SINTESI DELLE MISURE DI INTERESSE PER L’EDILIZIA DOPO IL DECRETO FISCALE N. 83 DEL 22 GIUGNO 2012 AGEVOLAZIONI FISCALI (DETRAZIONE IRPEF DEL 36% E DEL 55%) E SEMPLIFICAZiONE EDILIZIA
(illustrazione del geom. Antonio Gnecchi)
A - Agevolazioni fiscali.
Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (G.U. n. 147
del 26 giugno 2012 - Suppl. Ord. N. 129), avente
titolo “ Misure urgenti per la crescita del Paese”, entrato in vigore il 26
giugno 2012, ha introdotto alcune misure in favore dell’attività edilizia ed in
particolare per quanto riguarda le detrazioni per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di efficientamento
energetico.
Con l’articolo 11 del c.d. “Decreto Crescita”, il
Governo ha modificato l’assetto delle detrazioni fiscali IRPEF del 36 e del 55
per cento per il resto del 2012 e metà dell’anno prossimo.
Nel caso delle ristrutturazioni edilizie (intese in
senso lato del termine), il bonus è salito dal 36 al 50 per cento, ma solo per
un periodo di un anno, utile a promuovere ed incentivare l’iniziativa privata
per la ripresa economica; le detrazioni, infatti, saranno maggiorate fino al 30 giugno del
2013, mentre dal primo luglio si tornerà automaticamente alla vecchia
normativa, con percentuali di sconto fiscale che scenderanno nuovamente al 36%,
così come il tetto di spesa, che da 96
mila euro tornerà a 48 mila euro.
In questo contesto ci si è posto anche il problema
delle situazioni degli interventi già iniziati prima dell’entrata in vigore
della norma, ma che proseguono nel periodo di applicazione della nuova
disposizione.
Il Ministero dell’economia ha affermato che il
criterio per stabilire quale percentuale di detrazione applicare si basa sulla
data in cui vengono effettuate le spese relative all’intervento.
Per il periodo d’imposta 2012, le spese sostenute fino
al 25 giugno 2012, usufruiscono della
detrazione del 36% con un tetto di spesa
di 48 mila euro. Il decreto legge sviluppo e crescita n. 83/2012, che ha introdotto
bonus maggiorato, è entrato in vigore il 26 giugno. Tutte le spese pagate a
partire da questa data sono quindi rimborsate al 50%, con un tetto di 96 mila
euro. Dal nuovo totale vanno detratte le spese già sostenute in precedenza, che
sono state agevolate con regime del 36%.
Nel periodo di imposta 2013, spetta la detrazione del
50%, con tetto di 96 mila euro, per i costi sostenuti fino al 30 giugno. Nel
caso in cui i lavori non inizino nel nuovo anno, ma proseguano da quello
precedente, bisognerà tenere presente ciò che già si è pagato, che concorre al
raggiungimento del tetto dei 96 mila euro.
Dopo il 30
giugno del prossimo esercizio, come detto, si tornerà alla vecchia normativa:
questo significa che, se gli interventi, proseguono oltre quella data, ed è già
stata spesa una cifra superiore a 48 mila euro, le ulteriori spese non
beneficeranno di nessuna agevolazione.
Diversa risulta la situazione che riguarda la
detrazione IRPEF del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica per
i quali rimarrà in vigore il bonus fino al 30 giugno 2013.
Con la conversione in legge del citato decreto,
infatti, sono state introdotte significative modifiche al testo originario che
puntano sull’edilizia per rilanciare la crescita economica.
Nel testo vi sono misure che riguardano il
potenziamento degli sgravi fiscali per il recupero edilizio (50% fino al 30
giungo 2013) e il risparmio energetico (55%, sempre fino al 30 giugno). Tra le novità maggiori anche il
capitolo delle semplificazioni per l’edilizia, con il rafforzamento dello
sportello unico per l’Edilizia e l’attività edilizia libera sulle modifiche
delle destinazioni d’uso dei capannoni.
Dal primo
gennaio 2013 gli interventi che riguarderanno il risparmio energetico
continueranno a mantenere l’attuale agevolazione: di conseguenza i bonus
riconosciuti saranno pari al 55% delle spese sostenute e riconosciute dalla
previgente normativa fino al 30 giugno 2013 e scenderanno al 36% dal primo
luglio in avanti.
Considerando l’importanza e l’interesse che suscitano
gli interventi di riqualificazione energetica nel campo dell’edilizia, ci si
auspicava che gli incentivi fiscali legati a questo settore fossero prorogati
oltre il 30 giugno 2013.
Su questo argomento, però, si rendono opportune alcune
precisazioni.
L’Agenzia delle entrate ha evidenziato, innanzitutto,
che con l’espressione «spese sostenute» il legislatore ha inteso far
riferimento, in modo inequivocabile, al relativo pagamento, senza porre
ulteriori condizioni.
Inoltre, con riferimento al tetto di spesa
incrementato nel corso del periodo d’imposta, la stessa Agenzia ricorda che il
nuovo articolo 16-bis, dPR n.917 del 1986, cui fa
rinvio il comma 1, del’articolo 11, DL n. 83/2012,
stabilisce che « …. il computo dei suddetti limiti vada effettuato distintamente per periodo d’imposta …..». Di
conseguenza, il contribuente dovrà applicare la detrazione del 36% sulle spese
sostenute (data del bonifico) alla data del 25 giugno 2012 fino al massimo di
48 mila euro e la detrazione del 50% per le spese sostenute dal giorno
successivo (26/6/2012) fino al 31 dicembre 2012, considerando il tetto massimo di 96 mila euro, al netto delle spese
già sostenute a tale data (massimo 48 mila euro). Se il contribuente, alla data
del 25 giugno scorso, ha bonificato 48 mila euro ai prestatori d’opera, lo
stesso dovrà applicare il 36% su detti 48 mila euro e il 50% sugli ulteriori 48
mila euro. Per il periodo successivo (2013), la detrazione viene mantenuta
nella misura del 50%, per le spese sostenute dall’inizio del periodo d’imposta
fino al 30 giugno 2013, dovendo tenete conto del tetto massimo di 96 mila euro
e delle spese già sostenute nei periodi pregressi, in caso di prosecuzione dei
lavori; qualora un contribuente esegua un solo intervento e raggiunge il tetto
di 96 mila euro nel corso del 2012, non potrà detrarre nel successivo periodo
d’imposta del 2013.
Ci sono da
aggiungere inoltre altre precisazioni a miglior comprensione delle “regole” che
riguardano la detrazione IRPEF del 36 per cento.
Innanzi tutto la disposizione riguarda gli interventi
indicati nell’articolo 16-bis del dPR n. 917 del 1986
e cioè per la ristrutturazione edilizia, ma anche per il restauro e il
risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria (oltre che la
manutenzione ordinaria eseguita sulle parti comuni degli edifici a prevalente
destinazione residenziale), a prescindere dalla categoria catastale attribuita
all’unità abitativa, comprese le rurali, di cui al comma 3, articolo 9, DL n. 557 del 1993.
Qualora l’unità immobiliare sia cointestata, il nuovo
limite deve essere suddiviso tra i proprietari, tenendo conto che può
utilizzare il bonus anche solo il contribuente che detiene l’unità abitativa, a
prescindere dalla proprietà che può essere di altro soggetto (si parla di
promittente acquirente, di locatario e di comodatario).
Inoltre, il comma 4, del citato articolo 16-bis del Tuir dispone che se gli interventi sono una mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tenere conto,
ai fini del computo della soglia, anche delle spese sostenute nei medesimi
(precedenti) anni (Vedi Agenzia delle Entrate: Circ. 9/E/2002 $ 7.3 e n.
15/E/2002), mentre il tetto può essere superato quando i lavori eseguiti in un
determinato anno consistono in nuovi interventi di recupero (Agenzia delle
Entrate: Circ. 9/E/2012 $ 7.4), con riferimento ai contenuti del titolo abilitativo,
compreso la comunicazione di inizio lavori. Di conseguenza, se il contribuente
nel corso del 2012 ha già iniziato un recupero edilizio, comunque denominato
purché ammesso alla detrazione IRPEF, raggiungendo nel corso del mese di maggio
la soglia di 48 mila euro, dopo l’emanazione del decreto legge n. 83/2012,
potrà arrivare sino a 96 mila euro, detraendo sull’ulteriore quota (48 mila
euro) il 50%, in luogo del 36%.
Pertanto, il limite di spesa, per il medesimo
intervento eseguito nel corso del 2012, passa da 48 mila euro a 96 mila euro
anche se riferibili allo stesso titolo abilitativo o comunicazione di inizio
lavori, mentre il contribuente dovrà solo preoccuparsi, salvo diverse
precisazioni ministeriali, di eseguire il pagamento (bonifico bancario o
postale) in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Crescita e
Sviluppo.
Il beneficiario del bonus, inoltre, deve fare
attenzione, oltre che ottenere la fattura del prestatore d’opera nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 5, del dPR
633/72 (istituzione dell’IVA), e cioè del momento del pagamento o, se in data
anteriore, dell’emissione della fattura o del pagamento dell’acconto, affinché
i pagamenti siano eseguiti nell’intervallo tra la data di entrata in vigore del
Decreto 83/2012 e quella del 30 giugno 2013. E’ necessario, inoltre, eseguire
il pagamento mediante bonifico bancario e/o postale, contenente la causale di
pagamento, nonché il codice fiscale del destinatario della detrazione del
codice o la partita Iva del beneficiario del bonifico Agenzia delle Entrate: Ris. n. 55/E/2012.
La procedura sopra esposta si rende applicabile per
espressa previsione legislativa (comma 2 dell’articolo 11 del DL n. 83/2012) anche
alle spese destinate al risparmio energetico (55%) e, pertanto, per
quelle sostenute nel corso dell’anno 2012 si avranno due distinte entità di
detrazione: sino alla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012),
infatti ai bonifici eseguiti per il pagamento delle fatture ricevute sino a
tale data, si rende applicabile la detrazione del 36%, mentre per le spese
sostenute da tale data sino al 30 giugno 2013 si renderà applicabile la
detrazione del 50%.
Ciò in conseguenza della modifica introdotta dal
decreto in esame che anticipa l’assorbimento di tali spese tra quelle indicate
all’articolo 16-bis del Tuir, a decorrere dal primo
gennaio 2012, anziché dal primo gennaio 2013.
A questo proposito è necessario precisare che
l’articolo 4, del DL n. 201/2011, convertito, con
modifiche, dalla legge n. 214 del 2011, aveva già interessato le detrazioni per
interventi di ristrutturazione, di efficientamento
energetico e per spese conseguenti a calamità naturali, introducendo l’articolo
16-bis al dPR 22 dicembre 1986, n. 917.
In base a tale disposizione, la detrazione si applica:
- Fino ad un ammontare complessivo non superiore a
48.000 euro per unità immobiliare a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono l’immobile,
- Per interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell’articolo 3, del dPR n. 380/2001, effettuati su
unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e
sulle loro pertinenze,
- Per interventi necessari alla ricostruzione e al
ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi,
- Per interventi necessari alla realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali anche a
proprietà comune,
- Per interventi finalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche, come ascensori e montacarichi ed ogni altro strumento
di tecnologia avanzata adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all’abitazione dei disabili,
- Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi,
- Per interventi finalizzati alla cablatura degli
edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico,
- Per interventi
finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, in particolare modo
a quelli che impiegano fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere
edilizie, purché in presenza di idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa in vigore,
- Per interventi con sistemi antisismici per la messa
insicurezza statica del patrimonio edilizio, sempre in presenza di adeguata
documentazione, previa progetti unitari e non su singole unità immobiliari
- Per interventi di bonifica dall’amianto.
L’articolo prevede inoltre che rientrano tra le spese
detraibili anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli
edifici.
Viene inoltre previsto principalmente che:
- La detrazione spetta anche agli interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costrizione o di ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data
di ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario
delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore
degli interventi eseguiti, che si assuma in misura pari al 25% del prezzo
dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000euro,
- Nel caso gli interventi che danno luogo alla
detrazione consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire
della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni ,
- Qualora gli interventi siano realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione, ovvero all’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta
al 50 per cento,
- La detrazione è ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo successivi
- Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministero delle Finanze e dei LL PP 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è
stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo della legge 449/1997, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia”.
Sono state inoltre modificati o sostituiti i termini della legge n. 244 del 2007 che riguarda appunto le
detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Le nuove misure contenute nell’ultimo decreto sono di
carattere straordinario e si aggiungono a quelle invece di carattere ordinario,
contenute nell’articolo 4 del decreto legge 201/2011 che, oltre ad aver reso il
36% un’agevolazione stabile nel nostro ordinamento fiscale (art. 16-bis del
Testo unico dei redditi), l’ha modificata in alcuni punti.
Gli interventi agevolati sono tutti quelli di recupero
del patrimonio edilizio esistente (escluse nuove costruzioni e ampliamenti). Da
tenere presente che gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolati
solo se eseguiti sulle parti comuni di edifici, mentre non lo sono se eseguiti
sulle singole unità abitative, ovvero, su interi edifici.
Vediamo, In linea di principio, quali sono le
principali opere ammesse alla detrazione dell’IRPEF al 50%:
1) Opere di manutenzione ordinaria, purché eseguite
sulle parti comuni di edifici residenziali, che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti, quali: il ripristino della tinteggiatura, degli
intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse
caratteristiche e colore di quelli esistenti, la riparazione e sostituzione
degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande, senza
alterarne le caratteristiche di sagoma, colori, disegno e dimensioni, il rifacimento
delle pavimentazioni interne ed esterne, la riparazione delle recinzioni;
2) Opere di manutenzione straordinaria: quelle opere e
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, quali:
l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il
miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e
serramenti o persiane cin serrande e con modifica di materiale o tipologia di
infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al
risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la
sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
3) Opere di restauro e risanamento conservativo: sono
compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e
ad assicurare la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che,
rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono
destinazioni d’uso con esso compatibili, quali: gli interventi mirati
all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento
delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di
finestre per esigenze di aerazione dei locali.
4) Opere di ristrutturazione edilizia: tra questi sono
compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di
opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal
precedente, quali: la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la
modifica delle facciate, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la
trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura
di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento
delle superfici e dei volumi esistenti.
Note alle detrazioni al 55%: ambito e aspetti
applicativi.
Il decreto “Sviluppo e Crescita” allunga il periodo
della detrazione del bonus per il risparmio energetico, ma solo per il periodo
tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2013 e in forma ridotta (dal 55 al 50 per
cento). Dal 1 luglio 2013 cesserà l’agevolazione e si potrà usufruire del 36
per cento, come per le opere di “ristrutturazione”.
Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 83 del
2012, di fatto non c’è stato un effetto retroattivo di riduzione della
detrazione per il risparmio energetico per l’anno 2012, risultando agevolati
tutti gli interventi di riqualificazione energetica, dalla manutenzione
straordinaria in su, nonché per quelli di manutenzione ordinaria eseguiti nelle
singole unità abitative che conseguano un “risparmio energetico effettivo in
applicazione della normativa vigente in materia”. Pare però di difficile
individuazione determinare, per questi semplici interventi, quale che sia
l’effettivo risparmio energetico.
In estrema sintesi, si possono così riassumere le
novità introdotte, con l’articolo 11 del decreto legge sullo “Sviluppo e la
Crescita”, distinguendo gli sconti fiscali, tra il 50 e il 55 per cento:
A - il 50 per cento: per le spese sostenute per
interventi di “ristrutturazione edilizia” dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013:
• La detrazione Irpef passa dal 36% al 50%,
• Il tetto massimo passa da 48 mila euro a 96 mila
euro,
• Le “spese sostenute” si riferiscono al relativo
pagamento,
• Il “computo dei limiti” si riferisce al “periodo
d’imposta” e cioè:
a) Applicare la detrazione del 36% sulle “spese
sostenute” (data bonifico) fino alla data del 25 giugno 2012 e fino ad un
importo massimo di 48.000 euro,
b) Applicare la detrazione del 50% dal 26 giugno 2012
fino al 30 giugno 2013 (periodo d’imposta),
c) Usufruire della detrazione di 96.000 euro,
detraendo le spese già sostenute al 31 dicembre 2012 (massimo 48.000 euro).
• Qualora il contribuente, al 25 giugno 2012 abbia già
usufruito dei 48.000 euro, dovrà:
a) Applicare la detrazione del 36% su 48.000 euro
b) Applicare la detrazione del 50% sugli ulteriori
48.000 euro, fino al 30 giugno 2013,
c) Applicare la detrazione del 50% per il periodo
d’imposta successivo (dopo il 1 gennaio 2013) e fino al 30 giugno 2013, per le
spese sostenute nei periodi pregressi.
• Ristrutturazione: vale a dire tutti gli interventi
di recupero edilizio indicati all’articolo 3 del Testo Unico per l’Edilizia,
approvato con dPR 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto
che gli interventi di ordinaria manutenzione sono ammessi alla detrazione solo
se eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.
• Cointestazione: vale a
dire che la somma massima detraibile deve essere suddivisa tra i proprietari
dell’unità immobiliare, ovvero dell’edificio interessato dagli interventi di
“ristrutturazione”; può essere utilizzato il bonus anche di un solo soggetto
contribuente che detiene l’unità abitativa, o da altro soggetto, quale
locatario o comodatario.
• Art. 16-bis, co. 4, del Tuir: la prosecuzione dei lavori di interventi iniziati in
anni precedenti, deve tener conto (nel limite massimo ammesso in detrazione)
delle spese sostenute negli anni precedenti (Agenzia delle Entrate: Circ.
9/E/2002 e 15/E/2002),
• Il 50% vale anche per le opere finalizzate al
risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili anche se non
vengono fatte opere edilizie (stesso discorso per il bonus del 36% dal 1
gennaio al 25 giugno 2012); i lavori devono però essere in linea con la
normativa vigente e il proprietario deve acquisire idonea documentazione.
B - il 55 per cento: per le spese sostenute per
interventi di “riqualificazione energetica” fino al 30 giugno 2013:
• la detrazione
Irpef/Ires del 55% per il risparmio energetico
prosegue con le regole precedenti senza modifiche, sia per i lavori agevolati,
sia per i tetti di spesa,
• Il tetto massimo delle spese detraibili restano:
intervento |
Spesa detraibile 2012 (euro) |
Spesa detraibile Dal 1/1/13 al 30/6/13 |
Detrazione massima (in 10 anni) |
Riqualificazione energetica di
edifici, con interventi combinati tra loro |
181.818 |
200.000 |
100.000 |
Finestre comprensive di infissi
e porte per locali riscaldat |
109.091 |
120.000 |
60.000 |
Coibentazione su pereti o tetti |
109.091 |
120.000 |
60.000 |
Installazione di pannelli
solari termini |
109.091 |
120.000 |
60.000 |
Sostituzione impianti di
riscaldamento con caldaie a condensazione o pompe di calore e impianti
geotermici a bassa entalpia. Sostituzione
scaldacqua con modelli a pompa di calore |
54.545 |
60.000 |
30.000 |
• La procedura e gli adempimenti restano gli stessi che
erano in vigore ante decreto Sviluppo e Crescita:
- Per la riqualificazione energetica degli edifici, è
necessario un attestato di qualificazione energetica (allegato A DM 19/2007) e
la scheda informativa dell’intervento (Allegato E DM 19/2/2007), compilata
anche dall’utente,
- Per la sostituzione di infissi è sufficiente che il
contribuente, con l’aiuto di un tecnico, compili online sul sito dell’Enea la
scheda informativa F, riportando i dati forniti dalla ditta costruttrice delle
finestre o delle porte, per le singole unità immobiliari; per le finestre e le
porte condominiali servono, invece, le schede informative dell’Allegato A e
Allegato E DM 19/272007,
- Per la coibentazione su pareti o tetti, serve un
attestato di qualificazione energetica (allegato A DM 19/2007) e la scheda
informativa dell’intervento (Allegato E DM 19/2/2007),
- Per l’istallazione dei pannelli solari termini,
serve la scheda informativa Allegato F DM 19/2/2007 anche compilata
dall’utente.
- Per la sostituzione della caldaia con modelli a
condensazione è necessario redigere la scheda informativa Allegato E DM 19/2/2007,
• E’
necessario, in caso di proseguimento dei lavori in più anni fiscali, di
inviare all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione telematica,
• Entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere
trasmessi all’Enea i dati contenuti nell’attestato di certificazione
energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la
scheda informativa relativa agli interventi realizzati
• Il 50% vale anche per le opere finalizzate al
risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili anche se non
vengono fatte opere edilizie (stesso discorso per il bonus del 36% dal 1
gennaio al 25 giugno 2012);
B - Semplificazioni edilizie (art. 13 e 13-bis).
Con un emendamento del Governo inserito in fase di
conversione, è entrato nel decreto Sviluppo anche il pacchetto di modifiche al
Testo unico dell’Edilizia, con l’obiettivo di un ulteriore semplificazione
delle procedure per l’edilizia privata.
Lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) diventa
obbligatorio (i comuni devono istituirlo, se ancora non l’hanno fatto) e
diventa obbligatorio per lo Sportello acquisire dalle altre pubbliche
amministrazioni tutti gli atti, pareri e nulla osta necessari, senza che queste
ultime possano più rilasciarli direttamente al privato interessato, qualora lo
chieda. Una procedura che può senza dubbio semplificare la vita ai privati, ma
che per funzionare necessita di comuni efficienti. In caso contrario, infatti,
il divieto di chiedere atti direttamente rischia di creare un blocco.
E’ vero che c’è il silenzio assenso per il permesso di
costruire, ma è un istituto che imprese e progettisti continuano a non
considerare risolutivo.
Tra le novità anche l’obbligo per lo Sportello unico
di convocare una conferenza di servizi se le pubbliche amministrazioni terze
non si esprimono in 60 (sessanta) giorni (ma il parere negativo di una PA di
tutela non può essere superato).
Allargato infine il raggio dell’edilizia libera anche
agli immobili d’impresa: opere interne e
modifiche di destinazione d’uso.
L’articolo 13 del decreto legge n. 83/2012, dispone
alcune semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio
dell’attività edilizia e più in particolare:
• Sono previste autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni nei casi in cui è ammessa la SCIA (art. 19,
comma 1, terzo periodo),
• Sono previste autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni nei casi in cui è ammessa la DIA (art. 23. dPR n. 380/2001), fatti salvi i casi che interferiscono
con vincoli (oltre altre ipotesi
contenute nel comma 2),
• È prevista la possibilità di presentare la DIA anche
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, corredata dalle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati
tecnici.
E’ evidente che gli interventi edilizi c.d. “minori”
sono subordinati o a semplice comunicazione preventiva al comune, ovvero, alla
presentazione della Scia o della Dia, mentre per gli interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia deve essere presentata
l’istanza di permesso di costruire, ovvero, la DIA sostitutiva, a norma della
legge regionale n. 12 del 2005.
Con la legge di conversione è previsto che, per ogni
procedimento deve essere indicato, sul sito dell’amministrazione comunale, il
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può
rivolgersi perché sia concluso il
procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto. Questo soggetto, in caso di ritardo,
è tenuto inoltre a comunicare all’interessato il nominativo del
responsabile, assumendosi, oltre alla propria responsabilità, anche quella del
titolare del procedimento contro il quale avviare un procedimento disciplinare.
In particolare, sono
state introdotte le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 5 del TU, che riguarda il
funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia, sono state aggiunte le
seguenti novità:
1) ogni atto, fase, informazione, parere, nulla
osta che riguarda il procedimento in
corso, anche di altre amministrazioni, devono essere assunti da questo ufficio,
anche attraverso l’istituto della Conferenza di servizi (comma 1-bis),
2) tutte le comunicazioni che riguardano il
procedimento sono trasmesse al richiedente esclusivamente dallo Sportello Unico
per l’Edilizia, anche quelle delle amministrazioni diverse dal comune, che non
possono trasmettere all’interessato neppure gli atti autorizzatori,
i nulla osta, i pareri o gli atti di consenso, anche a contenuto negativo
(comma 1-ter),
3) al fine del rilascio del permesso di costruire, lo
SUE acquisisce direttamente o tramite Conferenza di servizi, gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio. La stessa norma elenca una serie di atti di assenso
che rientrano nella competenza dello SUE, tra i quali è utile ricordare: il
parere dell’ASL, il parere dei VV.F., le
autorizzazioni e le certificazioni per le costruzioni in zone sismiche, gli atti di assenso, comunque, denominati,
previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, il parere dell’autorità competente in materia di
assetti e vincoli idrogeologici, gli assensi in materia di servitù viarie,
ferroviarie, portuali e aeroportuali, il nulla osta dell’autorità competente in
materia di aree naturali protette,
b) E’ stato aggiunto l’articolo 9-bis al TU che
riguarda la documentazione amministrativa, in base al quale le amministrazioni
sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati,
compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione
dei titoli abilitativi previsti dal Testo Unico per ‘Edilizia,
c) È stato ribadito all’articolo 13, comma 1, che il
permesso di costruire è rilasciato dallo SUE e non più dal competente ufficio
comunale,
d) Significative modifiche sono state introdotte
all’articolo 20 del TU che riguarda il Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire, ed in particolare:
1) È stato adeguato il comma 3 alle nuove disposizioni
del precedente articolo 5 modificato
2) È stato introdotto il comma 5-bis, sempre per
adeguare la norma al maggior ruolo affidato allo SUE nei procedimenti amministrativi demandati
alle altre amministrazioni pubbliche
ai cui competono gli atti di assenso, i nulla osta, i pareri, affidando al responsabile del SUE
l’obbligo di convocare la Conferenza di servizi in base alla legge n. 241 del
1990 (art. 14 ),
3) È stato sostituito il comma 6, lasciando inalterato
il termine di trenta giorni per l’emissione del provvedimento finale, ma con
l’introduzione dell’eventuale fase di convocazione della Conferenza di servizi
disciplinate dal precedente comma 5-bis, ma stabilendo un termine maggiore
(quaranta giorni) nel caso il dirigente abbia comunicato all’interessato il
preavviso di diniego ex art. 10-bis legge 241 del 1990,
4) È stato sostituito anche il comma 10 che riguarda
l’ipotesi di interventi soggetti a vincolo la cui tutela non compete
all’amministrazione comunale, prevedendo che “il competente ufficio comunale”
acquisisca il relativo assenso
nell’ambito della Conferenza di servizi, fermo restando che, in caso di
esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio rifiuto..
e) In ordine
alla disciplina delle Dia (articolo 23 del TU)
sono stati inseriti due nuovi commi che di seguito si sintetizzano:
1) Si prevede che, nei casi in cui la normativa
prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero di
preventive verifiche, esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, si possono presentare autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli
strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamento edilizi, da
produrre a corredo della documentazione necessaria per la presentazione della
Dia, fermo restando la possibilità di verifiche da parte dell’amministrazione
competente (comma 1-bis),
2) La Dia, corredata dalla prescritta documentazione
può essere presentata anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,
salvo i casi in cui sia prescritto l’invio con modalità telematica (comma
1-ter),
3) È precisato
che il termine di trenta giorni per l’efficacia della Dia decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso la cui tutela compete, in sub delega, all’amministrazione
comunale, anche nei casi delle ipotesi richiamate al presedente comma
1-bis (oltre a quelli dei vincoli), per i quali non è possibile presentare le autocertificazioni
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (comma
3),
4) È precisato che il termine di trenta giorni per l’efficacia della Dia decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso la cui tutela non compete
all’amministrazione comunale, anche nei casi delle ipotesi richiamate al
presedente comma 1-bis (oltre a quelli
dei vincoli) per i quali non è possibile
presentare le autocertificazioni attestazioni e asseverazioni o certificazioni
di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
previsti dalla legge (comma 4),
5) È stabilito che le amministrazioni comunali sono
tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 (quindi quelle integrate
dalle modifiche introdotte dai precedenti commi) entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè entro il 12
agosto 2012.
f) Con l’articolo 13-bis del DL
82/2012 è stato modificato l’articolo 6 del d.PR n.
380 che riguarda l’attività edilizia libera. In particolare sono state
apportate le seguenti modificazioni:
1) Tra le attività edilizie libere è stata aggiunta la
lettera “e-bis” per l’esecuzione di modifiche interne di carattere edilizio dei
fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione
d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa,
2) È stato abrogato il comma 3 relativo all’obbligo di
allegare alla comunicazione di inizio lavori le autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi di leggi di settore, oltre che, per i lavori di
straordinaria manutenzione di cui al precedente comma 2, lettera a), i dati
identificati del’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori, perché tale adempimento è stato riformulato nel successivo comma 4,
3) È stato riformulato il comma 4 prevedendo, per gli
interventi di manutenzione straordinaria (comma 2, lettera a)) e quelli di
modifiche interne e di modifiche della destinazione d’uso dei locali di
fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa (comma 2, lettera e-bis)), l’interessato,
unitamente all’inizio lavori, trasmetta all’amministrazione comunale i dati
identificati del’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale
dichiari preliminarmente di non aver rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che assevera, sotto
la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente e che per essi la
normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), lo sportello unico costituisce l’unico punto
di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica
e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte
nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Brescia, li 14
agosto 2012