DURC - APPALTI PUBBLICI
- VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE PRODOTTA DAGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI -
COMUNICAZIONE CNCE N. 494/2012
La
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) con la nota n. 494
del 10 maggio 2012 ha riportato una sentenza in materia di esclusione di
discrezionalità delle Stazioni appaltanti sulla violazione di contributi
previdenziali e assistenziali
La
circolare in commento riporta la sentenza n. 8 del Consiglio di Stato del 4
maggio 2012 che ha escluso ogni discrezionalità delle stazioni appaltanti nella
valutazione della gravità delle violazioni in materia di contributi
previdenziali e assistenziali.
Il
Consiglio di Stato ha infatti affermato che - ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38, comma l, letto i), D.Lgs. n. 163 del
2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le
gravi violazioni alle norme in materia previdenziali e assistenziale - la
nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso
della stazione appaltante ma si desume dalla disciplina previdenziale e, in
particolare, dalla disciplina del Durc; ne consegue
che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a
procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica
amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui
certificazioni
si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.