MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORO TRAMITE
AGENZIA INTERINALE - NOTA N. 37/2012
Il Ministero del Lavoro,
con nota n. 37 del 3 luglio 2012, ha fornito chiarimenti in merito alla
corretta interpretazione della disposizione, di cui all’art. 24, comma 4, lett.
b) del D.Lgs n. 276/2003, relativa alla comunicazione
periodica sul lavoro tramite agenzia interinale.
E’ stato precisato che tale
disposizione prevede l’obbligo per l’utilizzatore di comunicare alla
rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali o, in
mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, “il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica degli interessati”.
In caso di mancata o errata
comunicazione, da assolversi ogni 12 mesi anche per il tramite
dell’associazione dei datori di lavoro a cui l’utilizzatore aderisce o conferisce
mandato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile
compreso tra i 250 e i 1250 euro (art. 3 del D.Lgs.
n. 24/2012 - art.18, comma 3, del D.Lgs. n.
276/2003).
Al riguardo, il Dicastero
ha precisato che la suddetta sanzione opera, nella fase transitoria relativa
all’anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra il
6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2012,
mentre per gli anni successivi si considera il periodo di dodici mesi
intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Pertanto, alla luce di
quanto sopra esposto, il termine per l’adempimento dell’obbligo è fissato, a
partire dal 2013, al 31 gennaio di ciascun anno.