DECRETO SVILUPPO - ILLUSTRAZIONE DELLE MISURE AMBIENTALI D’INTERESSE PER IL SETTORE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2012 è
stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del Decreto
Legge 22 giugno 2012, n.83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”
(cd. “decreto sviluppo”).
Il provvedimento contiene numerose disposizioni per le
imprese edili, alcune delle quali in materia ambientale. Si esaminano di
seguito le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola.
Razionalizzazione dei criteri di individuazione dei
siti di interesse nazionale (Art. 36 bis)
La norma, introdotta durante l’iter di conversione in
legge del decreto, reca una serie di disposizioni in materia di siti inquinati
di interesse nazionale (SIN).
In particolare, viene modificato il comma 2
dell’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice
dell’ambiente), relativo ai principi e criteri direttivi da seguire per
l’individuazione dei SIN, con l’inserimento di un ulteriore criterio che tiene
conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di
raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie.
Viene, inoltre, previsto che siano in ogni caso
individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica anche
quelli interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.
Il successivo comma 2 prevede che entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le
Regioni interessate, emani un decreto finalizzato alla ricognizione dei siti
attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti
di cui all’articolo 252, anche a seguito di queste ultime modifiche introdotte.
Infine, il comma 3 dispone che, su richiesta della
Regione interessata, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il
perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le
necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti
che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.
Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
(art. 52)
Allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche
amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti), viene sospeso, fino al compimento delle anzidette
verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013:
• il termine di entrata in operatività del SISTRI;
• ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da
parte dei soggetti obbligati ad aderire al sistema stesso in base all’articolo
188-ter del D.Lgs. 152/2006. Viene, quindi, meno il
regime del cd. “doppio binario” in base al quale i soggetti obbligati al Sistri
erano tenuti sia al registro di carico e scarico e al formulario, sia alle
registrazioni sul sistema di tracciabilità. L’art. 52 del decreto legge,
infatti, prevede esplicitamente che i soggetti operanti nella gestione dei
rifiuti “rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della
relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata
in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205”.
Il comma 2 dell’art. 52 prevede che sia un apposito
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a
fissare il nuovo termine per l’entrata in operatività del SISTRI.
Rimane altresì confermata la sospensione del pagamento
dei contributi dovuti per l’anno 2012.