D.LGS.109/12 - DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PROCEDURE
SANZIONATORIE
Nella Gazzetta Ufficiale n.
172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il D.Lgs.
n. 109/2012 di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.
Il provvedimento, entrato
in vigore lo scorso 9 agosto 2012, contempla diverse novità sulla disciplina
dell’immigrazione, nonché una procedura specifica per la regolarizzazione di
cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e occupati irregolarmente
da almeno 3 mesi.
Modifiche al D.Lgs. n. 286/98 (Testo Unico dell’immigrazione)
Tra le innovazioni
apportate al T.U., per le quali si rimanda ad una attenta lettura del testo, si
evidenzia, in particolare, l’aggiunta dei commi 5-bis e 5-ter all’art. 22
(lavoro a termine o a tempo indeterminato) che prevedono le ipotesi in cui il
nulla osta al lavoro sia rifiutato o revocato, nonché l’inserimento del comma
12-bis all’art. 22 che prevede l’aumento da un terzo alla metà della pena per
il reato di cui al comma 12 (occupazione di lavoratori privi di permesso di
soggiorno o con permesso scaduto) se i lavoratori occupati sono più di tre, se
i lavoratori sono minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati sono
oggetto di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603-bis, comma 3, del
codice penale.
Il provvedimento dispone,
inoltre, l’abrogazione del comma 7 dell’art. 22 che stabiliva una sanzione da
500 a 2.500 euro in caso di omissione da parte del datore di lavoro della
comunicazione allo sportello unico per l’immigrazione di qualunque variazione
del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.
Modifiche al D.Lgs. n. 231/2001
Viene previsto un ulteriore
articolo (25-duodecies) al decreto inerente la disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, con il quale si stabilisce che, in
relazione al reato di cui al comma 12-bis dell’art. 22 del D.Lgs.
n. 286/98 - comma introdotto con il provvedimento in esame - sarà applicata
all’ente la sanzione da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro.
Si rammenta che ai sensi
dell’art. 10 di tale decreto legislativo, l’importo di una quota va da un
minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.
Presunzione di durata
del rapporto di lavoro
L’art. 3 del decreto in
esame stabilisce che nelle ipotesi predette di cui all’art. 22, comma 12, del
T.U., ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a
titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori,
sussiste la presunzione che il rapporto di lavoro con il lavoratore straniero
privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi,
salvo prova contraria che potrà essere fornita dal datore di lavoro o dal
lavoratore.
Sanatoria
L’art, 5 del decreto
prevede la possibilità di regolarizzare cittadini extraUE
privi del permesso di soggiorno e occupati irregolarmente.
La dichiarazione di
emersione dovrà essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione dal
15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite da un decreto
interministeriale, da adottarsi entro il 29 agosto 2012.
I requisiti per la
sanatoria sono:
- datore di lavoro
italiano, comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno;
- lavoratori:
- cittadini extraUE occupati da almeno 3 mesi antecedenti il 9 agosto
2012;
- cittadini extraUE presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 (presenza attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici).
Sono esclusi dalla
sanatoria:
- i rapporti di lavoro
part-time, ad eccezione del lavoro domestico;
- i datori di lavoro
condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dall’Italia verso altri Stati o
per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite;
b) intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall’art.
22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.;
- i datori di lavoro che, a
seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per
motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro
irregolare, non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno o non hanno
provveduto alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di
forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro;
- i lavoratori stranieri:
- nei confronti dei quali
sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- che risultino segnalati
ai fini della non ammissione nel territorio nazionale;
- che risultino condannati,
anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 380 del c.p.p.;
- che siano considerati una
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con
i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
La procedura prevede:
- il pagamento di un
contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato;
- la regolarizzazione delle
somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale
pari ad almeno 6 mesi (per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di
durata superiore a sei mesi), da documentarsi all’atto della stipula del
contratto di soggiorno;
- l’indicazione nella
dichiarazione di emersione della retribuzione convenuta non inferiore a quella
prevista dal ccnl di riferimento e, in caso di lavoro
domestico, dell’orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dal d.p.r.
n. 394/99.
Dall’entrata in vigore del
provvedimento di cui trattasi (9 agosto 2012) fino
alla conclusione della procedura in esame sono quindi sospesi i procedimenti
penali e amministrativi in cui siano coinvolti datore di lavoro e lavoratore
per la violazione delle norme inerenti:
-
l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (escluse le violazioni di
cui all’art. 12 del T.U.);
- il D.Lgs. n. 109/12 e l’impiego di lavoratori anche se
rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
La
sospensione dei suddetti procedimenti, in caso di mancata presentazione o
rigetto della dichiarazione di emersione o di archiviazione della sanatoria,
cessa alla data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione ovvero alla data di rigetto della stessa o di archiviazione del
procedimento.
I
procedimenti a carico del datore di lavoro sono comunque archiviati qualora
l’esito negativo della procedura di emersione derivi da motivo indipendente
dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
Gli
illeciti derivanti dalla violazione delle norme sopra citate sono estinti una
volta sottoscritto il contratto di soggiorno ed effettuata la comunicazione di
assunzione, nonché avvenuto il rilascio del permesso di soggiorno.
Verificata
l’ammissibilità della dichiarazione e l’insussistenza di eventuali impedimenti,
le parti sono convocate presso lo sportello unico per la stipula del contratto
di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.
Il
contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione
recante dati mendaci è nullo e in tal caso il permesso eventualmente rilasciato
è revocato.
La
sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di
inammissibilità della dichiarazione di emersione, mentre la mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione
del procedimento.
Il
datore di lavoro, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, è
tenuto alla comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego o
all’Inps per il lavoro domestico.
Il
provvedimento stabilisce infine (art. 4) che il Ministero del lavoro provvede
ai dovuti controlli sull’impiego irregolare di cittadini stranieri e che,
annualmente, entro il primo luglio, riferisce alla Commissione europea sulle
ispezioni effettuate per ciascun settore di attività a rischio.
Nell’ambito
della procedura di emersione, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
in caso di false dichiarazioni o attestazioni o concorso al fatto, si applica
l’art. 76 del D.p.r. n. 445/2000. Nell’ipotesi di
contraffazione o alterazione di documenti o utilizzo di tali documenti, è
prevista la reclusione da 1 a 6 anni.