INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
Regione Lombardia con D.g.r.
n. IX/3934 del 06 agosto 2012, ha approvato i criteri per l’installazione e l’esercizio
degli impianti di produzione di energia soggetti ad autorizzazione, in funzione
delle tecnologia impiantistica, della potenzialità installata e della
collocazione all’interno del territorio regionale.
ll provvedimento è da considerare come documento tecnico
di riferimento da utilizzarsi nell’ambito dei seguenti procedimenti
autorizzativi:
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti D. Leg.vo 152/2006 (art.269 e art.272 -
Impianti e attività in deroga);
• Domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA
- art. 29-ter - Parte Seconda) D. Leg.vo 152/2006.
I criteri costituiranno riferimento autorizzativo, inoltre, per i procedimenti che assorbono o
sostituiscono le autorizzazioni di cui sopra (quali ad esempio l’autorizzazione
unica di cui al D. Leg.vo 387/2009, l’autorizzazione
di cui al D. Leg.vo 115/2008 o l’autorizzazione di
cui all’art. 208 del D. Leg.vo 152/2006).
Le indicazioni si applicano alle seguenti tipologie
impiantistiche:
• turbine a gas;
• impianti a focolare;
• motori a combustione interna.
Sono esclusi gli impianti, non rientranti nelle
categorie sopra indicate, in cui i prodotti della combustione sono utilizzati
per il riscaldamento diretto, indiretto, l’essiccazione o qualsiasi altro
trattamento degli oggetti o dei materiali:
• impianti di postcombustione, cioè qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante
combustione;
• dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di
cracking catalitico;
• dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
in zolfo;
• reattori utilizzati nell’industria chimica;
• batterie di forni per il coke;
• cowper degli altiforni.
Si segnala infine che per l’adeguamento
degli impianti ai contenuti del provvedimento sono stati stabiliti i seguenti
termini:
• per gli impianti
nuovi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (14/02/2013);
• per gli impianti
esistenti dal 31/12/2019 (fino a tale data continuano ad essere validi i
criteri previsti dall’Allegato C alla D.G.R.
6501/2001 o dalle autorizzazioni specifiche).