DECRETO CRESCITA - NOVITA’ IN TEMA DI CONTRATTO DI DISPONIBILITA’, SUBAPPALTI NEI LaVORI IN CONCESSIONE, PROJECT BOND, FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE
Si ritiene opportuno riepilogare sinteticamente le
norme di interesse per il settore dei lavori pubblici, contenute nel Decreto
legge n. 83 del 22/6/2012 (c.d. “Decreto Crescita”), aggiornato con le
modifiche apportate dalla Legge di conversione del 7/8/2012, n. 134 (G.U.
dell’11 agosto 2012 n. 187).
Contratto di disponibilità (Art.4-bis)
La norma prevede che nel contratto sottoscritto dalle
parti sia stabilita l’esatta ripartizione dei rischi che derivano da modifiche
alle normative vigenti.
In questo modo viene affermato il principio della
centralità del contratto nella definizione degli obblighi contrattuali per una
corretta allocazione dei rischi.
La norma, inoltre, chiarisce inequivocabilmente che i
rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera, derivanti dal mancato o
ritardato rilascio di qualsiasi atto amministrativo necessario alla
realizzazione del progetto, sono a carico del soggetto aggiudicatore.
Inoltre, viene anche previsto che l’amministrazione
aggiudicatrice possa attribuire all’affidatario il ruolo di autorità
espropriante.
Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle
concessioni (Art.4)
La norma eleva, a partire dal 1° gennaio 2014, dal 50
al 60% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla
data del 30 giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi con procedura di gara.
La disposizione viene introdotta intervenendo al comma
1 dell’art. 51 del decreto legge n. 1/2012 che aveva recentemente elevato tale
percentuale dal 40 al 50%.
Integrazione della disciplina relativa all’emissione
di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto –
project bond (Art.1)
La norma prevede un regime fiscale agevolato per gli
interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per
finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità
(project bond). Tale agevolazione, da applicare alle obbligazioni emesse nei
tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in
esame), consiste in una tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento,
assimilabile, quindi, ai titoli di Stato.
Con la medesima decorrenza, viene specularmente
riconosciuta, per le società emittenti (società di progetto e società titolari
degli altri contratti di partenariato pubblico-privato), la piena deducibilità
dalle imposte sul reddito degli interessi passivi derivanti dai titoli da
queste emessi.
Ulteriore agevolazione viene prevista, poi,
relativamente alle garanzie connesse all’emissione di tali obbligazioni e titoli
di debito, per le quali le imposte di Registro e le Ipocatastali vengono
applicate nella misura fissa di 168 euro ciascuna (per un totale pari a 504
euro complessivi).
In questo modo si vuole incentivare l’utilizzo di tale
strumento per il finanziamento delle infrastrutture nel più generale contesto
europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle
infrastrutture pubbliche attraverso un maggiore coinvolgimento di capitale
privato.
In particolare, con la recente iniziativa “Project
bond 2020”, la Commissione europea sta orientando gli investitori istituzionali
verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti
nei settori del trasporto, dell’energia e della banda larga attraverso
l’emissione di obbligazioni da parte dalle società di progetto per finanziare i
relativi progetti infrastrutturali con un sistema di garanzie della BEI.
La norma in commento, inoltre,
consente l’emissione di project bond anche per operazioni di rifinanziamento di
precedenti debiti prima della relativa scadenza. In questo modo è possibile
procedere prima con prestiti ponte a valle dei quali strutturare e collocare
project bond.I project bond dovranno essere
sottoscritti da investitori qualificati (banche, società di gestione del risparmio,
Sicav, fondi pensione, imprese di assicurazione,
fondazioni bancarie).
Nel decreto è prevista
un’importante novità rispetto a quanto previsto nel Codice dei contratti
pubblici, in merito alle obbligazioni delle società di progetto (art. 157, D. Lgs 163/2006) laddove consente il rilascio di garanzie
anche per la fase successiva alla costruzione.
Disposizioni in materia di finanziamento di
infrastrutture mediante defiscalizzazione (Art. 2)
L’art.2 del DL 83/2012 interviene, altresì, sulle disposizioni che
stabiliscono, in sostituzione parziale od integrale del contributo pubblico a
fondo perduto, la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) del reddito delle
società di progetto costituite2 per la realizzazione di nuove infrastrutture in
“project financing” (art.18 della legge 183/2011 –
legge di Stabilità 2012 - cd. “Tremonti infrastrutture”).
In particolare, tale regime viene, ora, esteso alla
realizzazione di tutte le opere pubbliche, senza distinzioni circa la loro
tipologia, a differenza di quanto previsto nella precedente formulazione della
disposizione, che, come noto, limitava l’applicabilità dei benefici unicamente
a determinate opere pubbliche (stradali e autostradali, anche di carattere
regionale, ferroviarie, metropolitane e portuali).
L’ulteriore novità riguarda i soggetti beneficiari
della “defiscalizzazione”, alla quale, oltre alle società di progetto
realizzatrici delle opere, possono accedervi anche i soggetti interessati
nell’ambito degli ulteriori “contratti di partenariato pubblico-privato”3
(ad es. concessionarie di lavorio servizi e le società miste).
Pertanto, in favore della citata platea di soggetti,
possono essere riconosciute:
- l’esenzione dall’imposizione IRES ed IRAP dei
redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o
parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
- l’assolvimento del versamento dell’IVA mediante
compensazione con l’importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi
restando gli obblighi comunitari;
- il riconoscimento di un contributo in conto
esercizio corrispondente all’ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato
dagli enti concessionari di autostrade;
- per le sole società costituite per la realizzazione
di grandi infrastrutture portuali, la possibilità di effettuare il versamento
dell’IVA mediante compensazione con il 25% del maggiore gettito IVA relativo
alle importazioni riconducibili all’infrastruttura portuale oggetto
dell’intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.
Quest’ultima tipologia di “defiscalizzazione” (che va
a sostituire completamente, o parzialmente, il contributo pubblico) opera
secondo le modalità previste dalla stessa legge di Stabilità 2012, come
modificata dallo stesso art.2 del DL 83/20124.
In ogni caso, si ricorda che l’efficacia di tutte le
citate misure di “defiscalizzazione” è subordinata all’emanazione del Decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.104 comma 4, del
D.P.R. 917/1986 - TUIR).
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la
predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto (Art. 3)
La norma introduce l’obbligo di indire la conferenza
di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto.
Nell’ambito della medesima procedura viene previsto
che la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia
effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici, eccetto i casi
di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali
per la predisposizione dello studio nei quali si può fare ricorso a soggetti
esterni. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.