RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL 31 LUGLIO 2006 - ACCORDO 27 GIUGNO 2012 -
ULTERIORI CHIARIMENTI - TESTO
Lo scorso 27 giugno 2012
tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato
sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia.
Ad integrazione di quanto
già comunicato (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 6/2012) e
rinviando a tale nota per gli aspetti già trattati, di seguito si fornisce un
commento del citato verbale di rinnovo che è pubblicato in calce alla presente
informativa.
1) Elemento variabile
della retribuzione -E.V.R.
In via generale si rileva
che per l’anno in corso nulla è dovuto a titolo di E.V.R.
da parte delle imprese bresciane.
Invece le imprese
provenienti da altre province ma iscritte alla Cassa Edile di Brescia, per i
lavoratori occupati in cantieri della provincia di Brescia nel corrente anno,
dovranno erogare l’E.V.R. nella misura fissata nella
circoscrizione di provenienza. Anche queste imprese sono soggette alla
disciplina dell’E.V.R. stabilita per la provincia di
Brescia a partire dal secondo anno, consecutivo, di iscrizione dei lavoratori
alla Cassa Edile di Brescia.
2) Ferie
Il rinnovo del contratto
provinciale è intervenuto modificando profondamente la previgente disciplina.
Le modifiche introdotte
sono finalizzate a consentire una più flessibile gestione delle ferie pur,
ovviamente , nel rigoroso rispetto della legislazione in materia.
Di regola, tre settimane di
ferie saranno fissate nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre mentre una
settimana in occasione delle festività di fine anno - che terminano,
convenzionalmente, con l’Epifania e dunque all’inizio dell’anno successivo.
In questa cornice generale
le parti hanno previsto strumenti di flessibilità.
Dal punto di vista
dell’impresa, schematicamente la nuova disciplina può essere così sintetizzata:
a) Nel caso l’impresa
decida un periodo di ferie collettive
Le ferie collettive
dovranno essere fissate comunque nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
In questo caso l’impresa
dovrà darne comunicazione ai lavoratori entro il mese di aprile.
b) Nel caso l’impresa
non decida un periodo di ferie collettive
L’impresa unitamente alla
consegna delle retribuzioni afferenti il mese di aprile, ovvero con avviso in
bacheca, metteranno a disposizione dei lavoratori un pro-memoria per
raccogliere le richieste di ferie dei lavoratori.
Entro il successivo 15
maggio, l’impresa raccolte le richieste dei lavoratori e compatibilmente con le
esigenze produttive, stabilirà il calendario delle 3 settimane di ferie, da
godersi nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
c) Nel caso l’impresa
decida che nel periodo 1° giugno - 30 settembre non si possano godere ferie
La regola generale, secondo
cui tre settimane di ferie sono fissate nel periodo dal 1° giugno al 30
settembre, può essere derogata.
Infatti, per obiettive
esigenze di carattere tecnico-produttivo (ad esempio: lavori di manutenzione
straordinaria in genere, di manutenzione industriale, lavori speciali, pronto
intervento) le imprese potranno fissare un diverso periodo per il godimento
delle ferie. In questo caso, entro il 15 maggio l’impresa dovrà darne
comunicazione alle R.S.U., ove costitutite,
o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori.
Salvo il caso di ferie
collettive, le tre settimane di ferie potranno essere ridotte a due. In questo
caso la terza settimana sarà a disposizione del lavoratore che potrà goderla:
1) a giornate intere
singole con preavviso di 72 ore;
2) in unica soluzione con
preavviso di 30 giorni.
3) Premio Cantiere
Con il citato accordo è
stato introdotto, titolo sperimentale per l’anno 2012, a favore dei dipendenti,
operai ed impiegati, addetti ai cantieri e d’ufficio, un premio legato a
parametri di presenza individuale, denominato Premio di Cantiere. A partire dal
mese di luglio 2012 e fino al mese di dicembre 2012, i lavoratori avranno
diritto alla corresponsione di un importo pari ad euro 14 mensili.
Il premio in parola sarà
erogato, mensilmente, nell’importo sopra fissato solo nel caso in cui il
lavoratore sia stato presente per tutte le ore lavorabili del mese.
Ciò comporta che per i
lavoratori part-time il premio deve essere riparametrato in base alle ore di
presenza.
Le ore di ferie
effettivamente godute, le ore di ferie godute ma non maturate utilizzate a
fronte del ricorso a ferie collettive, i permessi retribuiti e le ex festività
sono considerate come ore lavorabili e lavorate.
Si considerano ore valide
al raggiungimento della quota di presenza:
- le ore ordinarie di
lavoro effettivamente prestate;
- le ore non prestate per
infortuni sul lavoro;
- le ore di assemblea sindacale
retribuita ed i permessi sindacali;
- i permessi per donatori
di sangue e per donatori di midollo osseo;
- i permessi per lutto così
come prevede la normativa vigente;
- le ore di congedo
matrimoniale;
- le ore di malattia nel
caso di trattamenti emodialitici o per
l’effettuazione di terapie oncologiche in regime di day
hospital.
Nel caso il lavoratore non
raggiunga nel mese la quota di presenza, il premio di cantiere verrà
riconosciuto nella misura di 0,08 euro per ogni ora di effettiva presenza, così
come sopra individuate, senza comunque eccedere il limite mensile di 14 euro.
Per praticità si suggerisce
di effettuare questo calcolo per differenza, sottraendo a 14 euro il prodotto
della moltiplica tra le ore di assenza e la misura di 0,08 euro orarie.
Il Premio di Cantiere è
assoggettato alla normale contribuzione Inps e ai premi Inail ed è elemento
utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto.
Le percentuali di
accantonamento e di contribuzione dovute alla Cassa edile invece non vanno
computate sul tale premio.
Allo stesso modo, per
quanto attiene gli impiegati, salvo per il Trattamento di Fine Rapporto, il
citato premio non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio,
tredicesima, premio annuo e sull’eventuale premio di fedeltà nonché sul
trattamento di malattia ed infortunio.
In ordine alla tassazione I.r.pe.f., il Premio Cantiere, ricorrendone gli altri
requisiti e presupposti, è sottoposto all’applicazione del regime di tassazione
agevolata al 10% (la c.d. detassazione) in quanto rientra tra le erogazioni,
contenute nella contrattazione collettiva provinciale a valere per la provincia
di Brescia, riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili ad
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della efficienza organizzativa
(cfr. da ultimo Not. n. 6/2012).
4) Reperibilità
Nel rinviare al testo
dell’accordo che non richiede particolari commenti, preme sottolineare che:
- l’impresa dovrà
programmare i turni di reperibilità con un preavviso di sette giorni, dando
priorità ai lavoratori che ne facciano richiesta;
- predisposti i turni di
reperibilità, l’impresa li comunicherà ai lavoratori interessati che ne
restituiranno una copia firmata per accettazione.
Il mancato rispetto dei
turni di reperibilità da parte del lavoratore può costituire un grave
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Di
seguito il testo dell’accordo.
Il
giorno 27 giugno 2012 in Brescia
tra
- Il
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E
PROVINCIA, rappresentato dal Presidente Geom. Giuliano Campana, dal
Vicepresidente addetto ai rapporti sindacali Ernesto Bruni Zani
e dalla Delegazione degli imprenditori composta dai Signori Giorgio Archetti,
Rag. Tiziano Pavoni, Geom. Alberto Silvioli
e
(in
ordine alfabetico)
- il
SINDACATO PROVINCIALE DEI LAVORATORI EDILI ED AFFINI della provincia di Brescia
aderente alla Fe.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentato dal
Segretario Sig. Raffaele Merigo e dai Signori Cozzaglio Graziano, Guerini
Sandro, Peruzzo Mauro, Prandelli
Laura, Savoldi Faustino, Savoldi
Ornella
- i
SINDACATI TERRITORIALI DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI E AFFINI aderenti alla F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e competenti per la provincia di
Brescia rappresentati dai Segretari Roberto Bocchio,
Giancarlo Bui e Sara Piazza e dai Signori Enrico Dalè,
Mollaj Florenc, Elena Braghini, Stefano Benedetti, Giuseppe Natilla,
Massimo Bellini, Paolo Averoldi, Donato Barone,
Fabrizio Taboni, Mario Ghidoni,
Luca Bertoni
- i
SINDACATI TERRITORIALI DEI LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA ED INDUSTRIE
AFFINI aderenti alla F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. e
competenti per la provincia di Brescia rappresentati dai Segretari Signori
Renzo Bortolini e Donato Bianchi e dai Signori Angelo
Ardesi, Pensiero Bertè, Gabriele Calzaferri, Paola
Cottali, Valter Longhi, Linda Minelli, Ibrahima Niane, Leonard Pacuraru, Fausto Petesi, Mario
Scolari, Flavio Squassina.
visti
l’art.
38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008 e l’Accordo
nazionale 19 aprile 2010 di rinnovo del citato c.c.n.l.
18 giugno 2008,
si
stipula il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del
c.c.n.l. 18 giugno 2008, così come rinnovato con il
richiamato verbale di accordo 19 aprile 2010, a valere per la provincia di
Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per i dipendenti delle medesime, siano tali
lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi
privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese
stesse.
PREMESSA
...
omissis...
(Allegato
1)
ELEMENTO
VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - E.V.R.
- Visto
l’accordo sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 19 aprile 2010
- in particolare gli artt. 12, 38 e 46 del citato verbale di accordo - con il
quale è stato introdotto l’Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. - quale premio variabile che tiene conto
dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti
in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non ha
incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto
collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
-
considerato che il richiamato accordo 19 aprile 2010 demanda alla
contrattazione territoriale di provvedere alla determinazione dell’E.V.R. secondo i criteri indicati nell’accordo medesimo;
-
considerato che, in particolare, è demandata alla contrattazione provinciale:
-
l’individuazione della percentuale dell’E.V.R. a
valere per il periodo di vigenza del contratto collettivo provinciale di
lavoro;
- la
determinazione di un quinto indicatore, in aggiunta ai quattro fissati a
livello nazionale, rappresentativo dell’andamento del settore edile nella
provincia di riferimento;
- la
valutazione dell’incidenza, sulle ore denunciate in Cassa Edile, delle ore di
cassa integrazione per mancanza di lavoro;
- la
fissazione, per ciascuno dei cinque indicatori, delle specifiche incidenze
ponderali in termini percentuali;
- le
modalità con le quali procedere alla verifica annuale ai fini della
determinazione dell’E.V.R..
Le
Parti, nel darsi atto che l’E.V.R. è un premio
variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e
competitività nel territorio e non ha incidenza sui singoli istituti
retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto, convengono quanto segue:
Misura
dell’E.V.R.
Le
sottoscritte Parti fissano nella misura del 6% dei minimi tabellari in vigore
alla data del 1° gennaio 2010, la percentuale dell’E.V.R.
a valere per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo
provinciale di lavoro, e dunque sino al 31 dicembre 2013, secondo i criteri e
le modalità di seguito concordati.
Individuazione del 5°
indicatore, incidenze ponderali
Le Parti individuano, quale
indicatore rimesso alla determinazione della contrattazione territoriale,
l’indice di bilancio EBITDA aggregato per l’intero settore edile, così come
risulta dall’”Analisi economico finanziaria delle imprese edili bresciane”
condotta e pubblicata, annualmente, con la collaborazione della Camera di
Commercio di Brescia che considera le imprese con sede nella provincia di
Brescia e con un “Valore della Produzione” annuo superiore ad un milione di
euro.
La verifica di tale parametro
sarà effettuata in occasione degli incontri nei quali le Parti procederanno
alla valutazione dell’andamento del settore, come più avanti specificato.
Pertanto, la determinazione
degli importi dovuti a titolo di E.V.R. sarà
correlata e connessa all’andamento del settore nella provincia di Brescia ed ai
suoi risultati valutati sulla base dell’andamento dei cinque parametri, secondo
le specifiche incidenze ponderali, in termini percentuali, di seguito indicati:
1) il numero degli iscritti
alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile: incidenza ponderale: 25%;
2) il monte salari
denunciato alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile: incidenza ponderale: 25%;
3) le ore denunciate alla
Cassa Assistenziale Paritetica Edile, depurate dalle ore di cassa integrazione
guadagni: incidenza ponderale: 25%;
4) il valore aggiunto del
settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall’ISTAT:
incidenza ponderale: 10%;
5) l’indice di bilancio
EBITDA aggregato per l’intero settore edile, così come risulta dall’”Analisi
economico finanziaria delle imprese edili bresciane” condotta e pubblicata,
annualmente, con la collaborazione della Camera di Commercio di Brescia:
incidenza ponderale: 15%.
Modalità della verifica
annuale a livello provinciale
Poiché l’E.V.R. ha le caratteristiche di non determinabilità a
priori e di variabilità in funzione degli effettivi risultati conseguiti dal
settore nel territorio, in sede di specifici appositi incontri, da tenersi
entro il 31 dicembre di ogni anno, le Parti procederanno alla valutazione
dell’andamento del settore utilizzando i cinque parametri territoriali, come
sopra definiti, secondo quanto previsto dall’accordo 19 aprile 2010 e dal
presente contratto provinciale.
In tale occasione le Parti
procederanno al raffronto dei cinque parametri territoriali effettuando la
comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente
precedente.
Allo
scopo di correlare l’E.V.R. all’effettivo andamento
congiunturale del settore nel territorio, ai fini dell’individuazione del
triennio dovrà essere preso, per ciascun parametro, quale ultimo anno di
riferimento quello di cui siano disponibili i dati relativi al singolo
parametro stesso.
In ogni
caso, nell’effettuare tale raffronto, le Parti si riservano di stabilire, con
riferimento ai singoli parametri, indici di tolleranza volti a consentire una
più generale valutazione complessiva dell’andamento della politica industriale
territoriale.
Nell’ambito
del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.V.R., qualora due dei suddetti parametri dovessero
risultare pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque
riconosciuto nella misura del 30% della percentuale dell’E.V.R.
fissato dal presente contratto; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze
ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale
somma.
Nell’ipotesi
di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma
delle singole incidenze ponderali, sino al 100% della percentuale dell’E.V.R. fissato dal presente contratto.
Nel
caso in cui dalle verifiche della escursione dei parametri dovessero emergere
valutazioni negative, le Parti procederanno a più approfondite e compiute
analisi delle cause che le hanno determinate.
Tali
analisi saranno mirate in particolare all’individuazione dei presumibili tempi
entro i quali si spiegheranno gli effetti negativi riscontrati, del possibile
rapporto di interdipendenza tra tali effetti e fattori distorsivi
esterni al sistema nonché delle prospettive future di sviluppo.
Modalità
della verifica annuale a livello aziendale
Determinata
la percentuale dell’E.V.R. a livello provinciale, a
livello aziendale ogni impresa procederà alla verifica dei seguenti due
parametri aziendali:
- ore
denunciate in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
-
volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni
annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Per le
imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle
ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come
registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’impresa
confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente
triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra
esposte per il calcolo provinciale.
Qualora
i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi, rispetto al
triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R.
nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Qualora
uno dei suddetti parametri risulti negativo - mentre l’altro risulti positivo -
nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’E.V.R.
esclusivamente nella misura del 30% della percentuale dell’E.V.R.
fissato a livello provinciale dal presente contratto.
Tuttavia,
laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l’E.V.R. nella piena misura determinata a livello
territoriale, l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente - un
parametro negativo e l’altro positivo - erogherà il 50% della somma eccedente
la predetta misura del 30%.
Qualora
entrambi i suddetti parametri risultassero negativi nel confronto triennale,
l’azienda non erogherà l’E.V.R..
L’impresa,
sia nel caso previsto nel comma precedente sia nell’ipotesi in cui entrambi i
parametri aziendali siano negativi, dovrà trasmettere un’autodichiarazione,
redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia al Collegio
Costruttori che alla Cassa Edile di Brescia, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite.
Il
Collegio Costruttori informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto e, se da queste richiesto entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione del Collegio, attiverà un confronto con le
stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque
esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa
nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Per le
imprese associate o aderenti al Collegio, la verifica avverrà con l’assistenza
di un funzionario del Collegio stesso.
L’omesso
adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare
il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l’obbligo di
erogare l’E.V.R. nella misura fissata a livello
territoriale.
Per il
periodo antecedente la presentazione dell’autodichiarazione, l’impresa erogherà
l’E.V.R. nella misura prevista per la generalità
delle imprese.
Decorso
il termine per l’attivazione del confronto, ovvero accertata la ricorrenza dei
presupposti di contratto per la riduzione, l’impresa sarà tenuta a
corrispondere ai lavoratori, fin dall’inizio del periodo di competenza, l’E.V.R. nelle misure sopra previste.
Le
imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’E.V.R.
nella misura fissata a livello territoriale; le imprese provenienti da altre
province, per i lavoratori occupati nella provincia di Brescia, dovranno
erogare l’E.V.R. nella misura fissata nella
circoscrizione di provenienza; in entrambi i casi, successivamente, fino al
raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei
parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio e l’E.V:R verrà erogato secondo la disciplina prevista dal
presente contratto.
Determinazione
dell’E.V.R. spettante e modalità di erogazione
Determinato,
a livello provinciale, l’importo orario e mensile dell’E.V.R.,
rispettivamente per gli operai e per gli impiegati, e tenuto conto delle
risultanze della verifica in sede aziendale, le imprese lo erogheranno a
partire dal mese di gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della
verifica, in quote mensili.
Detto
importo verrà riconosciuto ai dipendenti in forza all’impresa nell’anno oggetto
della verifica in relazione alle ore lavorate, per gli operai, o ai mesi
lavorati, per gli impiegati, nel medesimo anno oggetto della verifica, con le
seguenti modalità.
a)
Operai
L’importo
complessivo dovuto a titolo di E.V.R. è ottenuto
moltiplicando le quote orarie dell’E.V.R.,
determinate tenendo conto della verifica in sede aziendale, per le ore per le
quali vi è l’obbligo di versare gli accantonamenti in Cassa Edile di Brescia
denunciate nell’anno oggetto della verifica. L’importo così ottenuto verrà
erogato in quote mensili.
Nel
caso di passaggio di categoria da parte dei lavoratori nel corso dell’anno di
riferimento, è erogato l’E.V.R. afferente l’ultima
categoria di appartenenza.
b)
Impiegati
L’importo
complessivo dovuto a titolo di E.V.R. è ottenuto
moltiplicando le quote mensili dell’E.V.R.,
determinate tenendo conto della verifica in sede aziendale, per i mesi di
servizio effettivo prestato presso l’impresa nell’anno oggetto della verifica.
La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata, mentre
deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a
quindici giorni. L’importo così ottenuto verrà erogato in quote mensile.
Nel
caso di passaggio di categoria da parte dei lavoratori nel corso dell’anno di
riferimento, è erogato l’E.V.R. afferente l’ultima
categoria di appartenenza.
Nell’ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno oggetto della
verifica, quanto dovuto a titolo di E.V.R. verrà
erogato in un’unica soluzione nel mese di gennaio - con l’emissione di un
apposito cedolino paga - ovvero non appena la Cassa Edile avrà trasmesso il
riepilogo di cui al comma successivo; nel caso di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno di erogazione dell’E.V.R.
quanto dovuto a titolo di E.V.R. verrà erogato in
un’unica soluzione unitamente al pagamento delle spettanze di fine rapporto. In
questo caso l’importo erogato in un’unica soluzione è il saldo dell’E.V.R. dovuto.
Al fine
di agevolare gli adempimenti connessi ai calcoli necessari per determinare l’E.V.R., la Cassa Edile, non appena pervenute anche le
denuncie delle ore relative al mese di dicembre, trasmetterà ad ogni singola
impresa un riepilogo, suddiviso per dipendente, delle ore per le quali vi era
l’obbligo di effettuare gli accantonamenti nel corso dell’anno di rifermento,
relativamente ai dipendenti che sono stati in forza nell’impresa medesima.
Ai
lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso dell’anno oggetto
della verifica, la Cassa Edile invierà una comunicazione per informarli della
disciplina dell’E.V.R., del valore orario o mensile dell’E.V.R. fissato a livello provinciale e della conseguente
eventualità della spettanza di una erogazione a tale titolo da parte
dell’impresa con la quale hanno cessato il rapporto di lavoro, come sopra
specificato.
Le
parti si danno atto che la struttura dell’E.V.R. è
coerente con quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di
decontribuzione e tassazione agevolata - e in particolare con il Decreto-Legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011,
n. 111 - in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente
accordo consente di valutare l’andamento del settore e di correlare
l’erogazione dell’E.V.R. ad incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa,
collegate ai risultati riferiti all’andamento economico sia nel territorio che
a livello di singola impresa.
Pertanto,
le Parti si danno atto che l’E.V.R., ricorrendone gli
altri requisiti e presupposti, rientra tra le erogazioni, contenute nella
contrattazione collettiva provinciale a valere per la provincia di Brescia,
riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento
economico e/o agli utili di impresa e/o ad ogni altro elemento rilevante ai
fini del miglioramento della competitività aziendale, in base ed ai sensi di
quanto disposto dal Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e dalla circolare congiunta
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Agenzia delle Entrate
n. 3/E del 14 febbraio 2011.
Fac - simile di dichiarazione
da rendersi su carta intestata dell’Impresa
- Spettabile
Collegio Costruttori Edili
di Brescia e Provincia
Via Ugo Foscolo, 4
25128 Brescia
- Spettabile
Cassa Assistenziale
Paritetica Edile di Brescia
Via dei Mille, 18
25122 Brescia
- Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell’Impresa (*)
Oggetto: E.V.R.
- Autodichiarazione per l’anno ......... di non raggiungimento di almeno uno
dei parametri aziendali.
La scrivente Impresa
............... con sede legale in .............. dichiara che, nel triennio di
riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del
_____________ (triennio ...... ,/ ...... / ...... rapportato al triennio ......
/..... ,/...... ) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:
- ore denunciate in Cassa Edile al netto
delle ore di Cassa Integrazione Guadagni (o, per le imprese con soli impiegati
ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- volume d’affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni
annuali IVA.
A comprova di quanto
precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.
Conseguentemente, per
l’anno ......... , l’impresa
- erogherà l’E.V.R. nella misura
ridotta prevista dalla contrattazione collettiva;
- non erogherà l’E.V.R. come
previsto dalla contrattazione collettiva.
La presente
autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell’eventuale attivazione del
confronto con le Organizzazioni sindacali.
Distinti saluti.
Timbro e firma del legale
rappresentante
(*) Solo nel caso siano
presenti in azienda
(Allegato 2 )
FERIE
Si conviene che il
godimento delle ferie, nella misura stabilita dal c.c.n.l.
e nel rispetto della vigente normativa in materia, avverrà secondo i seguenti
criteri.
a) Di regola tre settimane
di ferie saranno fissate nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
Detto periodo sarà
stabilito, entro il 15 maggio, d’intesa tra impresa e lavoratore, su richiesta
del lavoratore. Le imprese, unitamente alla consegna delle retribuzioni
afferenti il mese di aprile, ovvero con avviso affisso in bacheca, metteranno a
disposizione dei lavoratori un pro-memoria per raccogliere le richieste di
ferie dei lavoratori.
E’ fatta salva, comunque,
la possibilità dell’impresa di fissare un periodo di ferie collettive pari a
tre settimane, di cui almeno due consecutive, collocato nel medesimo periodo
intercorrente dal 1° giugno al 30 settembre. In questo caso le imprese dovranno
darne comunicazione ai lavoratori entro il mese di aprile.
b) Una settimana da godere
in occasione delle festività di fine anno.
Per obiettive esigenze
tecnico-produttive (ad esempio e a mero titolo esemplificativo: lavori di
manutenzione industriale, di manutenzione straordinaria in genere, di lavori
speciali e di lavori di pronto intervento) le imprese potranno derogare a
quanto previsto dai commi precedenti previa comunicazione da inviarsi alle R.S.A., ove costituite, e in mancanza alle Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori, entro il 15 maggio.
Salvo il caso di ferie
collettive, previa comunicazione da parte dei lavoratori alla azienda da
effettuare entro il mese di maggio, le tre settimane di cui al punto a)
potranno essere ridotte a due. In questo caso la terza settimana sarà a
disposizione del lavoratore che potrà goderla:
1) a giornate intere
singole con preavviso di 72 ore;
2) in unica soluzione con
preavviso di 30 giorni.
In caso di ferie per
azienda, per cantiere o squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di
anzianità presso l’impresa parteciperà alla sospensione della prestazione
dell’attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie
collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di
cui c.c.n.l. 19 aprile 2010.
In attuazione di quanto
previsto dall’integrazione all’art. 15 del c.c.n.l.
19 aprile 2010, anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei
lavoratori migranti e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative
dell’azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro
settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento.
In tal
caso il lavoratore ne farà richiesta all’impresa entro il mese di aprile
dell’anno di maturazione. Fermo restando l’obbligo di usufruire di due
settimane di ferie nel corso del suddetto anno di maturazione, le parti
definiranno di comune accordo le modalità per consentire il godimento
differito, accumulando un periodo fino a sei settimane consecutive.
(Allegato
3)
(operai)
INDENNITÀ
SOSTITUTIVA DI MENSA
Nel
caso di servizio mensa l’impresa concorre al costo complessivo nella misura di
4/5 e fino ad un importo massimo di euro 14,33 con decorrenza dal 1° giugno
2012 e di euro 14,98 dal 1° gennaio 2013.
L’indennità
sostitutiva di mensa è stabilita in euro 7,94 dal 1° giugno 2012 ed in euro
8,59 dal 1° gennaio 2013.
(impiegati)
INDENNITÀ
SOSTITUTIVA DI MENSA
L’indennità
di mensa è fissata a decorrere dal 1° giugno 2012 in euro 7,11 giornalieri per
ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del
mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 156,42 mensili.
L’indennità
di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 7,76 giornalieri per
ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del
mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 170,72 mensili.
(Allegato
4)
operai
INDENNITÀ
DI TRASPORTO
L’indennità
a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure e
con le indicate decorrenze:
a) per
spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora
dell’operaio: euro 25,00 mensili a decorrere dal 1° giugno 2012;
b) per
spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:
a
decorrere dal 1° giugno 2012:
- da 0
a 7 Km euro 34,65 mensili, pari ad euro 1,57 per ogni presenza giornaliera
- da
7,01 a 16 Km euro 52,53 mensili, pari ad euro 2,38 per ogni presenza
giornaliera
- da
16,01 a 28 Km euro 68,03 mensili, pari ad euro 3,09 per ogni presenza
giornaliera
- da
28,01 a 41 Km euro 77,49 mensili, pari ad euro 3,52 per ogni presenza
giornaliera
- oltre
41 Km euro 91,07 mensili, pari ad euro 4,13 per ogni presenza giornaliera
a
decorrere dal 1° gennaio 2013:
- da 0
a 7 Km euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera
- da
7,01 a 16 Km euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza
giornaliera
- da
16,01 a 28 Km euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza
giornaliera
- da
28,01 a 41 Km euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza
giornaliera
- oltre
41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera
L’indennità
di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque,
superare i limiti delle quote mensili surriportate.
impiegati
INDENNITÀ
DI TRASPORTO
A
decorrere dal 1° giugno 2012, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani
è fissata in euro 1,64 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di
presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella
misura massima di euro 36,18 mensili.
A
decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità per i trasporti urbani ed
extraurbani è fissata in euro 2,09 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In
caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata
nella misura massima di euro 46,18 mensili.
(Allegato
5)
PREMIO
CANTIERE
A
decorrere dal 1° luglio 2012, viene istituito un premio di partecipazione
variabile a contenuto economico legato a parametri di presenza individuale.
Tale premio, denominato “Premio di Cantiere” è introdotto con carattere
sperimentale per il solo anno 2012.
Entro
il mese di dicembre 2012 le parti si incontreranno per valutare congiuntamente
la presente sperimentazione.
Il
Premio di Cantiere è assoggettato alla normale contribuzione Inps e ai premi
Inail ed è elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di Fine
Rapporto.
Le
percentuali di accantonamento e di contribuzione dovute alla Cassa edile invece
non vanno computate sul Premio di Cantiere, in quanto nella determinazione
degli importi del Premio di Cantiere le Parti hanno già tenuto conto
dell’incidenza di tali percentuali.
Con
decorrenza mensile, a partire dal mese di luglio 2012, e fino al mese di
dicembre 2012, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo
pari ad euro 14 mensili.
Il
Premio Cantiere sarà erogato, mensilmente, nell’importo sopra fissato solo nel
caso in cui il lavoratore sia stato presente per tutte le ore lavorabili del
mese.
Le ore
di ferie effettivamente godute, le ore di ferie godute ma non maturate
utilizzate a fronte del ricorso a ferie collettive, i permessi retribuiti e le
ex festività sono considerate come ore lavorabili e lavorate.
Si
considerano ore valide al raggiungimento della quota di presenza:
- le
ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate;
- le
ore non prestate per infortuni sul lavoro;
- le
ore di assemblea sindacale retribuita ed i permessi sindacali;
- i
permessi per donatori di sangue e per donatori di midollo osseo;
- i
permessi per lutto così come prevede la normativa vigente;
- le
ore di congedo matrimoniale;
- le
ore di malattia nel caso di trattamenti emodialitici
o per l’effettuazione di terapie oncologiche in regime di day
hospital.
Nel
caso il lavoratore non raggiunga nel mese la quota di presenza, il Premio di
Cantiere verrà riconosciuto nella misura di 0,08 euro per ogni ora di effettiva
presenza, così come sopra individuate, senza comunque eccedere il limite
mensile surriportato.
Le
parti si danno atto che la struttura del Premio Cantiere è coerente con quanto
previsto dalla vigente legislazione in tema di decontribuzione e tassazione
agevolata - e in particolare con il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 - in quanto il
riferimento alla presenza effettiva dei lavoratori consente di correlare
l’erogazione del Premio Cantiere ad incrementi di produttività, qualità,
redditività, innovazione, efficienza organizzativa.
Pertanto,
le Parti si danno atto che il Premio Cantiere ricorrendone gli altri requisiti
e presupposti, rientra tra le erogazioni, contenute nella contrattazione
collettiva provinciale a valere per la provincia di Brescia, riconducibili a
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, in relazione a risultati riferibili ad elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della efficienza organizzativa, in base ed ai sensi di
quanto disposto dal Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e dalla circolare congiunta
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Agenzia delle Entrate
n. 3/E del 14 febbraio 2011.
(Allegato
6)
REPERIBILITÀ
La
reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante
il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze
non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi
di pubblica utilità e, in ogni caso, quando il servizio di reperibilità sia
espressamente previsto nei contratti di appalto, pubblici o privati.
Le ore
di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di
lavoro legale e contrattuale.
Il
lavoratore potrà essere inserito dall’azienda in turni di reperibilità definiti
secondo una programmazione, possibilmente, mensile, di norma previo preavviso
di sette giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni
soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità nonché eventuali
emergenze.
Fermo
restando le prioritarie esigenze organizzative e produttive - tenendo conto
della natura della prestazione lavorativa richiesta dall’oggetto dell’appalto -
e nel rispetto della fungibilità, polifunzionalità ed intercambiabilità delle
mansioni, l’impresa provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il
maggior numero di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano
richiesta.
L’impresa,
predisposti i turni di reperibilità, li comunicherà ai lavoratori interessati
che ne restituiranno una copia firmata per accettazione.
Il
lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in
modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla
chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale -
e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul
luogo ove è chiamato ad intervenire.
Al
lavoratore inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno una
specifica indennità, per ogni giorno di reperibilità richiesta, come di seguito
specificato:
A) dal
1° giugno 2012
-
reperibilità notturna feriale euro 5,00 giornalieri;
-
reperibilità sabato e giorni festivi euro 7,00 giornalieri.
B) dal
1° luglio 2013
-
reperibilità notturna feriale euro 7,00 giornalieri;
-
reperibilità sabato e giorni festivi euro 9,00 giornalieri.
Fino a
concorrenza degli importi suddetti, sono fatti salvi gli accordi aziendali
esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.
Le Parti
si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per ottenere il
riconoscimento di tale istituto nell’ambito dei capitolati di appalto.
Chiarimento
a Verbale
Per
reperibilità notturna feriale si intende la reperibilità richiesta dal termine
della giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì inclusi, e fino alla ripresa
della giornata lavorativa del giorno successivo.
E’
riconosciuta l’indennità feriale anche per la reperibilità richiesta dal
termine della giornata lavorativa del venerdì e sino alle ore 8.00 del sabato
seguente.
(Allegato
7)
CONTRIBUZIONE
CASSA
ASSISTENZIALE
PARITETICA EDILE
Con
decorrenza dal 1° giugno 2012, la percentuale posta a carico delle imprese per
il finanziamento del fondo APE è determinata nella misura del 5,00% al fine di
correlare la misura del contributo in parola alle effettive e future esigenze.
(Allegato
8)
AGGIORNAMENTO
PRESTAZIONI ED ASSISTENZE
CASSA
EDILE
Con
decorrenza 1° giugno 2012, restano confermate le condizioni generali per la
maturazione del diritto alle assistenze salvo quanto più sotto concordato.
1)
Assistenza per malattia nei giorni di carenza
Le
diarie per il 1°, 2° e 3° giorno di carenza, per il caso di malattie di durata
fino a 10 giorni, sono riconosciute solo nel limite di numero sei eventi per
anno solare.
Il
predetto limite non trova applicazione nel caso di trattamenti emodialitici o per l’effettuazione di terapie oncologiche
in regime di day hospital.
2)
Rimborso spese didattiche e Assegni di studio
A
decorrere dal 1° giugno 2012 le assistenze “Rimborso spese didattiche” e
“Assegni di Studio” verranno riconosciute, verificati gli altri requisiti
previsti per la loro erogazione, solo a condizione che, per il medesimo
studente, non siano erogate altre assistenze da parte di soggetti privati e/o
da amministrazioni pubbliche.
Al fine
di dare dimostrazione di tale requisito, il lavoratore richiedente l’assistenza
dovrà esibire, in originale, alla Cassa Edile idonea certificazione, rilasciata
dalla pubblica amministrazione e/o dall’Istituto Scolastico attestante che per
lo studente non è stato erogato alcun sussidio come, a titolo esemplificativo,
la c.d. Dote Scuola riconosciuta dalla Regione Lombardia ovvero Borse di Studio
per gli studenti universitari.
Alla
Commissione Intersindacale, sentita la Cassa Edile, è demandato il compito di
verificare la fattibilità di quanto previsto nei commi precedenti, segnalando
alle Parti eventuali problemi.
3)
Sussidio visite oculistiche e acquisto protesi, Sussidio per protesi
ortofoniche, ortopediche, odontoiatriche
A
decorrere dal 1° giugno 2012 le assistenze “Sussidio visite oculistiche e
acquisto protesi” e “Sussidio per protesi ortofoniche, ortopediche,
odontoiatriche” sono modificate come segue.
La
Cassa Edile, sentita la Commissione Intersindacale, stipulerà apposite
convenzioni con primari centri specializzati concordando, oltre a particolari
sconti riservati ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile, anche il prezzo delle
prestazioni oggetto delle assistenze in parola.
Applicando
i criteri già in vigore, il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori sarà
effettuato avendo come riferimento i prezzi oggetto della convenzione ovvero la
minor spesa sostenuta dal lavoratore.
Sino
alla stipula delle convenzioni di cui al comma precedente troverà applicazione la regolamentazione
vigente.
(Allegato
9)
AZIONI
A FAVORE DELLA CONCORRENZA LEALE
...omissis...
(Allegato
10)
ENTI
PARITETICI
...omissis...