MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - NOTA N. 37/2012

 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 37 del 3 luglio 2012, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione, di cui all’art. 24, comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 276/2003, relativa alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale.

E’ stato precisato che tale disposizione prevede l’obbligo per l’utilizzatore di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, “il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica degli interessati”.

In caso di mancata o errata comunicazione, da assolversi ogni 12 mesi anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro a cui l’utilizzatore aderisce o conferisce mandato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile compreso tra i 250 e i 1250 euro (art. 3 del D.Lgs. n. 24/2012 - art.18, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003).

Al riguardo, il Dicastero ha precisato che la suddetta sanzione opera, nella fase transitoria relativa all’anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra il 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2012, mentre per gli anni successivi si considera il periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il termine per l’adempimento dell’obbligo è fissato, a partire dal 2013, al 31 gennaio di ciascun anno.