MINISTERO DEL LAVORO -
APPRENDISTI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ISCRIVIBILITA’ IN LISTE DI
MOBILITÀ - INTERPELLO
N. 25/12
Il
Ministero del lavoro, con l’interpello n. 25/12, ha chiarito che l’iscrizione
nella lista di mobilità c.d. non indennizzata ex art. 4, D.L. n.148/1993
(convertito dalla Legge n. 236/1993 e modificato con la Legge di Stabilità
2012) spettante ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, è possibile anche per i
lavoratori apprendisti.
La
norma citata prevede che “(….) nella lista di cui all’art. 6, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati
da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano
anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta
dalla comunicazione dei motivi, intervenuta ai sensi dell’art. 2 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (…). Possono altresì essere iscritti i lavoratori
licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell’indennità di cui
all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”.
La
finalità di tale iscrizione - che, si rammenta, deve essere richiesta, entro 60
giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei
motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per
l’impiego, e che non dà titolo al trattamento integrativo di cui all’art. 7
della Legge n. 223/1991 - è assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro
del personale licenziato per i motivi suddetti, consentendo al contempo alle
imprese che volessero assumere tali lavoratori di fruire di particolari
agevolazioni contributive.
Ai
sensi dell’art 4 del D.L. n. 148/1993 risultano quindi iscrivibili nella lista
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, imprenditori e non, con
organico aziendale anche inferiore a quindici dipendenti, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia pieno che parziale:
- nei
confronti dei quali il datore di lavoro abbia esercitato il diritto di recesso
dal rapporto in essere, mediante procedura di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività
o di lavoro, motivazioni espresse nella specifica lettera di licenziamento;
-
quelli cessati dal rapporto a seguito di presentazione al datore di lavoro
delle dimissioni per giusta causa.
Ne
consegue che anche i lavoratori apprendisti, licenziati per i suddetti motivi,
possono considerarsi iscrivibili nella lista in questione, trattandosi di
lavoratori con i quali è instaurato ai sensi del D.Lgs.
n. 167/2011 (T.U. apprendistato) uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.