RIUTILIZZO
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - NUOVO REGOLAMENTO E ABROGAZIONE DELLE
INDICAZIONI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DAL
6 OTTOBRE 2012
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del
21 settembre 2012 il decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in attuazione
dell’art. 49 del decreto legge 1/2012.
Il decreto ministeriale è entrato in vigore il 6
ottobre 2012 e dalla medesima data risulta abrogata la procedura sino ad oggi
utilizzata (indirizzi della Provincia di Brescia), delineata dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo
autorizzati in base all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006
e ancora in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto è previsto una procedura transitoria.
Tali progetti infatti potranno essere assoggettati
alla nuova procedura mediante la presentazione, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, del Piano di Utilizzo.
In caso contrario, potranno essere portati a
compimento con le modalità della precedente disciplina.
Il nuovo Decreto stabilisce i criteri qualitativi e le
condizioni da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti, come stabilito dal Codice dell’Ambiente (d.lgs. n.
152/2006, articolo 183, comma 1, lettera qq)).
In particolare, il provvedimento prevede che le terre
e rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere
ai seguenti requisiti:
a) essere generate durante la realizzazione di
un’opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è
la produzione di tali materiali;
b) essere utilizzate, in conformità al Piano di
Utilizzo:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel
quale sono state generate, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
rilevati, ripascimenti, interventi a mare,
miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti
ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di
materiali di cava;
c) essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i
criteri di cui all’Allegato 3;
d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui
all’Allegato 4.
La sussistenza di queste condizioni deve essere
dichiarata nel Piano di Utilizzo che va presentato all’autorità competente
almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.
Da ultimo si segnala che il Decreto non interviene in
materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei “piccoli cantieri” (fino
a 6000 mc) che dovrebbe, invece, essere disciplinato
nell’ambito di un nuovo decreto legge sulla semplificazione al vaglio del
Governo.