MINISTERO DEL LAVORO - CONTRATTO DI
TRASPORTO E ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI - REGIME DI
RESPONSABILITA’ SOLIDALE - CIRCOLARE
N. 17/2012
Il Ministero del Lavoro,
con circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, che si pubblica in calce alla presente
nota sul sito del Collegio, torna nuovamente sul tema della responsabilità
solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003,
come recentemente modificato, e sul suo ambito di applicazione.
Già all’inizio dell’anno in
corso si era espresso rispetto alla possibile applicazione del regime di
responsabilità solidale ai contratti di nolo a caldo, concludendo per
l’esclusione di tale applicazione essendo l’istituto riferito esclusivamente ai
contratti di appalto in quanto tali e non rilevando tipologie contrattuali
differenti.
Nella nota in oggetto,
invece, l’attenzione è rivolta al contratto di trasporto disciplinato all’art.
1678 del codice civile e il cui oggetto è rappresentato da trasferimento, verso
corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore.
Il dicastero ha precisato
come l’orientamento giurisprudenziale maggioritario tende a non applicare la
disciplina dell’appalto al trasporto con relativa esclusione dell’applicazione
del regime della responsabilità solidale ex art. 29.
Laddove, però, oltre alle
tipiche operazioni di trasporto, quali la custodia, il carico, lo scarico delle
merci si accerti, nei casi di specie, l’effettuazione anche di attività
ulteriori e aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto,
configurandosi una vera e propria prestazione di servizi, si potrà ritenere
applicabile la disciplina dell’appalto, con il conseguente regime
solidaristico.
Esistono poi particolari
specie di contratti, denominati appalti di servizi e trasporto, caratterizzati
da prestazioni continuative nel tempo nelle quali il trasportatore deve
organizzare i mezzi richiesti dalle clausole contrattuali, con prestazioni che
non si esauriscono in episodi sporadici ma sono continuative nel tempo.
In tali casi, pertanto, nei
quali la giurisprudenza ha affermato che il risultato da conseguire risulta
essere la predisposizione del servizio complessivamente inteso, piuttosto che
l’esecuzione di singole prestazioni di trasporto, deve trovare applicazione il
contratto di appalto con il relativo regime della responsabilità solidale ex
art. 29.
Sono stati poi presi in
considerazione altri contratti che, per le loro peculiari caratteristiche, sono
assimilati al contratto di trasporto, quali il sub trasporto o subvezione e il contratto di spedizione, per i quali,
pertanto, nei casi in cui sussista l’assimilazione al contratto di trasporto,
valgono le considerazioni sopra riportate con riferimento all’applicazione del
regime degli appalti e della conseguente responsabilità solidale.
Il dicastero ha comunque
concluso che nei casi in cui l’attività di trasporto assuma le caratteristiche
dell’appalto di servizi e, quindi, qualora risulti prioritaria la prestazione
di servizi o di altre attività connesse a questa rispetto al trasporto, dovrà
sempre ritenersi applicabile il regime della responsabilità solidale ex art. 29
del D.Lgs. n. 276/2003