INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 11 LUGLIO 2012

 

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’0,75% a decorrere dall’11 luglio 2012, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

In relazione al citato provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 97 del 18 luglio 2012 e con circolare n. 34 del 6 luglio scorso, hanno reso noto che, con decorrenza 11 luglio 2012, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:

 

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 6,75% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2012.

 

Interessi di dilazione

L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 6,75% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 11 luglio 2012 sia dall’Inps che dall’Inail.

 

Sanzioni civili

La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dall’ 11 luglio 2012 è così determinata:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 6,25% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);

- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;

- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 6,25% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).

 

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la misura della sanzione ridotta:

- nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari al’2,50%;

- nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,75% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 2,75%.