MINISTERO DEL LAVORO - LAVORO AUTONOMO - ATTIVITA’ IN
CANTIERE - CIRCOLARE N. 16/2012
Con circolare n. 16 del 4
luglio 2012, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, il
Ministero del Lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo alcuni
importanti chiarimenti volti a individuare, nell’ambito dell’edilizia, le
caratteristiche tecniche che contraddistinguono l’attività autonoma da quella
svolta dal personale dipendente delle imprese del comparto edile.
In particolare, la nota
ministeriale tende ad evidenziare la problematica relativa all’utilizzo
improprio dell’attività autonoma, dalla quale derivano evidenti criticità in
ordine al corretto inquadramento lavoristico delle
prestazioni nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La circolare, peraltro,
specifica che le indicazioni ivi contenute non rappresentano affatto criteri
generali circa la distinzione tra le due fattispecie, bensì istruzioni tecniche
volte ad orientare l’azione ispettiva.
Al fine di verificare la
genuinità delle prestazioni qualificate come autonome, il dicastero ha ritenuto
opportuno richiamare la definizione di lavoratore autonomo come individuata
dall’art. 89, co. 1 lett. d) del D.Lgs
n. 81/08 e smi, ai sensi del quale per lavoratore
autonomo si intende la persona fisica la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Gli elementi significativi
ai fini della citata verifica sono quelli connessi al possesso ed alla
disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da
macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una effettiva piena
autonomia organizzativa e realizzativa delle intere
opere eseguite. In tal senso, secondo il dicastero a nulla rileva la mera
proprietà o il possesso di minuta attrezzatura idonea a dimostrare l’esistenza
di un’autonoma attività imprenditoriale, né la disponibilità delle macchine o
attrezzature per la realizzazione dei lavori data dal committente o
dall’impresa esecutrice, rappresentando tale circostanza un elemento
sintomatico della non genuinità della prestazione autonoma.
Un ulteriore elemento per
verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome è quello
rappresentato da un’eventuale monocommittenza, anche
se questo non è assolutamente dirimente, rappresentando un elemento a fortiori
di un’eventuale ricostruzione ispettiva.
La nota ministeriale,
inoltre, esclude la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con
riferimento alle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali
del manufatto, legate alle operazioni di sbancamento di costruzione delle fondamenta,
di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere. Per lo
svolgimento di tali mansioni, infatti, è necessario utilizzare un apposito cronoprogramma, destinato anche a realizzare il
coordinamento tra lavoratori, difficilmente compatibile con le caratteristiche
dell’attività autonoma relativamente a tempi e modalità di esecuzione dei
lavori.
Sul piano della
presunzione, pertanto, il dicastero ha evidenziato che sono riconducibili
nell’ambito della subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle
stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle
Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibite alle attività di:
manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri
e ponti, addetti a macchine edili fornite dal committente o appaltatore.
La nota ministeriale
conclude ricordando che il personale ispettivo, nel caso in cui riscontrasse
situazioni improprie dell’attività autonoma, oltre a contestare al soggetto
utilizzatore le violazioni in materia lavoristica e
le conseguenti evasioni contributive, dovrà farlo anche con riferimento agli
illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia di
sorveglianza sanitaria, nonché di mancata formazione ed informazione, adottando
un provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 758/94.