1)
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI - D.P.R. 31
DEL 25/1/2000
(Suppl.Ordinario
n.35 alla G.U. n. 49
del
29/2/2000)
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina il
sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
2.
La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3,
commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente
Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai
fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono
richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità,
procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché
dai titoli III e IV.
Art.
2
(Definizione)
1.
Ai fini del presente Regolamento si intende per :
a)
"Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
b)
"Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
c)
"Regolamento generale": il regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, della Legge;
d)
"Regolamento": il presente regolamento;
e)
"Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati
dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati
soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e
tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f)
"Autorità": l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita
ai sensi dell'articolo 4 della Legge;
g)
"Organismo di autorizzazione": l'Autorità;
h)
"Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme
nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie
UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui
alla lettera l);
i)
"Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in
prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti
esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della
Legge;
l)
"Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che
rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità;
m)
"Autorizzazione": l'atto conclusivo del procedimento mediante il
quale l'Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività
di cui alla lettera i);
n)
"Accreditamento": l'atto conclusivo della procedura mediante il quale
gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a
svolgere le attività di cui alla lettera l);
o)
"Commissione": la Commissione consultiva prevista dall'articolo 8,
comma 3, della Legge del cui parere si avvale l'Autorità ai fini
dell'autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di
cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei
criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al
rilascio dell'attestazione di qualificazione;
p)
"Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b),
della Legge;
q)
"Certificazione": il documento che dimostra il possesso del
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente disciplina nazionale;
r)
"Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma
3, lettera b) della legge;
s)
"Osservatorio": l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all'articolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della Legge;
t)
"Imprese": i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b)
e c), della Legge;
u)
"Impresa assegnataria": l'impresa cui i consorzi previsti
all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o
totalmente, l'esecuzione dei lavori;
v)
"Casse Edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva di cui all'articolo 37 della Legge.
Art.
3
(Categorie
e classifiche)
1.
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per
prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle
categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2.
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e
ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione
si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori a base di gara.
3.
Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4.
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I
-fino a £. 500.000.000
Euro 258.228
II
-fino a £. 1.000.000.000
Euro 516.457
III
-fino a £. 2.000.000.000 Euro
1.032.913
IV
-fino a £. 5.000.000.000 Euro 2.582.284
V
-fino a £. 10.000.000.000 Euro 5.164.569
VI
-fino a £. 20.000.000.000 Euro 10.329.138
VII
-fino a £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
VIII
-oltre £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
5.
L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti
di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi
(Euro 20.658.276). 6. Per gli appalti di importo a base di gara
superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla
qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari,
ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non
inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato
secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica
secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in altri Stati
aderenti all'Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di
lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi
dell'articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri
Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per
le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla
Unione Europea.
8.
Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di
progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in
associazione temporanea con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere
d), e) ed f), della Legge.
Art.
4
(Sistema
di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema
di
qualità aziendale)
1.
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere a) e
b), della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema,
nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista
dall'allegato B.
2.
La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa
nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e
classifiche.
3.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della
dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale,
rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO
II
Autorizzazione
degli organismi di attestazione
Art.
5
(Commissione
consultiva)
1.
La Commissione è composta dai seguenti componenti:
a)
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di
Presidente, designato dal Ministro competente;
b)
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato
dal Ministro competente;
c)
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato designato dal Ministro competente;
d)
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato
dal Ministro competente;
e)
un rappresentante del Ministero dell'ambiente designato dal Ministro
competente;
f)
un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal
Ministro competente;
g)
un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h)
due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
i)
due rappresentanti dei Comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
l)
un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province d'Italia;
m)
tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle
associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n)
nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di
categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.
2.
Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale
dell'Autorità.
3.
La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n)
del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo
al funzionamento della Commissione.
4.
La Commissione è convocata dal Presidente dell'Autorità, con preavviso di
almeno quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare.
5.
I pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza
di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
6.
Per la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un compenso
nella misura determinata dall'Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
Art.
6
(Nomina
dei componenti della
Commissione)
1.
I membri della Commissione sono nominati dall'Autorità e durano in carica per
un triennio.
2. In caso di dimissioni di uno o più
componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo,
l'Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per
la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro
predecessori.
Art.
7
(Requisiti
generali e di indipendenza
delle
SOA e relativi controlli)
1.
Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società
per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la
locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel
territorio della Repubblica.
2.
Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente
versato.
3.
Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività
di attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei
connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione
delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico
- finanziaria.
4.
La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche
in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del
principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5.
Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro
verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6.
Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA
e sulla persistenza del requisito dell'indipendenza l'Autorità può richiedere,
indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse
SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali
situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei
soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7.
Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a)
che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b)
che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c)
che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali
previsti dalla vigente legislazione;
d)
qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci
diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative
previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
e)
qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida
sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f)
che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore
professionale grave formalmente accertato;
g)
che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito
alle informazioni loro richieste.
8.
Le SOA comunicano all'Autorità l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze
che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a richieste
dell'Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui
al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non
veritiere implicano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4,
comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca
dell'autorizzazione.
Art.
8
(Partecipazioni
azionarie)
1.
Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2,
comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le
province autonome.
2.
Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti
possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del
capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al
fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti
interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle
associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia
partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti
e viceversa.
3.
Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o
indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva
comunicazione all'Autorità.
4.
Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie
trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5.
L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il
trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza
della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a
norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità
adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6.
Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato
all'Autorità e alla SOA.
Art.
9
(Requisiti
tecnici delle SOA)
1.
L'organico minimo delle SOA è costituito:
a)
da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato
all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento
dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a
tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel
settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva,
nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità,
avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico -
finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella
attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà
dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo
incarico presso altre SOA;
b)
da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza
ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di
esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori
pubblici;
c)
da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore,
assunti a tempo indeterminato.
2.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3
Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è
dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza
del fatto.
4.
Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle
informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art.
10
(Concessione
e revoca della autorizzazione)
1.
Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della
qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla
autorizzazione dell'Autorità.
2.
La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a)
l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b)
l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali
situazioni di controllo o di collegamento;
c)
l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno
parte;
d)
la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti
dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste
dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici;
e)
certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali
rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f)
un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a
quanto stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio
dell'attività di attestazione;
g)
una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore
a sei volte il volume di affari prevedibile.
3.
L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed
integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il
procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il tempo necessario all'Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si
computa nel termine.
4.
Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova
istanza.
5.
L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno
dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando
sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla
autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei
mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione
dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8
e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività
in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente
Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al
comma 2, lettera f).
6.
Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d'ufficio, quando
l'Autorità viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di
terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5.
A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a
presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta
giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la
decisione in ordine alla revoca.
8. In via istruttoria l'Autorità può disporre
tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono
svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali
sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a
trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il
termine per le pronuncia da parte dell'Autorità rimane sospeso per il periodo
necessario allo svolgimento dell'istruttoria ed alle presentazione delle
controdeduzioni.
9. In caso di revoca dell'autorizzazione,
ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni
rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano,
entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA
cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le
attestazioni di qualificazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto
qualificato il trasferimento è disposto dall'Autorità.
10. In caso di revoca dell'autorizzazione,
ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le
documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora
conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese
contraenti.
Art.
11
(Elenco
delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)
1.
L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere
l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio.
2.
L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi
dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla
sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno
conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art.
12
(Svolgimento
dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1.
Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a)
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b)
acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in
modo da assicurare adeguata informazione;
c)
agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d)
assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e)
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare efficienza e correttezza;
f)
verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare
l'attestato.
2.
Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a
prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3.
Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di
un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero
delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati
secondo la formula di cui all'allegato E.
4.
L'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo
della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un
corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.
5.
Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia
degli attestati.
Art.
13
(Autorizzazione
di organismi di certificazione)
1. Gli organismi già accreditati al rilascio di
certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di
attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. L'autorizzazione è subordinata
all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti
dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione
sociale e all'unicità dell'oggetto sociale.
Art.
14
(Vigilanza
dell'Autorità)
1.
L'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila
sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o
richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a)
operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di
richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;
b)
abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di
interesse;
c)
rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti
nell'articolo 4, e nel titolo III.
d)
applichino le tariffe di cui all'allegato E.
2.
I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità ai fini di quanto previsto
dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata
istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della
sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione,
sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di verifica
l'Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e
sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei
modi e con gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente
Regolamento.
3.
L'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di
attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa
Autorità.
TITOLO
III
Requisiti
per la qualificazione
Art.
15
(Domanda
di qualificazione)
1. Per il conseguimento della qualificazione le
imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o
alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo
8, comma 3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza temporale prevista
nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere
l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una
delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli
accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche
mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e
compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla
stipula del contratto.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o
del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorità nei
successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è
pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa
che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere
richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla
data del rilascio dell'attestazione già acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle
stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio
dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di
efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e
non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le
variazioni che non producono effetti
diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione;
dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall'Autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a
procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra operazione che
comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può
avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad
esso hanno dato origine.
Art.
16
(Controllo
dell'Autorità sulle attestazioni)
1.
Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle
imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell'Autorità
qualora l'impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta
giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2.
L'Autorità, sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni
necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali
condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato.
L'inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorità costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente
Regolamento.
Art.
17
(Requisiti
d'ordine generale)
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per
la qualificazione sono:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b)
assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
c)
inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralità professionale;
d)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese
di residenza;
e)
inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza;
f)
iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di
impresa;
g)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h)
inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i)
inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
l)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
m)
inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2.
L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.
3.
Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro
consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza
se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Art.18
(Requisiti
di ordine speciale)
1.
I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
adeguata capacità economica e finanziaria;
b)
adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c)
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d)
adeguato organico medio annuo.
2.
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a)
da idonee referenze bancarie;
b)
dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22,
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c)
limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale
netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo
2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore
positivo.
3.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da
parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la
presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di
capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione
alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee,
e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma
1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei
quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5.
La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a)
con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall'articolo 26;
b)
dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica
richiesta; l'importo è determinato
secondo quanto previsto dall'articolo 22;
c)
dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo
della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall'articolo 22.
6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai
certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a
realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito
dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico
composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea,
è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in
quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed
in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste
nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono
fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce
al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio,
sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di
noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari,
costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione
finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di
ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti
figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di
ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua
durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a
quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9.
L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società
di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato
dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al
comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per
personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere
dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto
a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di
cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese
artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale
minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il
valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il
valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
11.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma
del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla
sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una
dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai
modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e
all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12.
Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in
proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il
costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma
4.
13.
I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti
possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il
costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14.
Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti
di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo
non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa
impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con
l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo
ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due
miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale
precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione.
15.
Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti
di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori
alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata
vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art.
19
(Incremento
convenzionale premiante)
1.
Qualora l'impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di
qualità di cui all'articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed
indici economico finanziari:
a)
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato
patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio
approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta
ai fini di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b);
b)
indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità
correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità
comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c)
reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i
costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore
positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d)
requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non
inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;
i
valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere
b) e c), posseduti dall'impresa sono figurativamente incrementati in base alla
percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato F; gli importi
così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti
dei suddetti commi dell'articolo 18.
Art.
20
(Consorzi
stabili)
1.
Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per
la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione.
Art.
21
(Rivalutazione
dell'importo
dei
lavori eseguiti)
1.
Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate
dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle
variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di
sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2.
Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti
a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'articolo
2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art.
22
(Determinazione
del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e
certificati)
1.
La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente
all'articolo 18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b),
sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
2.
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10,
gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli
realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA.
3.
I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati
nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4.
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10,
i lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati
nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
5.
I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito
iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di
essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca
precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della
sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento
lineare degli stessi.
6.
L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del
ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7.
I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema
di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti
che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se
hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato
l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data
di entrata in vigore del presente Regolamento.
8.
I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in
copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede
ai necessari riscontri a campione.
Art.
23
(Criteri
di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)
1.
Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a)
per i Paesi aderenti all'Unione Europea, la certificazione rilasciata dal
committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b)
per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del
consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori
eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che
i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c)
una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art.
24
(Lavori
eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice)
1.
Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di
subappalto valgono i seguenti criteri:
a)
le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi
delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare
per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le
caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare
l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate
non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni
appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali è prescritta la
qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei
lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei
lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la
qualificazione nella categoria prevalente.
2.
I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o
subappaltatrice.
Art.
25
(Criteri
di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)
1.
L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di
cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni
appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle
leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria
prevalente richiesta nel bando di gara.
2.
Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui
lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto
di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella
corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3.
Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a
parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni
od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.
4.
Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell'intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo
le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e
maggiorato del 25%.
5.
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla
seguente documentazione:
a)
concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata
copia autentica del progetto approvato;
b)
copia del contratto stipulato;
c)
copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d)
copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori.
6.
Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di
imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è
attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio
ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste
dall'articolo 24, comma 1, lettera b).
Art.
26
(Direzione
tecnica)
1.
La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere
tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione
tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente
con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti,
2.
I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati,
per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV,
di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario
in ingegneria o in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è
ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di
studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di
esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3.
I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire
analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una
dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona
diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o
in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i
lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione
tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori
alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei
suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei
suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o
individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.
4.
La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 14, è collegata
al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere
confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede
alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con
soggetti aventi analoga idoneità.
5.
Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici
uscenti, si dispone:
a) la revoca della qualificazione nelle
categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori
tecnici uscenti;
b)
la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6.
Se la variazione della direzione tecnica è influente per l'iscrizione
conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l'impresa
provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio
dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
7.
In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico,
possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.
Art.
27
(Casellario
informatico)
1.
Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario
informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle
attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del
presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste
dal Regolamento generale.
2.
Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i
seguenti dati:
a)
ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione
alla C.C.I.A.A.;
b)
rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c)
categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d)
data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e)
ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f)
cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dell'ultima attestazione conseguita;
g)
costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al
personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h)
costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni
per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell'ultima qualificazione conseguita;
i)
natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio
precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l)
elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m)
importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili in
ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n)
eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o)
eventuali procedure concorsuali pendenti;
p)
eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi
inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in
materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro,
comunicate dalle stazioni appaltanti;
q)
eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a
carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori
tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la
fede pubblica o il patrimonio;
r)
eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8,
comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s)
eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in
esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1 quater, della Legge;
t)
tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario.
3.
Le imprese sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal
suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale
previsti dall'articolo 17.
4.
Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata
sul comportamento dell'impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo
definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5.
I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura
dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte
salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
Art.
28
(Requisiti
per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 Euro)
1. Fermo restando quanto previsto dal
Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono
partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico -
organizzativo:
a)
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi
archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi
per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare
l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e documentati
secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di
partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO
IV
Norme transitorie
Art.29
(Disciplina transitoria)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, le imprese non ancora in possesso della
qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono
realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento
secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.
2. I requisiti richiesti ai sensi degli
articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo
quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese
in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle stazioni
appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento
generale, le cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori
pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3.
Art.30
(Categoria
prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)
1. La stazione appaltante indica nel bando di
gara:
a)
l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b)
la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A
e l'articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più
elevato fra quelle costituenti l'intervento;
c)
le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone
l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi
e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a
scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque
scorporabili.
2.
Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c) sono
quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo
complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000
Euro.
Art.31
(Appalti
di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro
di
5.000.000 di DSP)
1. Alle procedure di affidamento di appalti di
importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono
ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da
affidare;
b)
esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto
dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli
appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale è
fissata al 40%;
c)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente
realizzata;
d)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati
dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d'affari effettivamente
realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre
2000 il valore richiesto è pari alla metà.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai
sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra d'affari così
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di
cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.
Art.
32
(Appalti
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1.
Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le
imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l'importo
dell'appalto da affidare;
b)
esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto
dell'appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell'appalto da
affidare;
c)
esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto
dell'appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell'appalto da
affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria
prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello dell'appalto
da affidare ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria
prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello dell'appalto
da affidare;
d)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente
realizzata;
e)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati
dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente
realizzata.
2.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e),
non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3.
Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea o un consorzio o un GEIE
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni
singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c),
deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese
associate o consorziate.
Articolo
33
(Disposizioni
finali)
1.
L'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti
del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato
generale per i contratti con il compito di provvedere, con l'attuale struttura
organizzativa, all'esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per
l'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero
dei lavori pubblici, nonché alla stipulazione degli atti di transazione
nell'interesse del Ministero stesso.
All'Ispettorato è demandato inoltre ogni adempimento relativo alle
materie che residuano a seguito dell'abrogazione dell'Albo nazionale dei
costruttori, con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è
determinato il contingente di personale da assegnare all'Ispettorato
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori
pubblici.
2.
Ai sensi dell'articolo 8, commi 10 e 11, della Legge, sono inefficaci le
delibere assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale dei costruttori
per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva
iscrizione all'Albo stesso.
Art.
34
(Entrata
in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
ALLEGATO
A
PREMESSE
·
Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per
"intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
·
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate
con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in
proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni
loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie
una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva
capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica
competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione
economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e
amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna
categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre
categorie generali.
·
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con
l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in
proprio l'attività di esecuzione,
ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di
norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e
necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La
qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei
fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il
possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative
previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
·
La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle
previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni
realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni
previste dalle declaratorie del presente allegato.
·
Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie
specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e
vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora
siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non
possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative
adeguate qualificazioni.
CATEGORIE
OPERE GENERALI
OG
1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende
in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli
edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato,
semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi
pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessità .
OG
2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda
lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche
necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico
soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi
tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG
3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la
mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi
sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare
o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché
di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici,
elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio
all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende
in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in
sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati,
le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e
le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo
aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti,
anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice
o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG
4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di
specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano
necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di
qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a
raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti
per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende
in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei,
tunnel.
OG
5: DIGHE
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
che siano necessari per consentire la
raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi
d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché
delle opere o lavori a rete a servizio
degli stessi.
Comprende
le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG
6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che
siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per
trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di
tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale
funzionamento.
Comprende
in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di
potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione
all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle
tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque
reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti,
gli oleodotti.
OG
7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
comunque realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per
la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle
stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio
all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende
in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte
sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o
in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.
OG
8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda
la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali
e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua
naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi
d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari.
Comprende
in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le
sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e
dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione
idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi
arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei
pendii.
OG
9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali
che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini
di funzionamento, informazione, sicurezza
e assistenza.
Comprende
le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG
10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete
che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete.
Comprende
in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei
cavi di tensione.
OG
11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un
insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento
del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed
antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in
corso di costruzione.
OG
12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda
la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della
bonifica e della protezione ambientale
Comprende
in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane
dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio
ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente
legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle
opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di
informazione e di sicurezza.
OG
13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori
puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio
ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed
ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività
botaniche e zoologiche.
Comprende
in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e
torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico
per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la
riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la
rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE
DI OPERE SPECIALIZZATE
OS
1: LAVORI IN TERRA
Riguarda
lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi
mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare:
vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS
2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Riguarda
l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di
superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico.
OS
3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state
già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS
4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS
5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano
state già realizzate o siano in corso di costruzione
OS
6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda
la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di
carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e
materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali
vetrosi e simili.
OS
7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA
EDILE
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature
di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
verniciatura, e simili.
OS
8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
Riguarda
la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco,
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS
9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda
la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di
impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle
informazioni e l'elaborazione delle medesime.
OS
10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda
la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la
esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare.
OS
11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda
la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di
dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione,
gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari
OS
12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei
dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere
paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso
veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS
13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda
la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS
14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda
la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di
termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di
recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS
15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda
la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed
il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti
norme.
OS
16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati
elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica..
OS
17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee
telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate
o siano in corso di costruzione.
OS
18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda
la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio
e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in
vetro o altro materiale.
OS
19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi
in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici,
radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di
altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS
20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda
l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica
organizzazione imprenditoriale.
OS
21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda
la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti
su terreni non idonei a reggere i
carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti
e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le
strutture esistenti e funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende
in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di
opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di
indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il
prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni
geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per
garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il
prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS
22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il
recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS
23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda
lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali
di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei
componenti.
OS
24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda
la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari
a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende
in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato,
recinzioni.
OS
25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda
gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS
26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto
sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa,
quelle delle piste aeroportuali.
OS
27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o
linea tranviaria.
Comprende
in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e
posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o
interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di
tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS
28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti,
in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS
29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché
degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS
30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle
categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di
costruzione.
OS
31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e
apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie,
teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS
32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda
la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
OS
33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda
la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate
quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle
copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS
34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'
Riguarda
la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle
opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali
barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico
trasparente, biomuri, muri cellulari o
alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno
o di pareti di gallerie.
ALLEGATO
C
ELEMENTI
SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'
1.
ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA E MANUALE DELLA QUALITA'
La
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si
considera raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le
caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente
documento.
L'impresa
dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del
sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo
costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.
Il
manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso
corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle
attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.
La
dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli
organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali
dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali
l'impresa stessa intende qualificarsi.
Gli
aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente
documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista
organizzativo/operativo.
Si
tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da
corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi
organizzative e operative di una impresa di costruzioni.
2.
ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO CONTROLLO
Principio
generale
L'impresa
è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un
sistema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro
correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti
nel seguente documento.
Elementi
da prendere in considerazione:
2.1
il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità,
in un documento "Politica della qualità", che fa riferimento agli
obìettivi e agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è
contenuta nel manuale della qualità;
2.2
L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un
organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure
professionali che intervengono nel processo produttivo. con ruoli e
responsabilità;
2.3
Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha
competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e
l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto
da una persona che abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;
2.4
L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo
i documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha
concordato il contenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha
organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento dei documenti stessi;
2.5
L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento dei
personale e per la formazione dei personale stesso, laddove necessaria;
2.6
L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per
effettuare ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono
seguite, se sono congrue con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità
di migliorarle.
L'impresa
deve perciò:
Avere
ed applicare un manuale della qualità che contenga:
·
la politica della qualità (vedi 2.1);
·
gli elementi organizzativi dell'impresa (organigramma funzionale, ruoli
competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
·
l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi 2.3);
·
le procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo,
responsabilità personali, procedura, documentazione;
·
le modalità di controllo e revisione dei sistema;
Le
procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Controllo
della documentazione (vedi 2,4)
Descrive
come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette
informazioni
Reclutamento
del personale e formazione (vedi 2.5)
Descrive
le procedure da seguire per il reclutamento dei personale necessario, per la
individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di formazione
Ispezioni
ínterne (vedi 2.6)
Descrive
le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema
qualità .
3.
FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO Di
AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA
Principio
generale
L'impresa
deve seguire delle metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni
fase della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per
rispettare i requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.
Elementi
da prendere in considerazione:
3.1.
in fase di formulazione dell'offerta, il dossier dei documenti di gara deve
essere esaminato sotto tutti gli aspetti tecnici, temporali, economici, di
qualità e di sicurezza; se l'impresa intende partecipare, l'offerta è studiata
e formulata comprendendo una parte tecnica, una parte economica e una parte
relativa alla gestione della qualità, per ciascuna delle quali si è verificata
la capacità dell'impresa a soddisfare il contratto;
3.2.
in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa
documentazione, per risolvere con il committente gli eventuali =aspetti che
differissero da quelli dei documenti di gara; l'impresa deve anche verificare le modalità di
comunicazione con il committente e i suoi rappresentanti e verificare le
garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3.
l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della
commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la
pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario, di alcune istruzioni
di lavoro
Le
procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Formulazione
delle offerte (vedi 3.1) Descrive le attività da intraprendere per esaminare e
verificare le richieste dei committenti e per partecipare alle gare.
Aggiudicazíone
dí un lavoro (vedi 3.2)
Descrive
le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le richieste dei
Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per
portare a termine il lavoro
Avvio
della commessa (vedi 3.3)
Descrive
le attività necessarie per iniziare un lavoro
4.
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI
Principio
generale
L'impresa
deve garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti
richiesti nelle specifiche di progetto e di capitolato.
L'impresa
deve garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo
da non creare problemi nella gestione di una commessa.
Tali
subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità
per quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di
realizzazione, il rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro.
Elementi
da prendere in considerazione:
4.1.
definizione dei requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare : tali
requisiti devono essere chiaramente individuati in funzione dì quanto richiesto
dalla normativa tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal capitolato
speciale tecnico di appalto;
4.2.
ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono
contenere espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli
elementi utili per definire chiaramente i prodotti.
4.3.
selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo criteri
volti a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è
libera di scegliere i criteri di selezione da adottare, purché questi facciano
riferimento alla qualità di forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al
rispetto dei tempi di consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle
sue eventuali forme di certificazione di prodotto o di azienda; la presenza di
procedure di selezione dei fornitori e la loro applicazione sono sufficienti ai
fini della dichiarazione dell'organismo di certificazione, anche se una
selezione storica non è stata ancora portata a termine;
4.4.
accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti approvvigionati
devono essere verificati, accettati e immagazzinati in modo da garantire la
loro rispondenza all'ordine e la loro successiva corretta utilizzazione;
4.5.
i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri di
tipo commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia
del loro operare (eventuale certificazione di sistema qualità o dichiarazione
di esistenza di elementi di sistema qualità, dati storici sulle loro
prestazioni, accertamenti diretti da parte dell'impresa);
4.6.
l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali
subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è
stato aggiudicato.
Le
procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Approvvigionamento
di materiali e componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive
le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti
relativi ai lavori dell'impresa
Accettazíone
e immagazzinamento di materíali e componenti (vedi 4.4)
Descrive
le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati
in cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.
Subappaltí
(vedi 4.5 e 4.6)
Descrive
i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi
che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.
5.
ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO CONTROLLO
Principio
generale
L'impresa
deve essere in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola
commessa, programmando, pianificando e controllando i lavori stessi in modo da
raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati.
Elementi
da prendere in considerazione:
5.1
Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di qualità,
tramite il quale si applicano alla commessa i principi e le regole dei sistema
qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere
organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni
di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua eventuali
parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di
sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in
conformità delle prescrizioni dei capitolato tecnico di appalto, solo per
quelle attività ritenute critiche o per attività frutto di azioni correttive;
5.2.
il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la
verifica della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica
della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera,
la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la
revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei programmi di
lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le modalità di protezione
delle parti di lavoro completate;
5.3.
l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla
base di quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali
ispezioni e verifiche e predisponendo la modulistica necessaria;
5.4.
l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione
proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e di
prova che sono correntemente impiegati; i controlli devono essere individuati e
pianificati e possono consistere in controlli interni o, laddove necessario, in
controlli presso strutture esterne (ad es. il costruttore dello strumento);
5.5.
quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non corrispondenza
di una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, l'impresa deve aver
predisposto modalità operative che prevedano di contrassegnare e correggere il
lavoro difettoso; a seconda dei tipo di difetto da correggere, deve essere
previsto chi deve intervenire; quando si verifica il ripetersi di un difetto in
maniera sistematica, deve essere previsto un esame della relativa fase
produttiva per individuare le cause dei difetto e la loro eliminazione (azione
correttiva).
Le
procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Piani
di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.)
Descrive
come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori aggiudicati
Controllo
della attività di costruzione (vedi 5.2.)
Descrive
come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento
dell'idoneità della manodopera, il
controllo dei processi di costruzione e la protezione del prodotto finito.
Verifiche
e prove (vedi 5.3.)
Descrive
come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano
correttamente eseguite e registrate.
Controllo
delle attrezzature dí íspezíone, mísura e prova (vedi 5.4.)
Descrive
le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la
precisione delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.
Rilievo
e trattamento dei difetti di lavorazione (vedi 5.5.)
Descrive
le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle
specifiche.
SCHEMA
DI MANUALE DI QUALITA'
CORRISPONDENTE
AD
ELEMENTI SIGNIFICATIVI
E
TRA LORO CORRELATI
DI
SISTEMA QUALITA'
1
. Politica della qualità
2.
Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze
e responsabilità
3.
Responsabile della qualità
4.
Procedure
4.1
Controllo della documentazione
4.2
Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne
4.3
Ispezioni interne
4.4
Formulazione delle offerte
4.5
Aggiudicazione di un lavoro
4.6
Avvio della commessa
4.7
Approvvigionamento di materiali e componenti
4.8
Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti
4.9
Subappalti
4.10
Piani di qualità per i lavori aggiudicati
4.11
Controllo della attività di costruzione
4.12
Verifiche e prove
4.13
Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14
Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione
5.
Controllo e revisione dei sistema
ALLEGATO
D
CERTIFICATO
DI ESECUZIONE
DEI
LAVORI
QUADRO
A:
DATI
DEL BANDO DI GARA
STAZIONE
APPALTANTE:
..............................................
CODICE:.................................
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
.............................
INDIRIZZO....................................
OGGETTO
DELL'APPALTO:
.....................................…....................................................
.....................................…....................................................
.....................................…....................................................
.....................................…....................................................
.....................................…....................................................
IMPORTO
COMPLESSIVO DELL'APPALTO : lire.................(in cifre e
lettere)......................................... euro.................
CATEGORIA
PREVALENTE:
......................................
LAVORAZIONI
DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
Lavorazione
.....................................….................................................... Categoria
.....................................…....................................................
Importo
.....................................…....................................................
(cifre) (lettere) (euro)
QUADRO
B:
SOGGETTO
AGGIUDICATARIO
A
Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge 109/94)
B
Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)
C Consorzio stabile (articolo 10, comma 1,
lettera b), legge 109/94)
D
Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) F Associazione
verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) E Consorzi
(articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94)
F
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94
COMPOSIZIONE
SOGGETTO
AGGIUDICATARIO
Impresa
.....................................….............. Sede.....................................…....................
mandataria...................................…..........
Mandante...................................….............. percentuale di partecipazione
....................
IMPORTO
DEL CONTRATTO (al netto del
ribasso)lire....................................................
QUADRO
C:
ESECUZIONE
DEI LAVORI
DATA
DI INIZIO DEI LAVORI :
.....................................
I
LAVORI SONO IN CORSO .... ............
DATA
DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
...............
IMPORTO
CONTABILIZZATO ALLA DATA...........................:
lire............
....... ...........................
IMPORTO
REVISIONE PREZZI: lire................................................
RISULTANZE
DEL CONTENZIOSO: lire................................................
IMPORTO
TOTALE: lire................................................
RESPONSABILE
DELLA CONDOTTA DEI LAVORI:
.........................................................
IMPRESE
SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
Lavorazione
...............................................
Importo
......................................................
Categoria
...................................................
Impresa
.....................................................
Sede
.........................................................
Subappalto
...............................................
Assegnazione.........................................
IMPORTO
AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI:
lire
..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
DATA
...................................................
IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O
PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L'AUTORITA' PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
ALLEGATO
E
Il
corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato
con la seguente formula:
P
= C/12.500 + (2 ** N + 8) ** 800.000
dove:
C =
Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N
= Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la
qualificazione.
ALLEGATO
F
L'incremento
percentuale è dato da:
C1
= (30/3)**{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2
= (30/3)**{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p
= il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra
d'affari in lavori
richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b);
per
p ³³ O,225 si assume p = 0,225;
r
= il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la
cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera
b);
per
r ³³ 0,15 si assume r = 0,15;
a
= il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato
secondo l'articolo 18, comma 7, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b);
per
a ³³ 0,03 si assume a = 0,03.
q
= 1 in presenza di certificazione del
sistema di qualità aziendale;
q
= 0 in assenza di certificazione del
sistema di qualità aziendale.