TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO - MINISTERO DEL LAVORO - RUOLO
DEGLI ENTI BILATERALI - INTERPELLO N. 16/2012
Il Ministero del Lavoro,
con l’interpello n. 16 del 14 giugno 2012, che si riproduce in calce alla
presente, ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova disciplina
dell’apprendistato contemplata dal D.Lgs. n.
167/2011.
Il Dicastero ha precisato
che la contrattazione collettiva può legittimamente assegnare un ruolo
fondamentale agli Enti bilaterali, che tuttavia non può configurarsi come
condicio sine qua non di carattere generale per una
valida stipulazione del contratto di apprendistato, ma solo ai fini della
definizione del Piano Formativo Individuale (PFI), ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2 del Testo Unico sull’apprendistato.
Un ruolo autorizzativo degli Enti bilaterali non è rinvenibile
neppure nell’art. 4 inerente l’apprendistato professionalizzante, tipologia per
la quale il legislatore ha demandato agli accordi interconfederali o ai
contratti collettivi il solo compito di definire la durata e le modalità di
erogazione della formazione tecnico-professionale e specialistica.
Almeno con riferimento ai
datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto
collettivo applicato, non vi è quindi un obbligo di sottoporre il PFI all’Ente
bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla
legislazione regionale.
In ogni caso sarebbe
escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale per ottenere il parere di
conformità.
Tuttavia - evidenzia il
Ministero - una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte
dell’Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia
circa la corretta declinazione del Piano Formativo Individuale (PFI).
Il coinvolgimento dell’Ente
può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il
personale ispettivo dovrà effettuare sul corretto adempimento dell’obbligo
formativo. Pertanto, il personale ispettivo sarà chiamato a concentrare
l’attenzione proprio su quei contratti di apprendistato e quei PFI che non sono
stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento.
L’interpello, sottolinea,
inoltre, che in caso di richiesta di parere di conformità, le modifiche o le
integrazioni proposte dall’Ente al PFI rappresentano un elemento che dovrà
essere recepito nel provvedimento di disposizione adottato dal personale
ispettivo in sede di controllo sull’adempimento agli obblighi formativi,
acquistando così un’efficacia precettiva garantita
anche da sanzione amministrativa.
Il controllo da parte
dell’Ente bilaterale avrà comunque ad oggetto la “congruità” del PFI e non già
la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali di valida
costituzione del rapporto, la cui carenza è sanzionabile esclusivamente dal
personale ispettivo o a seguito di eventuale iniziativa del lavoratore in sede
contenziosa.
Viene, infine, chiarito che
qualora il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto di apprendistato,
nelle ipotesi in cui il lavoratore si trovi in un periodo in cui vige il
divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità oppure in un
periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate
dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale, ecc.), il
periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. dovrà decorrere dal termine dei
periodi di divieto di licenziamento sopra richiamati.
Ministero del Lavoro
Roma, 14 giugno 2012
Interpello n. 16
Oggetto: apprendistato - D.Lgs. n. 167/2011 - piano formativo e richiesta del parere
di conformità agli Enti bilaterali - recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c.
durante periodo di malattia, infortunio e altre cause si assenza dal lavoro.
Il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con due diversi interpelli, chiede
chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011.
In particolare l’istante
chiede:
- se sia o meno
obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva
in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria
l’iscrizione all’Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di
tale parere;
- se sia possibile recedere
dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1
lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011, nel caso in cui
l’apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall’art. 35 D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità)
“ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e
tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale
ecc.)”.
In relazione a quanto
sopra, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali
e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Quanto alla prima questione
occorre evidenziare che l’art. 2 del D.Lgs. n.
167/2011, rispetto alla disciplina previgente, contiene una importante
affermazione con riguardo al ruolo fondamentale che riveste la contrattazione
collettiva nella disciplina dell’istituto, ruolo che però deve essere necessariamente
declinato in riferimento ai principi contenuti nello stesso art. 2; principi
funzionali ad introdurre una disciplina uniforme per tutte le tipologie di
apprendistato rispetto alle quali, peraltro, sussistono ambiti regolatori
costituzionalmente diversificati tra Stato e Regioni.
Nell’ambito dell’art. 2, il
riferimento agli Enti bilaterali è legato alla definizione del Piano Formativo
Individuale (PFI) che può avvenire anche sulla base di “di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali”, con ciò
evidenziando un ruolo comunque eventuale degli stessi Enti e non già necessario
ai fini della valida stipulazione del contratto in generale, tenuto conto
proprio delle implicazioni che ciò avrebbe come limite alla “discrezionalità”
del Legislatore regionale nel disciplinare quei profili formativi
dell’apprendistato che rientrano nella sua competenza esclusiva.
Anche per quanto attiene
all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 - che disciplina il
contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e rispetto al
quale la contrattazione collettiva assume un ruolo assolutamente predominante e
dove il Legislatore avrebbe ben potuto assegnare una delega piena alla stessa
contrattazione collettiva in relazione ai profili formativi (come del resto è
avvenuto nell’ambito dell’art. 3 per le Regioni in relazione all’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale) - non è dato rintracciare un
esplicito riferimento ad un ruolo “autorizzativo”
degli Enti bilaterali, limitandosi la previsione normativa ad assegnare agli
accordi interconfederali o ai contratti collettivi (di qualsiasi livello) il
compito di definire i soli aspetti riferiti alla “(…) durata e modalità di
erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali o specialistiche in funzione dei profili professionali
stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale”.
In sintesi, pertanto,
indipendentemente dalla previsione normativa, non può negarsi che la contrattazione
collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti
bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi
normativi ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida
stipulazione del contratto di apprendistato.
Pertanto, almeno con
riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il
contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI
all’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla
legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi
all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da
questa Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione
sindacale negativo.
Indipendentemente
dall’obbligo giuridico, va però evidenziato che una forma di controllo sui
profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale rappresenta
comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione
del PFI. Infatti, proprio perché “Individuale”, il Piano Formativo non potrà
non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo aziendale e,
eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale del lavoratore e,
pertanto, il coinvolgimento dell’Ente può costituire un elemento significativo
anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in
ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo.
Si raccomanda anzi al
personale ispettivo - in linea con l’orientamento volto a valorizzare sempre
più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e “regolazione” di
importanti aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiati nell’art. 2, comma 1
lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003 - di concentrare
prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di
apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni
dell’Ente bilaterale di riferimento.
Sotto altro profilo va
specificato inoltre che, in caso di richiesta di parere di conformità, le
modifiche o le integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento
da recepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011) adottato dal personale ispettivo in
sede di controllo sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così
una efficacia precettiva presidiata anche da sanzione
amministrativa.
Per quanto attiene invece
al “merito” del controllo da parte dell’Ente bilaterale, va ricordato che lo
stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri
presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo
svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di
stabilizzazione). Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una
eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la
conseguente sanzionabilità delle eventuali mancanze è
demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero alle iniziativa del
lavoratore in sede contenziosa.
In relazione al secondo
quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato
nelle ipotesi indicate in premessa, va osservato quanto segue.
Sul punto è sufficiente
evidenziare che eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa
del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente
applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di
apprendistato. Anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e
infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il
datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui
all’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011.
In tal caso il periodo di
preavviso di cui all’art. 2118 c.c. - richiesto dal citato art. 2, comma 1
lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto - non potrà che
decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei
periodi di divieto di licenziamento sopra indicati.