LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZIO D’IMPRESA
Il D.L. 83/2012 recante “misure urgenti per la
crescita del Paese”, ha modificato il T.U. in materia di attività edilizia
libera (D.P.R. 380/2001).
L’art. 13-bis modifica l’art. 6 del D.P.R. 380/2001,
prevedendo che “possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa
comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale, anche gli
interventi consistenti in modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche
della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”.
Non è più inoltre necessario allegare alla
comunicazione di inizio lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai
sensi delle normative di settore.
Per interventi su immobili adibiti ad esercizio
d’impresa, l’interessato è tenuto a trasmettere all’amministrazione comunale,
unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, i dati identificativi dell’impresa
esecutrice dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e
corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di
dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Ciò vale anche per gli interventi di manutenzione
straordinaria.