ICI
- RIMBORSO DELLE SANZIONI GIA' PAGATE SOLO SE NON E' SCADUTO IL TERMINE PER IL
RICORSO
(Min.
finanze, Circ. 11/2/00, n. 23/E)
Il
Ministero delle finanze ha emanato la circolare che fornisce chiarimenti sulle
norme introdotte dalla Finanziaria 2000 in materia di ICI (art. 30, legge n.
448/1999).
In
particolare, vengono date precise indicazioni con riguardo ai seguenti punti:
-
la proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di
accertamento (art. 30, comma 10, legge n. 448/1999);
-
l'attribuzione della rendita catastale (art. 30, comma 11, legge n. 448/1999);
-
la disciplina tributaria delle pertinenze (art. 30, comma 12, legge n.
448/1999).
Comunicazione
della rendita
La
nuova rendita attribuita all'immobile da parte dell'Amministrazione finanziaria
deve essere comunicata direttamente al contribuente, quindi è irrilevante a
livello giuridico la notifica mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio della
nuova rendita catastale.
Sanzioni
Per
quanto riguarda le sanzioni bisogna operare una distinzione fra quelle non
ancora pagate e quelle già corrisposte.
Per
le prime, se i contribuenti hanno fatto trascorrere il termine utile di 60
giorni per proporre ricorso, perdono la possibilità di ottenere la restituzione
al Comune.
Per
le multe già pagate, è possibile chiedere il rimborso se non è trascorso il
termine già indicato.
In
ultimo, gli unici casi in cui il rimborso della sanzione non è previsto
riguardano quei contribuenti che hanno versato un'imposta inferiore al dovuto
di oltre il 30 per cento, il cui pagamento sia definitivo e a condizione che il
nuovo valore catastale sia stato effettivamente affisso all'albo.
Circolare
23 del 11/2/00
Imposta
comunale sugli immobili
Oggetto:
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000). Chiarimenti in ordine
alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI)
La
legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)",
pubblicata sul supplemento ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 1999, ha introdotto importanti innovazioni in materia di imposta
comunale sugli immobili (ICI) già brevemente illustrate nella circolare n.
247/E del 29 dicembre 1999 ed in ordine alle quali con la presente circolare si
offrono ulteriori chiarimenti
Le norme più significative della legge
finanziaria che hanno riguardato l'ICI sono contenute nell'art. 30.
A)
Proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di
accertamento
L'art.
30, comma 10, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2000 dei termini per la
notificazione:
-
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di
accertamento in rettifica o d'ufficio relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993;
-
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente
all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
-
degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'ICI dovuta per gli
anni 1994, 1995, 1996;
-
degli avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'ICI dovuta per l'anno 1994;
-
degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare
dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
Si
tratta di una proroga dei termini stabiliti dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, per la liquidazione e l'accertamento del tributo, che ha
investito a ritroso distinte annualità di imposta, poichè diversi sono i
termini fissati dall'art. 11, a seconda del provvedimento adottato dal
comune. Relativamente agli atti di
contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, la
norma di riferimento è contenuta invece nell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n.
504 del 1992, che attribuisce al comune la possibilità di contestare dette
violazioni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
state commesse. Peraltro, l'estensione fino al 31 dicembre 2000 del termine per
notificare gli atti di contestazione di questa tipologia di violazioni commesse
negli anni dal 1993 al 1998, risulta indifferente per l'anno 1995 - poichè è
proprio in quella data che scade il naturale termine di decadenza - ed appare
del tutto irrilevante per le annualità 1996, 1997 e 1998, in quanto il calcolo
dei termini effettuato sulla base dell'art. 14, comma 5, consente ai comuni di
andare ben oltre la data finale stabilita dalla legge finanziaria. Deve pertanto
concludersi che l'effetto della disposizione in esame consiste esclusivamente
in una proroga dei termini per effettuare la notificazione degli atti di
contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta
commesse negli anni 1993 e 1994.
B)
Attribuzione della rendita catastale
Il
comma 11, dell'art. 30, integra, con alcune significative disposizioni l'art.
5, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, che, in materia di base imponibile,
stabilisce che il valore degli immobili per i fabbricati non iscritti in
catasto, nonchè per quelli per i quali sono intervenute variazioni permanenti,
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale, è determinato con riferimento alla
rendita dei fabbricati similari già iscritti. La norma della legge finanziaria
prevede infatti che "fino alla data dell'avvenuta comunicazione della
rendita non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova
determinazione della rendita catastale". Viene inoltre stabilito che gli
uffici competenti devono provvedere alla comunicazione dell'avvenuto
classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità
idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente,
garantendo, altresì, che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da
soggetti diversi dal destinatario.
A
tal fine il Dipartimento del territorio, con nota n. C/88414 del 29 dicembre
1999, ha già diramato le necessarie istruzioni per il corretto adempimento
dell'obbligo imposto dalla legge finanziaria, stabilendo che:
-
la comunicazione deve essere effettuata nei confronti di tutti gli intestatari
e recapitata agli indirizzi di residenza dichiarati dalla parte o in mancanza
alla residenza risultante dall'Anagrafe tributaria;
-
deve essere utilizzato il mezzo postale, mediante invio al destinatario di
raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno indicando sulla busta la
dicitura: "RISERVATA PERSONALE".
Tutto
ciò comporta quindi che, anche in conformità alla risoluzione n. 7-00819 della
VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, la notifica mediante la
pubblicazione nell'Albo pretorio della rendita definitiva (che la legge
impropriamente definisce "nuova"), deve essere considerata giuridicamente
irrilevante.
Occorre
quindi verificare gli effetti delle disposizioni innovative sul contenuto
dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, che
stabilisce, tra l'altro, che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
in cui è avvenuta la comunicazione, il comune, sulla base della rendita
attribuita:
-
provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta e degli interessi,
senza applicazione di sanzioni, qualora lo scostamento tra la rendita
dichiarata e quella attribuita non superi il 30%;
-
dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza e dei relativi interessi;
-
applica all'imposta dovuta una maggiorazione del 20% ove la rendita attribuita
superi di oltre il 30% quella dichiarata.
La
norma in esame stabilisce l'applicazione di tale particolare meccanismo
limitatamente al periodo in cui non si ha certezza della rendita definitiva,
interessando così soltanto le annualità precedenti a quella in cui il
contribuente ha avuto comunicazione della rendita effettiva. Va inoltre osservato
che detta "maggiorazione", nonostante la denominazione, assume,
secondo quanto è desumibile dalla volontà del legislatore della legge
finanziaria, natura sanzionatoria. Al riguardo si precisa che detta
maggiorazione è l'unica sanzione legittimamente applicabile alla fattispecie in
questione.
Da
quanto appena affermato consegue che le disposizioni dell'art. 30, comma 11,
stabilendo innovativamente che fino alla data in cui il contribuente ha avuto
effettiva conoscenza della rendita non possono essere computati nè interessi,
nè sanzioni, rendono di fatto inapplicabili dal 1 gennaio 2000 le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, perchè
riguardanti annualità in cui la rendita definitiva, non essendo stata ancora
attribuita, non poteva essere comunicata al contribuente.
Dal
momento invece in cui il contribuente viene a conoscenza della rendita
definitiva secondo il nuovo sistema di comunicazione, bisogna distinguere due
fattispecie:
-
per il periodo precedente a detta data, il comune potrà richiedere unicamente
la differenza di imposta dovuta;
-
per il periodo successivo a detta data, se il contribuente continua a versare
il tributo in base alla rendita presunta o comunque in maniera difforme dagli
importi dovuti in base alla rendita definitiva, il comune, oltre a richiedere
la differenza di imposta, dovrà calcolare su detto importo i relativi interessi
ed irrogare la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, mentre non potrà ovviamente applicare la maggiorazione del 20%, i cui
effetti sono limitati al periodo in cui non vi era ancora la rendita
definitiva.
Relativamente
alla validità temporale delle norme contenute nell'art. 30, comma 11, occorre
precisare che le stesse entrano in vigore dal 1 gennaio 2000, e quindi, in
mancanza di espressa disposizione al riguardo, non possono avere valore
retroattivo, con le seguenti conseguenze.
Per
quanto attiene agli interessi computabili fino al 31 dicembre 1999 gli stessi
sono dovuti, anche se liquidati successivamente a tale data, mentre, a partire
dall'anno in corso non possono essere più richiesti, se non dopo la
notificazione al contribuente della rendita definitiva, come sopra precisato.
In
ordine, poi, alla sanzione del 20%, che, come già precisato, era l'unica
irrogabile, la legge finanziaria fa comunque salva l'applicazione dell'art. 3,
del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dove si trovano sanciti il principio di
legalità, dell'irretroattività e del favor rei e, poichè il principio di
legalità stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e se la
sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si
estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato, le diverse fattispecie
connesse all'applicazione delle sanzioni dovranno essere riviste alla luce
delle norme in vigore dal 1 gennaio 2000.
Pertanto
alla data del 31 dicembre 1999 potevano verificarsi le seguenti situazioni:
-
se l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione sono già
stati notificati e sono divenuti definitivi, essendo già scaduto il termine per
proporre ricorso avanti alle Commissioni tributarie senza che lo stesso sia
stato presentato, si applica il principio dell'art. 3, del D. Lgs. n. 472 del
1997, per cui se il contribuente ha già pagato, non è ammessa restituzione. Nè,
al riguardo, potrebbe invocarsi l'applicazione del principio di autotutela,
considerato che la fattispecie è la conseguenza della legittima applicazione di
una norma a suo tempo vigente. Se viceversa il contribuente, per effetto, ad
esempio, di provvedimenti di sospensione amministrativa o di dilazione del
pagamento, non ha ancora pagato in tutto o in parte la sanzione, il debito
residuo si estingue;
-
se risulta già notificato l'atto di contestazione o di irrogazione immediata
della sanzione ma non è ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre
ricorso avanti ai giudici tributari, detti provvedimenti non sono divenuti
definitivi. Per cui l'applicazione del principio dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472
del 1997, comporta che non sono più dovute le sanzioni e quindi, il comune
dovrà provvedere alla rettifica degli atti in esame, mentre se il contribuente
ha già assolto la propria obbligazione, gli importi pagati a titolo di sanzione
dovranno essere rimborsati. Le stesse argomentazioni valgono nell'ipotesi in
cui avverso i suddetti provvedimenti sia stato proposto ricorso, in quanto
anche in questo caso non sono ancora divenuti definitivi;
-
se l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione sono stati
predisposti, ma non ancora notificati al contribuente, il comune dovrà
eliminare l'importo corrispondente alla sanzione limitatamente al periodo
compreso tra la dichiarazione ICI e la data in cui il contribuente ha avuto
piena conoscenza della rendita definitiva;
-
se le comunicazioni delle rendite definitive non risultano ancora pubblicate
nell'Albo pretorio, si renderà necessario effettuarne la comunicazione
direttamente al contribuente, in base alle norme dell'art. 30, comma 11 della
legge finanziaria, in vigore dal 1 gennaio 2000. Se, viceversa, le
comunicazioni di attribuzione di rendita sono state effettuate entro il 31
dicembre 1999 mediante affissione nell'Albo pretorio, le stesse restano
pienamente valide, poichè le disposizioni innovative riguardanti la
comunicazione non hanno valore retroattivo. In tale ipotesi sarebbe tuttavia opportuno
che il comune, ove sia a conoscenza delle rendite definitive, le comunichi
direttamente al contribuente, al fine di assicurarne a quest'ultimo la piena
conoscenza.
Va
infine rilevato che, se la rendita definitiva comporta un versamento del
tributo di entità inferiore rispetto a quanto pagato in base alla rendita
presunta, poichè le disposizioni della finanziaria non sono retroattive, il
comune dovrà rimborsare, oltre alla differenza di imposta dovuta, solo gli
interessi computabili fino alla data del 31 dicembre 1999. Se invece la
conoscenza della rendita definitiva avviene successivamente al 1 gennaio 2000,
da questa data e fino al momento della piena conoscenza della rendita da parte
del contribuente gli interessi non dovranno essere più rimborsati, in quanto è
la stessa norma a stabilire in via generale che "non sono dovuti sanzioni
e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita
catastale".
C)
La disciplina tributaria delle pertinenze
L'art.
30, comma 12, della legge finanziaria stabilisce che, fino all'anno di imposta
1999 compreso, l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556, deliberata dai comuni, in misura non inferiore al 4 per mille, si applica
soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di
quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
La
norma è rivolta quindi ai comuni che abbiano deliberato una riduzione di aliquota
ICI in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
La
disposizione in esame attiene ad una problematica sulla quale il Ministero
delle finanze è già intervenuto con la circolare n. 114/E del 25 maggio 1999,
con la quale, è stato affermato il principio dell'identità di trattamento
fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere
espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre
1998, che ha richiamato in merito l'applicabilità dell'art. 817 del codice
civile anche per l'ICI.
La
norma contenuta nell'art. 30, comma 12, della legge finanziaria interviene
quindi a dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze per
tutti gli anni pregressi, fino al 1999 compreso. A tal fine soccorre anche il
successivo comma 13, secondo il quale la disposizione del precedente comma 12
non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo anzidetto abbiano già
applicato, a seguito dell'adozione di specifica deliberazione, l'aliquota
ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
Dal
1 gennaio 2000, invece, alle pertinenze, così come delineato dalla citata
circolare n. 114/E, deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale
dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o
meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle
pertinenze.
Occorre
sottolineare che la disposizione contenuta nella legge finanziaria riguarda
esclusivamente le riduzioni di aliquota eventualmente disposte dai comuni e non
le detrazioni che l'art. 8, del D.Lgs. n. 504 del 1992, consente al comune di
stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Pertanto,
l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta
per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua,
sull'imposta dovuta per le pertinenze.
Infine,
va rilevato che la circostanza che sul trattamento delle pertinenze vi sia
stata una serie di interventi in senso opposto sia da parte della prassi
amministrativa e sia da parte del legislatore, può rendere operante l'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede la non punibilità
dell'autore della violazione quando quest'ultima è determinata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferiscono.