REGIONE
LOMBARDIA - LIMITAZIONE AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2012 AL 15 APRILE 2013 -
PIANO D’AZIONE 2012/2013 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI
ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
La Giunta Regionale ha emanato nuove misure
che limitano la circolazione e l’utilizzo dei veicoli per ridurre le emissioni
in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della
salute e dell’ambiente.
In particolare, i provvedimenti
riguardano il fermo della circolazione
per i veicoli più inquinanti (euro
0 a benzina o diesel, euro 1 diesel ed euro 2 diesel) nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate
festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 15 ottobre 2012 al
15 aprile 2013.
Il blocco della circolazione riguarda anche i veicoli euro 0, euro 1 e
euro 2 diesel per trasporti specifici
e per uso speciale (betoniere, autogru, autopompe per calcestruzzo...)
di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada.
Sono
esclusi dal fermo
della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi
di abbattimento delle polveri sottili (sistemi in grado di garantire un valore
di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato per
la categoria euro 3), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione,
omologati ai sensi della vigente normativa.
Le limitazioni del traffico si
applicano alla Zona A1 (area a maggiore densità abitativa e con
maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato) del territorio
regionale (si veda l'allegato).
Per
la provincia di Brescia
la limitazione alla circolazione riguarda i seguenti comuni:
§
Borgosatollo,
§
Botticino,
§
Bovezzo,
§
Brescia,
§
Castelmella,
§
Castenedolo,
§
Cellatica,
§
Collebeato,
§
Concesio,
§
Flero,
§
Gardone
Valtrompia,
§
Gussago,
§
Lumezzane,
§
Marcheno,
§
Nave,
§
Rezzato,
§
Roncadelle,
§
San
Zeno Naviglio,
§
Sarezzo,
§
Villa
Carcina.
Il fermo si applica su tutti i tratti stradali
ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e
statali ad esclusione delle:
- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le
autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse
e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni
periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Sanzioni
L'inosservanza delle misure di
limitazione alla circolazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 75,00 ad euro 450,00 prevista dalla Legge Regionale, n. 24,
dell'11/12/06, art. 27, comma 11.
Nel caso in cui i Comuni emettano
specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati,
può trovare applicazione la sanzione di cui al comma 13-bis
dell’art. 7 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da
159,00 € a 639,00 € e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in
caso di reiterazione della violazione nel biennio.
Su tutto il territorio regionale, per
il periodo dal 15 ottobre 2012 al 15 aprile 2013, vige, inoltre, l'obbligo di
spegnimento dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico.
Si informa, infine, che la Regione
Lombardia ha attivato una pagina del portale della Direzione Generale Ambiente,
Energia e Reti dedicata alla materia.
L'indirizzo internet di riferimento è: