TRASPORTI
- 31 OTTOBRE 2012 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RECUPERO
DELLE ACCISE SUL GASOLIO UTILIZZATO NEL TERZO TRIMESTRE 2012
Si segnala che, entro il 31 ottobre 2012, può essere presentata la dichiarazione
per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel terzo trimestre 2012 (consumi
effettuati dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012).
Con circolare del 27 settembre 2012
l’Agenzia delle Dogane ha reso nota la disponibilità del software aggiornato
per la compilazione delle domande (disponibile all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it
nell'area "Accise - Benefici per il
gasolio autotrazione 3° trimestre 2012") ed ha definito la misura del
beneficio riconoscibile che risulta essere pari a:
-
€
209,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra
il 1° luglio e il 10 agosto 2012;
-
€
214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra
l’11 agosto e il 30 settembre 2012.
Hanno diritto al beneficio in parola gli
esercenti l’attività di autotrasporto merci per conto proprio o per conto terzi
con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Le dichiarazioni devono essere
presentate agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti
con le seguenti modalità alternative:
-
utilizzando
il software rilasciato dall'Agenzia delle Dogane. La dichiarazione, una volta compilata
e stampata, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane unitamente alla
seguente documentazione:
§
dati
salvati su supporto informatico (floppy disk o cd rom);
§
copia
delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal beneficio;
§
copia
di valido documento d’identità del sottoscrittore.
-
per
mezzo del Servizio Telematico Doganale.
Inoltre, pur non essendo allegata alla
dichiarazione, deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la
seguente documentazione:
-
fatture
di acquisto del gasolio;
-
licenza/autorizzazione
per l’esercizio dei servizi di trasporto merci;
-
autorizzazione
comunale nel caso di possesso di distributore privato di carburanti.
Il credito potrà essere utilizzato in
compensazione, mediante il modello F24 utilizzando lo
specifico codice tributo 6740, anno
di riferimento “2012” oppure “2013” (anno nel quale si effettua la
compensazione del credito), trascorsi 60 giorni dalla presentazione della
dichiarazione ed entro il termine tassativo del 31 dicembre 2013.
Le eventuali eccedenze di credito non
utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2013, potranno essere chieste a
rimborso presentando apposita domanda entro il 30 giugno 2014.
Si evidenzia che a decorrere dal 2012
il credito d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di €
250.000,00 per la compensazione nel modello F24.
Si ricorda, infine, che con nota del
31 maggio scorso l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a seguito della conversione
in legge del decreto n. 16/2012, è stata eliminata la previsione della
decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro
il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di
riferimento che, non avendo più carattere di perentorietà, non impedisce il
riconoscimento del rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente l’attività di
trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza
biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere
richiesto.