Comune di Seregno è tenuto
a modificare il bando di gara in parte qua.
I Consiglieri Relatori: Luciano Berarducci,
Andrea Camanzi Il Presidente: Sergio Santoro
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data
18 aprile 2012 Il Segretario: Maria Esposito