MINISTERO DEL LAVORO - CIG - PROROGA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA - IMPRESE ARTIGIANE - INTERPELLO N. 26/2012

 

Con l’interpello n 26 del 1° agosto 2012, che si pubblica in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro precisa che anche le imprese artigiane possono prorogare la Cassa Integrazione Guadagni. Ordinaria, senza effettuare la ripresa dell’attività lavorativa, come già avviene per le imprese edili industriali.

Anche per le imprese artigiane dell’edilizia può ritenersi applicabile quindi il criterio interpretativo più favorevole dell’art. 1, co. 1 della L. n. 427/1975 concernente la possibile proroga dell’istituto della Cig a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.

Si precisa infine che la risposta all’interpello si ricollega all’interpello n. 26/2010 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 10/2010) che aveva precisato che per tutte le imprese industriali vale la proroga dell’integrazione salariale senza richiedere alcuna condizione.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 1 agosto 2012

 

Interpello n. 26

 

Oggetto: proroga della Cassa integrazione nel settore dell’edilizia - imprese artigiane - chiarimenti.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 1 della L. n. 427/1975, concernente la Cassa Integrazione speciale per le imprese del settore dell’edilizia.

Si chiede in particolare se per le imprese artigiane del settore dell’edilizia possa ritenersi applicabile il criterio interpretativo più favorevole, già adottato da questo Ministero con interpello n. 26/2010, concernente la possibile proroga dell’istituto della CIG a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Si premette che la norma sopra richiamata specifica che la proroga dell’integrazione salariale nei confronti degli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell’edilizia (e del settore lapideo) avviene eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo di 12 mesi.

Questa disposizione è di poco successiva a quella contenuta nell’art. 6, comma 1, L. n. 164/1975 che, per il settore delle imprese industriali, prevede la prorogabilità in via eccezionale dell’integrazione, senza richiedere alcuna condizione.

A tal proposito l’interpello n. 26/2010 ha precisato che per tutte le imprese industriali vale l’assenza della condizione sopra ricordata, con possibilità di proroga a prescindere dalla ripresa, sia pur ridotta, dell’attività lavorativa.

Con riguardo alle imprese artigiane del settore dell’edilizia, la disciplina in materia non è contenuta direttamente nella L. n. 164/1975 (che riguarda esclusivamente le imprese industriali), ma dall’art. 1 della L. n. 14/1970, che estende ai relativi dipendenti i benefici già previsti in favore dei dipendenti delle imprese edili industriali dall’art. 1 L. n. 77/1963.

La Legge del 1970 - e quindi la L. n. 77/1963 così richiamata - al pari della L. n. 164/1975 non pone alcuna condizione per il riconoscimento della CIG a favore delle imprese artigiane.

Non sembrano pertanto rinvenirsi ostacoli affinché il principio già enunciato nel precedente interpello n. 26/2010, con riferimento alle imprese industriali, possa applicarsi anche per le imprese artigiane dell’edilizia.

Premesso ciò - e ad integrazione dei chiarimenti già forniti con l’interpello richiamato - si ritiene che per le imprese sia artigiane che industriali dell’edilizia, la condizione sopra richiamata, ovvero l’ipotesi di “riduzione dell’orario di lavoro” deve essere intesa nel senso che la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.