MINISTERO DEL LAVORO - CIG - PROROGA NEL SETTORE
DELL’EDILIZIA - IMPRESE ARTIGIANE - INTERPELLO N. 26/2012
Con l’interpello n 26 del
1° agosto 2012, che si pubblica in calce alla presente nota, il Ministero del
Lavoro precisa che anche le imprese artigiane possono prorogare la Cassa
Integrazione Guadagni. Ordinaria, senza effettuare la ripresa dell’attività
lavorativa, come già avviene per le imprese edili industriali.
Anche per le imprese
artigiane dell’edilizia può ritenersi applicabile quindi il criterio
interpretativo più favorevole dell’art. 1, co. 1
della L. n. 427/1975 concernente la possibile proroga dell’istituto della Cig a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa,
ancorché parziale.
Si precisa infine che la
risposta all’interpello si ricollega all’interpello n. 26/2010 (cfr. suppl. n.
1 al Not. n. 10/2010) che aveva precisato che per
tutte le imprese industriali vale la proroga dell’integrazione salariale senza
richiedere alcuna condizione.
Ministero del Lavoro
Roma, 1 agosto 2012
Interpello n. 26
Oggetto: proroga della Cassa
integrazione nel settore dell’edilizia - imprese artigiane - chiarimenti.
Il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per
conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’interpretazione
dell’art. 1, comma 1 della L. n. 427/1975, concernente la Cassa Integrazione
speciale per le imprese del settore dell’edilizia.
Si chiede in particolare se
per le imprese artigiane del settore dell’edilizia possa ritenersi applicabile
il criterio interpretativo più favorevole, già adottato da questo Ministero con
interpello n. 26/2010, concernente la possibile proroga dell’istituto della CIG
a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.
Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e
dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Si premette che la norma
sopra richiamata specifica che la proroga dell’integrazione salariale nei
confronti degli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane
dell’edilizia (e del settore lapideo) avviene eccezionalmente, nei soli casi di
riduzione dell’orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo di
12 mesi.
Questa disposizione è di
poco successiva a quella contenuta nell’art. 6, comma 1, L. n. 164/1975 che,
per il settore delle imprese industriali, prevede la prorogabilità in via
eccezionale dell’integrazione, senza richiedere alcuna condizione.
A tal proposito
l’interpello n. 26/2010 ha precisato che per tutte le imprese industriali vale
l’assenza della condizione sopra ricordata, con possibilità di proroga a
prescindere dalla ripresa, sia pur ridotta, dell’attività lavorativa.
Con riguardo alle imprese
artigiane del settore dell’edilizia, la disciplina in materia non è contenuta
direttamente nella L. n. 164/1975 (che riguarda esclusivamente le imprese
industriali), ma dall’art. 1 della L. n. 14/1970, che estende ai relativi
dipendenti i benefici già previsti in favore dei dipendenti delle imprese edili
industriali dall’art. 1 L. n. 77/1963.
La Legge del 1970 - e
quindi la L. n. 77/1963 così richiamata - al pari della L. n. 164/1975 non pone
alcuna condizione per il riconoscimento della CIG a favore delle imprese
artigiane.
Non sembrano pertanto
rinvenirsi ostacoli affinché il principio già enunciato nel precedente
interpello n. 26/2010, con riferimento alle imprese industriali, possa
applicarsi anche per le imprese artigiane dell’edilizia.
Premesso ciò - e ad
integrazione dei chiarimenti già forniti con l’interpello richiamato - si
ritiene che per le imprese sia artigiane che industriali dell’edilizia, la
condizione sopra richiamata, ovvero l’ipotesi di “riduzione dell’orario di
lavoro” deve essere intesa nel senso che la CIG va concessa in tutti i casi in
cui sussista sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.