MINISTERO DEL LAVORO - APPRENDISTI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ISCRIVIBILITA’  IN LISTE DI MOBILITÀ - INTERPELLO
N. 25/12

 

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 25/12, ha chiarito che l’iscrizione nella lista di mobilità c.d. non indennizzata ex art. 4, D.L. n.148/1993 (convertito dalla Legge n. 236/1993 e modificato con la Legge di Stabilità 2012) spettante ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, è possibile anche per i lavoratori apprendisti.

La norma citata prevede che “(….) nella lista di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi, intervenuta ai sensi dell’art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (…). Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell’indennità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”.

La finalità di tale iscrizione - che, si rammenta, deve essere richiesta, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego, e che non dà titolo al trattamento integrativo di cui all’art. 7 della Legge n. 223/1991 - è assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale licenziato per i motivi suddetti, consentendo al contempo alle imprese che volessero assumere tali lavoratori di fruire di particolari agevolazioni contributive.

Ai sensi dell’art 4 del D.L. n. 148/1993 risultano quindi iscrivibili nella lista i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, imprenditori e non, con organico aziendale anche inferiore a quindici dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia pieno che parziale:

- nei confronti dei quali il datore di lavoro abbia esercitato il diritto di recesso dal rapporto in essere, mediante procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, motivazioni espresse nella specifica lettera di licenziamento;

- quelli cessati dal rapporto a seguito di presentazione al datore di lavoro delle dimissioni per giusta causa.

Ne consegue che anche i lavoratori apprendisti, licenziati per i suddetti motivi, possono considerarsi iscrivibili nella lista in questione, trattandosi di lavoratori con i quali è instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. apprendistato) uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.