DURC - MINISTERO DEL LAVORO - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA D’UFFICIO DEL DURC - NOTA 14 GIUGNO 2012

 

Con nota del 14 giugno 2012, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro, a fronte delle numerose richieste di chiarimenti circa i soggetti legittimati alla richiesta d’ufficio del Durc, soprattutto alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia, ha chiarito che ai fini di un’effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d’ufficio del Durc non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati alle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.

Tale precisazione soprattutto in virtù del fatto che non tutte le stazioni appaltanti sono amministrazioni pubbliche e che alcune di esse ritengono di non poter essere considerate amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 3, comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006.

A titolo esemplificativo il Ministero del Lavoro fa riferimento alle società autostradali, cui la giurisprudenza riconduce la natura giuridica di soggetti di diritto pubblico che, comunque, come tali rientrerebbero nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici che devono richiedere il Durc.

Quest’ultimo, pertanto, dovrà essere acquisito dai soggetti sopradetti, e in particolare anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatori, nonché dai gestori di pubblici servizi.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 14 giugno 2012

 

Oggetto: DURC - Obbligo di richiesta d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatici.

Pervengono richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), anche alla luce dei più recenti interventi normativi e di prassi volti ad evidenziare l’obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di acquisire d’ufficio il Documento al fine di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

In particolare, si chiede se tutte le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni siano da ricomprendere o meno nel novero dei soggetti che, ai fini del DURC, sono tenuti ad effettuare la richiesta d’ufficio, anche in considerazione del fatto che alcune di esse ritengono che la loro veste giuridica non le accrediti quali “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi dell’art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006.

AI riguardo, anche nelle more di un eventuale pronunciamento da parte della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Come evidenziato anche dalla circolare della Funzione pubblica n. 6/2012 il Legislatore, pur considerando ;”le peculiarità della disciplina relativa al DURC, ha voluto sancire “un principio generale dell’acquisizione d’ufficio delle certificazioni amministrative”. Pertanto, ai fini di una effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d’ufficio del Documento non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati dalle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Peraltro, per quanto riguarda, ad esempio, le società autostradali, alcune sentenze hanno affermato che queste rivestono la natura giuridica di organismo di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 26, del D.Lgs. n. 163/2006 e, come tale, ai sensi dell’art. 3, comma 25 rientrerebbero dunque nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici indicate anche dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2011, tenute ad applicare le disposizioni delle parti l, III, IV e V dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 (v., in ordine di tempo, TAR Roma, Sezione IlI, sentenza 09/03/2009 n. 2369; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 07/03/2008 n. 1094; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 07/06/200 I n. 3090; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 03/12/1991 n.12966). Tali dispositivi - letti anche alla luce dell’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 44511000 secondo il quale l’acquisizione d’ufficio di dati e documenti in possesso della P.A. riguarda anche i gestori di pubblici servizi - portano dunque a ritenere che il DURC vada acquisito d’ufficio anche dalle predette società.

Premesse quanto sopra, si ritiene che il DURC vada altresì acquisito dai soggetti sopra indicati e, in particolare, anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatari - compresi i concessionari di lavori pubblici - che operano ai sensi deI D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai gestori di pubblici servizi.

Si invita.no pertanto gli Istituti in indirizzo a rilasciare agli stessi apposite credenziali di

accesso allo Sportello Unico Previdenziale.