AGEVOLAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI FABBRICATI “55%” - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la nuova Guida «Le agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di agosto 2012, che
contiene le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione del 55%,
introdotte dal cd. “decreto Sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
In particolare, nella Guida dell’Agenzia delle Entrate
vengono confermate:
- la proroga dell’agevolazione per le spese sostenute
fino al 30 giugno 2013[1], fermi restando i limiti di detrazione, differenziati
in funzione della tipologia di intervento eseguito[2];
- l’estensione del c.d. “55%”, anche per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2012, relative ad interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria[3];
- in caso di trasferimento dell’immobile, la fruizione
da parte dell’acquirente delle quote residue di detrazione non utilizzate dal
venditore, «salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di
trasferimento».
Con tale precisazione, l’Agenzia delle Entrate
ribadisce quanto già chiarito nella C.M. 19/E/2012[4] in merito all’estensione,
anche per quel che riguarda la detrazione del 55%, di quanto già previsto per
il c.d. “36%”[5], relativamente all’utilizzabilità della detrazione, in caso di
trasferimento dell’immobile.
In tal ambito occorre, tuttavia, precisare che il
“passaggio” della detrazione del “55%” all’acquirente, opera solo se questi sia
una persona fisica, non esercente attività d’impresa, e il trasferimento abbia
ad oggetto un’abitazione[6].
In tutti gli altri casi di trasferimento dell’edificio
sul quale è stato realizzato l’intervento, si ritiene che la detrazione
continui invece a permanere in capo al soggetto cedente (es., se acquirente è
un’impresa, o società, la detrazione rimane in capo al cedente).
- dal 1° luglio 2013, l’applicabilità, per gli
interventi volti al risparmio energetico degli edifici, della detrazione IRPEF
del “36%”[7], in luogo del “55%”.
In sostanza, dal 1° luglio 2013, in assenza di
ulteriori proroghe, per gli interventi di riqualificazione energetica si potrà
fruire della detrazione IRPEF del 36%, con le modalità applicative stabilite
per quest’ultima (agevolazione ammessa per i soli soggetti IRPEF limitatamente
agli immobili residenziali e nel limite di spesa di 48.000 euro per unità
immobiliare).
Note
[1] Cfr. Art. 11, comma 1, D.L. 83/2012, convertito,
con modificazioni, nella legge 134/2012.
[2]Il limite di detrazione (inteso come limite massimo
di risparmio d’imposta), è pari a 100.000 euro per gli interventi di
“riqualificazione energetica globale”, a 60.000 per i lavori sulle strutture
orizzontali e verticali dell’edificio, e per l’installazione di pannelli
solari, nonché a 30.000 per gli interventi volti alla sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale.
[3] Cfr. Art. 4, comma 4, D.L. 201/2011, convertito,
con modificazioni, nella legge 214/2011.
[4] Cfr. C.M. 19/E del 1° giugno 2012.
[5]Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, D.P.R. 917/1986
– TUIR.
[6]Cfr. C.M. 36/E/2007; art.
9 bis, D.M. 19 febbraio 2007 e C.M. 19/E/2012.
[7] Cfr. Art. 16-bis, comma 1, lett. h, del D.P.R.
917/1986 – TUIR.