DECRETO
10 AGOSTO 2012, N.161 - NUOVO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO - RIUNIONE ILLUSTRATIVA
Prima di
esaminare in dettaglio le principali novità introdotte dal nuovo regolamento per
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo (DM n.161/2012), si segnala che il
Collegio Costruttori, al fine di illustrare le nuove modalità operative, ha
organizzato un apposito incontro rivolto principalmente ai tecnici delle
imprese associate interessati alla materia.
La
riunione si terrà presso la sede del Collegio in via Ugo Foscolo n.6, a
Brescia,
mercoledì 24 ottobre 2012 - ore 15.00
Gli
interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione mediante invio
dell'allegata scheda di iscrizione.
Allegato: documentazione
incontro “Nuove regole per la gestione delle terre e rocce da scavo” del
24/10/2012
DECRETO
10/8/2012, N.161 - NUOVO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto
Ministeriale n.161 del 10 agosto 2012 che introduce un nuovo regolamento per la
gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri edili.
Il
decreto ministeriale è entrato in vigore lo scorso 6 ottobre.
Con il
nuovo regolamento è stato abrogato l’art.186 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, di conseguenza, è abrogata anche la
procedura sino ad oggi utilizzata per la gestione dei materiali da scavo, come
conosciuta negli indirizzi della Provincia di Brescia.
Per i
progetti di riutilizzo dei materiali da scavo, autorizzati prima dell'entrata
in vigore del nuovo regolamento e ancora in corso di realizzazione, è prevista
una fase transitoria.
Tali
progetti potranno essere assoggettati - a discrezione dell'impresa - alla nuova
procedura mediante la presentazione all'autorità competente di una nuova
domanda (Piano di Utilizzo), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto, cioè entro il 4 aprile 2013. In caso contrario, i progetti
verranno portati a compimento con le modalità della precedente disciplina.
Prima di
illustrare in dettaglio le principali novità introdotte dalla normativa in
parola, si ricorda che, ai sensi dell'art.185 del Codice dell'Ambiente, non
sono considerati rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso
verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso
sito in cui è stato scavato e che, pertanto, per gli scavi non inquinati,
riutilizzati nello stesso cantiere di produzione, non deve essere richiesta
nessuna autorizzazione.
Da
ultimo, si segnala che il decreto n.161/2012 non prevede procedure semplificate
per i “piccoli cantieri” (scavi fino a 6.000 mc) la
cui gestione è stata demandata ad un altro provvedimento legislativo
attualmente al vaglio del Governo.
Requisiti
delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto
Il
regolamento stabilisce i criteri qualitativi e le condizioni da soddisfare
affinché i materiali da scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
In
particolare, il provvedimento prevede che le terre e rocce da scavo, per poter
essere considerate sottoprodotti, debbano rispondere ai seguenti requisiti:
-
essere
generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte
integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali;
-
essere
utilizzate nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nella quale sono state
generate, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o
viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali o, in altri
processi produttivi, utilizzate in sostituzione di materiali di cava;
-
essere
utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale (secondo i criteri di cui all'Allegato 3 del
Regolamento);
-
soddisfare
i requisiti di qualità ambientale (di cui all'Allegato 4 del Regolamento).
La
sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo
che va presentato all’Autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio
dei lavori per la realizzazione dell’opera.
Piano di Utilizzo e Autorità competente
Il Piano di Utilizzo per la gestione delle
terre e rocce da scavo deve essere presentato dal proponente all’Autorità competente.
L'Autorità competente è il soggetto che autorizza la realizzazione dell’opera.
Nel caso di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'Autorità competente è la
commissione VIA. La presentazione, anche in via telematica, del Piano di
Utilizzo deve avvenire almeno 90 giorni
prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.
L’Autorità competente, entro 30 giorni dalla
presentazione del Piano, ha la facoltà di chiedere l’assistenza dell'ARPA per
la verifica dello stesso. Decorso il termine suddetto, il proponente può
gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo.
In situazioni di emergenza, dovute a causa di
forza maggiore, il decreto prevede la possibilità di autocertificare la
qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo, con l’obbligo di presentare
il Piano di Utilizzo entro 15 giorni dall’inizio dei lavori.
Il Piano
di Utilizzo definisce la durata della validità del piano stesso. Entro i due
mesi antecedenti la scadenza, è possibile presentare un nuovo Piano di Utilizzo
che potrà avere la durata massima di un anno. Allo scadere dei termini viene
meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo e il conseguente
obbligo di gestire il materiale stesso come rifiuto.
Il
proponente, prima dell’inizio dei lavori, comunica all’Autorità competente il
nominativo dell’esecutore dei lavori. L’esecutore dei lavori, se diverso dal
proponente, deve rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile.
Costo
del Piano di Utilizzo
L'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi
dalla pubblicazione del regolamento, dovrà predisporre un tariffario nazionale,
individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da
scavo, nonché le garanzie finanziarie dovute nel caso in cui il Piano di
Utilizzo non vada a buon fine.
Nelle
more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti
dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.
Modifiche
del Piano di Utilizzo
Il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato
in caso di modifica sostanziale, intesa come:
-
l'aumento
del volume "in banco" oggetto del Piano di Utilizzo in misura
superiore al 20%;
-
la
destinazione del materiale scavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo
diverso da quello indicato nel Piano;
-
la
destinazione del materiale scavato ad un sito di deposito intermedio diverso da
quello indicato nel Piano di Utilizzo;
-
la
modifica delle tecnologie di scavo.
Deposito in attesa di utilizzo
Il deposito del materiale scavato, in attesa
dell’utilizzo, può avvenire:
-
all’interno
del sito di produzione in cui è stato generato il materiale da scavo;
-
in siti
di deposito intermedio, prima di raggiungere il sito di destinazione;
-
nei siti
di destinazione, dove il materiale da scavo sarà utilizzato secondo le
prescrizioni del Piano di Utilizzo.
Il deposito del materiale scavato deve essere
gestito tenendo fisicamente distinte le terre derivanti da differenti piani di
utilizzo dai rifiuti eventualmente presenti e deve indicare, tramite apposita
segnaletica, le informazioni relative al sito di produzione, la quantità del
materiale e i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
Il deposito
non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
Trasporto
In tutte le fasi successive all’uscita delle
terre dal sito di produzione, il trasporto del materiale deve avvenire secondo
specifiche condizioni.
Preventivamente al trasporto del materiale da
scavo, deve essere inviata all’Autorità competente una comunicazione attestante
le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di
scavo, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale
e del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza,
data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato.
Qualora intervengano delle modifiche, queste
dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica,
all’Autorità competente.
Dovrà essere inoltre compilato un modulo per
ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un
unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito
provvisorio, previsti dal Piano di Utilizzo.
Il documento, che deve viaggiare insieme al
materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in
originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal
proponente e responsabile del trasporto.
Dichiarazione di avvenuto
utilizzo
L’esecutore dello scavo dovrà presentare
all’Autorità competente l’apposita Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) entro il termine di validità del Piano di Utilizzo.
Requisiti di qualità ambientale
Il decreto indica dettagliatamente le
procedure per la caratterizzazione dei materiali da scavo definendo le modalità
di campionamento e di accertamento analitico dell’assenza di contaminazione.
Il set analitico minimale, che può essere
modificato ed integrato in accordo con l’Autorità competente in funzione delle
caratteristiche dell’area, include i seguenti parametri: Amianto, Arsenico,
BTEX, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI,
Idrocarburi, C>12, IPA, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.
La ricerca dei parametri BTEX e IPA dovrà essere eseguita nel caso in
cui l'area di scavo si collochi a 20 metri di distanza da infrastrutture viarie
di grande comunicazione, o da insediamenti che possono aver influenzato le
caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.
In base alle analisi effettuate, se la
concentrazione di sostanze inquinanti rilevate rientra nei limiti di cui alla:
-
Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, D.Lgs.152/06:
le terre potranno essere utilizzate in qualsiasi sito a prescindere dalla sua
destinazione d’uso;
-
Colonna B della Tabella 1, Allegato 5, D.Lgs.152/06:
le terre potranno essere utilizzate in siti a destinazione produttiva
(commerciale o industriale) e in quei processi industriali che prevedono la
produzione di prodotti o manufatti merceologicamente
ben distinti dai materiali da scavo.
Normale pratica industriale
Il decreto definisce le operazioni alle quali
possono essere sottoposte le terre, preliminarmente al loro utilizzo. In particolare
sono considerati trattamenti di normale pratica industriale:
-
la
selezione granulometrica del materiale da scavo;
-
la
riduzione volumetrica mediante macinazione;
-
la
stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire
ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro
utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità
di utilizzo con l'ARPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
-
la stesa
al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo
al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione,
l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli
additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
-
la
riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali
antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina,
cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con
mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per
l’esecuzione dello scavo.
Si segnala che mantengono le caratteristiche
di sottoprodotto quei materiali da scavo anche qualora contengano la presenza
di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente
ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle
costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
Materiali
da riporto
Secondo il nuovo regolamento sono
equiparabili alle terre e rocce da scavo i materiali da riporto intesi come
orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia
quei materiali derivanti da attività quali quelle di scavo, di demolizione
edilizia, ecc., che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al
sottosuolo.
I
materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora
frammisti al terreno naturale nella quantità
massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti
tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco
tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.
Conservazione dei documenti
Il Piano
di Utilizzo e la modulistica connessa devono essere conservati per cinque anni
presso il sito di produzione del materiale o presso la sede legale del
proponente e, se diverso da quest'ultimo, anche presso la sede dell'esecutore.
Copia di tale documentazione deve essere conservata anche
presso l’Autorità competente.
Si
segnala, infine, che il testo integrale del Decreto Ministeriale n.161/2012 è
pubblicato sul sito internet del Collegio all’indirizzo www.ancebrescia.it
nella sezione “Rifiuti”.
Gli uffici
del Collegio rimangono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero
necessari.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da
restituire compilata alla segreteria del Collegio Costruttori per e-mail,
all'indirizzo info@ancebrescia.it, oppure tramite fax, al numero 030-381798)
“IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE TERRE DA SCAVO”
mercoledì 24 ottobre 2012 - ore 15.00
Sede
dell’incontro: Collegio Costruttori di Brescia via U. Foscolo, 6
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