DURC - APPALTI PUBBLICI - VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE PRODOTTA DAGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - COMUNICAZIONE CNCE N. 494/2012

 

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) con la nota n. 494 del 10 maggio 2012 ha riportato una sentenza in materia di esclusione di discrezionalità delle Stazioni appaltanti sulla violazione di contributi previdenziali e assistenziali

La circolare in commento riporta la sentenza n. 8 del Consiglio di Stato del 4 maggio 2012 che ha escluso ogni discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione della gravità delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma l, letto i), D.Lgs. n. 163 del 2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziali e assistenziale - la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante ma si desume dalla disciplina previdenziale e, in particolare, dalla disciplina del Durc; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui

certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.