DURC - MINISTERO DEL
LAVORO - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA D’UFFICIO DEL DURC - NOTA 14
GIUGNO 2012
Con
nota del 14 giugno 2012, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero
del Lavoro, a fronte delle numerose richieste di chiarimenti circa i soggetti
legittimati alla richiesta d’ufficio del Durc,
soprattutto alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia, ha
chiarito che ai fini di un’effettiva semplificazione degli adempimenti, le
richieste d’ufficio del Durc non possono non
riguardare tutti i soggetti comunque interessati alle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al relativo Regolamento di attuazione
D.P.R. n. 207/2010.
Tale
precisazione soprattutto in virtù del fatto che non tutte le stazioni
appaltanti sono amministrazioni pubbliche e che alcune di esse ritengono di non
poter essere considerate amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 3,
comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006.
A
titolo esemplificativo il Ministero del Lavoro fa riferimento alle società
autostradali, cui la giurisprudenza riconduce la natura giuridica di soggetti
di diritto pubblico che, comunque, come tali rientrerebbero nel novero delle
amministrazioni aggiudicatrici che devono richiedere il Durc.
Quest’ultimo,
pertanto, dovrà essere acquisito dai soggetti sopradetti, e in particolare
anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatori, nonché dai gestori di pubblici
servizi.
Ministero
del Lavoro
Roma,
14 giugno 2012
Oggetto: DURC
- Obbligo di richiesta d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti diverse
dalle amministrazioni aggiudicatici.
Pervengono
richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati
a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), anche alla
luce dei più recenti interventi normativi e di prassi volti ad evidenziare
l’obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di acquisire d’ufficio il
Documento al fine di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese.
In
particolare, si chiede se tutte le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche
amministrazioni siano da ricomprendere o meno nel novero dei soggetti che, ai
fini del DURC, sono tenuti ad effettuare la richiesta d’ufficio, anche in
considerazione del fatto che alcune di esse ritengono che la loro veste
giuridica non le accrediti quali “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi
dell’art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006.
AI
riguardo, anche nelle more di un eventuale pronunciamento da parte della
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si
ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Come
evidenziato anche dalla circolare della Funzione pubblica n. 6/2012 il
Legislatore, pur considerando ;”le peculiarità della disciplina relativa al
DURC, ha voluto sancire “un principio generale dell’acquisizione d’ufficio
delle certificazioni amministrative”. Pertanto, ai fini di una effettiva
semplificazione degli adempimenti, le richieste d’ufficio del Documento non
possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati dalle procedure di
cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Peraltro,
per quanto riguarda, ad esempio, le società autostradali, alcune sentenze hanno
affermato che queste rivestono la natura giuridica di organismo di diritto
pubblico di cui all’art. 3, comma 26, del D.Lgs. n.
163/2006 e, come tale, ai sensi dell’art. 3, comma 25 rientrerebbero dunque nel
novero delle amministrazioni aggiudicatrici indicate anche dall’art. 6, comma
3, del D.P.R. n. 207/2011, tenute ad applicare le disposizioni delle parti l,
III, IV e V dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 (v., in
ordine di tempo, TAR Roma, Sezione IlI, sentenza
09/03/2009 n. 2369; Consiglio di Stato, Sezione VI,
sentenza 07/03/2008 n. 1094; Consiglio di Stato, Sezione VI,
sentenza 07/06/200 I n. 3090; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili,
sentenza 03/12/1991 n.12966). Tali dispositivi - letti anche alla luce
dell’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 44511000 secondo il quale
l’acquisizione d’ufficio di dati e documenti in possesso della P.A. riguarda
anche i gestori di pubblici servizi - portano dunque a ritenere che il DURC
vada acquisito d’ufficio anche dalle predette società.
Premesse
quanto sopra, si ritiene che il DURC vada altresì acquisito dai soggetti sopra
indicati e, in particolare, anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatari -
compresi i concessionari di lavori pubblici - che operano ai sensi deI D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai
gestori di pubblici servizi.
Si invita.no pertanto gli Istituti in indirizzo a rilasciare
agli stessi apposite credenziali di
accesso
allo Sportello Unico Previdenziale.