PROROGA DI UN ANNO PER LE ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITÀ
Il “Decreto Crescita” (D.L. 83/2012, convertito dalla
Legge 134 del 2012) ha posticipato di un anno, quindi al 07 ottobre 2013, il
termine per la presentazione, da parte di enti o privati, delle istanze
relative alle nuove attività, esistenti alla data del 22 settembre 2011.
Le attività sono quelle indicate dall’Allegato I del
D.P.R. 151/201, il regolamento di disciplina dai procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi.
Si riporta un estratto degli articoli di riferimento.
DECRETO-LEGGE 22
giugno 2012 n.83
(in Suppl. ordinario n. 129 alla Gazz.
Uff., 26 giugno 2012, n. 147)
Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 7
agosto 2012, n. 134. - Misure urgenti per la crescita del Paese.
ARTICOLO 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e
ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini.
[...omissis]
2-bis. All’articolo 11, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le
parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni” (2).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2011 n. 151
(in Gazz. Uff., 22
settembre, n. 221)
Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
ARTICOLO 11
Disposizioni transitorie e finali
[...omissis]
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove
attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.