INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI
DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 11 LUGLIO 2012
La Banca Centrale Europea
ha fissato, nella misura dell’0,75% a decorrere dall’11 luglio 2012, il Tasso
Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e
relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria.
In relazione al citato
provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 97 del 18
luglio 2012 e con circolare n. 34 del 6 luglio scorso, hanno reso noto che, con
decorrenza 11 luglio 2012, la misura del tasso di dilazione, di differimento e
le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di
differimento
Nei casi di autorizzazione
al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 6,75% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al
mese di luglio 2012.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 6,75% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 11
luglio 2012 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni civili
La misura delle sanzioni
civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere
dall’ 11 luglio 2012 è così determinata:
- nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 6,25% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di evasione
connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero
il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60%
dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il
versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota
è pari al 6,25% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto).
Sanzioni ridotte in caso di
procedure concorsuali
In caso di procedure
concorsuali, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla
misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la misura della
sanzione ridotta:
- nell’ipotesi prevista dal
comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari al’2,50%;
- nell’ipotesi prevista dal
comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,75%
maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 2,75%.