ACQUISTO DI PARQUET E PIATTAFORME ELEVATRICI - “55%” E IVA - CHIARIMENTI
Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione
edilizia comprendente, altresì, lavori di “risparmio energetico”, il
posizionamento di un pavimento in laminato (cd. parquet) di tipo flottante
beneficia della detrazione IRPEF/IRES del 55%[1] per la riqualificazione
energetica degli edifici, a condizione che tale struttura rispetti gli indici
di trasmittanza termica previsti dal D.M. 11 marzo
2008.
Il parquet di tipo flottante, utilizzato nel medesimo
intervento, rientra fra i materiali di rivestimento e non può essere
considerato “bene finito”, cosicché, sul relativo acquisto, è esclusa l’IVA con
aliquota del 10%, e si applica quella ordinaria del 21%.
Inoltre, la cessione di piattaforme elevatrici è
soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA del 4% a condizione che tali
impianti, ancorché realizzati nel rispetto della normativa generale per il
superamento delle barriere architettoniche[2], rispondano anche alle specifiche
tecniche contenute nella disciplina attuativa riferita a tali strumenti[3].
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
Entrate nelle Risoluzioni n.71/E e n.70/E, entrambe del 25 giugno 2012, in materia,
rispettivamente, di applicabilità della detrazione del 55% per il
posizionamento di un particolare tipo di pavimentazione (parquet di tipo
flottante)[4] e della corretta aliquota IVA per l’acquisto dello stesso, nonché
di applicabilità dell’IVA al 4% per la cessione di piattaforme elevatrici.
In particolare, la R.M. 71/E/2012, ricorda,
innanzitutto, che, ai fini della detrazione del 55% sono agevolati, tra
l’altro, gli interventi sulle strutture opache orizzontali dell’edificio che
raggiungano i valori di trasmittanza termica
stabiliti nell’allegato B del D.M. 11 marzo 2008[5].
A tal riguardo, nel fornire i requisiti di trasmittanza per gli interventi aventi ad oggetto la posa
di pavimenti, il citato D.M. prevede che deve trattarsi di “pavimenti verso
locali non riscaldati, o verso l’esterno”.
L’Agenzia delle Entrate richiamando, altresì, le
indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito internet (www.enea.it), riferite
alla trasmittanza termica dei pavimenti, ritiene che
nella nozione di “pavimenti verso locali non riscaldati, o verso l’esterno”
rientri anche l’ipotesi, come nel caso di specie, di “pavimento contro terra”.
Pertanto, nella citata fattispecie, l’Agenzia delle
Entrate chiarisce che il rifacimento della pavimentazione mediante parquet di
tipo flottante può beneficiare della detrazione del 55%[6], a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica,
individuati nell’allegato B del predetto D.M. 11 marzo 2008 e gli ulteriori
adempimenti a carico del contribuente.
Nella medesima R.M. 71/E/2012, viene, altresì,
chiarito, ai fini IVA, il trattamento fiscale applicabile all’acquisto del
citato parquet di tipo flottante, ossia di un pavimento che, per le sue
particolari caratteristiche, viene posizionato senza l’ausilio di collanti e
può, quindi, essere rimosso (ed eventualmente anche riutilizzato).
Come noto, il n.127-terdecies della tabella A, parte
III, del D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce l’aliquota ridotta del 10% per i
cd. “beni finiti”[7] utilizzati negli interventi di recupero incisivo dei
fabbricati, ossia quelli che, anche successivamente al loro impiego, non
perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (ad esempio,
gli ascensori, i montacarichi, gli infissi)[8]. Diversamente, l’acquisto di
materie prime e semilavorati è assoggettato all’aliquota ordinaria del 21%.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M.
71/E/2012 chiarisce che i pavimenti utilizzati nell’intervento in esame,
nonostante le caratteristiche sopra descritte, sono pur sempre riconducibili
alla categoria dei “materiali di rivestimento”, in quanto non sono, di per sé,
elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale[9], e,
quindi, non possono essere considerati “beni finiti”.
In sostanza, nel caso di specie, l’Amministrazione
finanziaria ritiene che la cessione dei medesimi pavimenti, eseguita
nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, vada assoggettata
all’aliquota IVA ordinaria 21% (e non quella del 10%, prevista nell’ipotesi di
acquisto di “beni finiti”).
Con la R.M. 70/E/2012, l’Agenzia delle Entrate
fornisce, invece, chiarimenti in materia di aliquota IVA applicabile alle
cessioni di piattaforme elevatrici, volte al superamento di barriere
architettoniche.
Come noto, la disposizione contenuta al n.31 della
Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, stabilisce l’aliquota IVA
ridotta al 4% per le cessioni di “servoscala e altri
mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie”.
A tal riguardo, la R.M. 70/E/2012, nel confermare che
si tratta di un’agevolazione che fa esclusivo riferimento a beni le cui
specificità tecniche sono, in concreto, idonee a garantire la mobilità dei
soggetti portatori di handicap, chiarisce che la stessa ha carattere meramente
oggettivo, in quanto guarda alla natura dei beni ceduti piuttosto che allo
status di invalidità del soggetto acquirente.
Sul punto, viene ulteriormente precisato che
l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione
dei suddetti impianti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il
soggetto disabile, ma sia ad esempio una scuola, un ente, un condominio o
simili.
Nel caso di specie, l’Agenzia chiarisce che per poter
godere dell’aliquota IVA agevolata sull’acquisto dell’elevatore, non basta il
semplice riferimento alla legge 13/1989, che contiene la disciplina generale
relativa ai predetti macchinari “dedicati” al superamento delle barriere
architettoniche.
A tal fine, occorre, infatti, verificare che il
medesimo impianto di sollevazione risponda, altresì, alle specifiche tecniche
contenute nel D.M. 236/1989 (emanato in attuazione della legge 13/1989).
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che
la cessione di piattaforme elevatrici può beneficiare dell’aliquota IVA
agevolata del 4% a condizione che l’impianto risponda alle peculiarità tecniche
(ad esempio: dimensione, portata, velocità, sicurezza dei comandi) indicate
dalla suddetta normativa di attuazione.
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[1] Cfr. art.1,
comma 48, legge 220/2010. L’agevolazione è applicabile, nella misura del 55%,
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. In merito, si ricorda che il
D.L. 83/2012 ha prorogato la detrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2013.
[2] Realizzate
ai sensi della legge n. 13/1989, recante “Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati”.
[3] Decreto
ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236, attuativo della legge 13/1989. Il
citato D.M., oltre a definire le barriere architettoniche, individua in maniera
puntale le caratteristiche tecniche che devono essere presenti in servoscala e piattaforme elevatrici.
[4] In
particolare, si tratta di pavimenti che, per le loro particolari caratteristiche,
non necessitano di collanti per la posa.
[5]L’allegato B
al D.M. 11 marzo 2008 indica, i valori di trasmittanza
termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le
strutture opache verticali da quelle orizzontali, e fra queste ultime, le
coperture dai pavimenti.
[6] Per
completezza, si evidenzia che, nel caso di specie, l’intervento ha ad oggetto
anche “l’applicazione di materiale coibente alle pareti esterne,
l’installazione di infissi esterni isolanti, la realizzazione di un impianto di
riscaldamento con pannelli solari”. Tali lavori risultano anch’essi agevolati
con la detrazione del 55%, sempre nel rispetto dei limiti massimi della stessa
(60.000 euro per i lavori sull’involucro e 60.000 euro per l’installazione di
pannelli solari) e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
In merito, si ricorda che nel caso di interventi volti
sia alla climatizzazione invernale, sia all’installazione di pannelli solari
(come nel caso di specie), la detrazione prevista per quest’ultimo intervento,
la cui finalità non è la climatizzazione invernale, bensì la produzione di
acqua calda, si può aggiungere a quella per la “riqualificazione energetica
globale” dell’edificio (60.000 + 100.000 euro).
Inoltre, l’intervento di sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse
(anch’esso eseguito nel caso di specie) è agevolabile con la detrazione del 55%
unicamente nell’ambito della “riqualificazione energetica globale”, a condizione
che l’impianto rispetti le condizioni stabilite dall’art.1, comma 2, del D.M.
11 marzo 2008.
[7]Ai sensi del
quale, scontano un aliquota del 10%: i “beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui
all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
[8]Sulla
corretta interpretazione fornita dall’Amministrazione di “beni finiti”, si
ricordano la C.M. n. 1 del 2 marzo 1994 e la C.M. n. 14 del 17 aprile 1981.
[9]Secondo
l’Agenzia delle Entrate, una volta smontati, tali elementi perderebbero le
proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione.