TrASFERIMENTI DI IMMOBILI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - utilizzazione edificatoria - CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE
L’agevolazione fiscale
applicabile ai trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati (imposta di registro all’1% e ipotecaria e
catastale in misura fissa) spetta a condizione che l’utilizzazione edificatoria
avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente.
Pertanto, la rivendita
dell’immobile, ancora “inedificato”, comporta la
decadenza dal beneficio.
Così si è espressa recentemente
la Corte di Cassazione che, con le Ordinanze n. 11771 dell’11 luglio 2012 e n.
13173 del 25 luglio 2012, ha confermato e “consolidato” il proprio orientamento
espresso in materia [1].
La questione deriva
dall’interpretazione della disposizione del previgente art. 33, comma 3, della
legge 388/2000 (abrogato dall’art. 1, commi 25-27, della legge 244/2007) [2],
il quale stabiliva che i trasferimenti di immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati,
fossero soggetti ad imposta di Registro all’1% ed alle Ipotecarie e Catastali
in misura fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro 5 anni
dall’acquisto avvenisse l’utilizzazione edificatoria dell’area [3].
Al riguardo, la Corte di
Cassazione ha ribadito il principio di diritto, secondo il quale l’agevolazione
in esame spetta solamente a chi acquista e realizza l’edificazione nel
quinquennio. In sostanza, viene riconosciuta e affermata la natura soggettiva
del beneficio fiscale, con la conseguenza che la vendita dell’area inedificata da parte del primo acquirente comporta la decadenza
dal regime fiscale ridotto, a nulla rilevando il fatto che la condizione
relativa all’ultimazione edificatoria sia soddisfatta dal successivo
acquirente, sempre entro il quinquennio.
In particolare, la Suprema Corte
afferma che «la disposizione agevolativa, ispirata
alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore
il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare …. di
stretta interpretazione…. e sarebbe sospetta di
incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegalo alla
tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente ».
Il consolidato orientamento della
Cassazione supera così la giurisprudenza di merito formatasi in materia [4],
che, in conformità a quanto sostenuto dall’Ance, si era invece espressa nel
senso di consentire la vendita dell’immobile ancora inedificato,
purché all’edificazione provvedesse il successivo acquirente entro i 5 anni
decorrenti dall’acquisto agevolato. Infatti, dalla lettura del dettato
normativo, risulta come unica condizione per la fruizione del beneficio
l’edificazione dell’area nel quinquennio successivo all’acquisto, a prescindere
dal soggetto che materialmente provvede a realizzare l’intervento edilizio.
Stante l’ormai consolidato
orientamento della Corte di Cassazione, è evidente come la scelta di avviare un
contenzioso tributario, per far valere una diversa lettura della disposizione agevolativa, appare destinata ad un esito negativo. L’unica
possibilità, per addivenire ad una soluzione positiva del contenzioso in corso,
appare essere quella normativa.
In merito, l’Ance continuerà a
sostenere presso le competenti sedi la necessità di un intervento normativo
diretto a chiarire la volontà del Legislatore di non introdurre limiti
soggettivi all’applicazione del regime agevolato.
-----------------------
[1]In tal senso, la Corte di Cassazione si è già espressa con le
Ordinanze n. 7438/2009 e n. 18679/2010.
[2]La disciplina delle imposte d’atto applicabili ai trasferimenti di
immobili compresi in piani urbanistici, originariamente disciplinata
dall’art.33, comma 3, della legge 388/2000, è stata oggetto, negli anni, di
diverse modifiche, con la conseguenza che l’imposta di Registro all’1% e le
imposte Ipotecarie e Catastali in misura fissa hanno trovato applicazione:
- dal 1° gennaio 2001 al 3 luglio
2006, per tutti i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati ai sensi della
normativa statale o regionale (art.33, comma 3, legge 388/2000);
- dal 4 luglio 2006 al 31
dicembre 2006, per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei programmi
prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica (art. 36, comma
15, legge 248/2006);
- dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007, per i trasferimenti di immobili rientranti nei programmi
prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata sia pubblica che privata
(art.1, comma 306, legge 296/2006).
Dal 1° gennaio 2008, tale regime
fiscale è stato completamente abrogato e sostituito dall’art.1, commi 25-27,
della legge 244/2007, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, si
applicano l’imposta di Registro pari all’1% (art.1, Tariffa, Parte I, allegata
al D.P.R. 131/1986) e le imposte Ipotecarie e Catastali pari, complessivamente,
al 4% (art.1-bis, Tariffa, allegata al D.Lgs.
347/1990, e art.10 del medesimo D.Lgs.), per i
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati,
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque
denominati, a condizione che l’intervento, cui è finalizzato il trasferimento,
venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.
[3]Termine prorogato a 8 anni dall’art. 2, comma 23, del D.L. 225/2010,
convertito dalla legge 10/2010 (cfr. Conversione in legge del “”Decreto mille
proroghe 2011”” - Misure fiscali d’interesse per il settore del 2 marzo 2011).
[4]Al riguardo, cfr. Comm. Trib. Prov. di Ravenna sent. n. 222 del 14
dicembre 2005, Comm. Trib. Regionale di Venezia n. 28/22/2008 e 13/33/2010.