2)
CIRCOLARE MINISTERIALE SULLA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
Circolare
n.182/400/93 del 1 marzo 2000 contenente le prime indicazioni interpretative ed
operative del d.p.r. 25 gennaio 2000 n.34 recante il regolamento in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Con
l'entrata in vigore del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, prende il via il nuovo
sistema di qualificazione previsto dall'articolo 8 della legge quadro in
materia di lavori pubblici, che succede senza apprezzabile soluzione di
continuità al regime provvisorio introdotto dal decreto legge 30 dicembre 1999,
n. 502, come noto non convertito in legge.
In
attesa che si costituiscano ed inizino ad operare le prime SOA, e di
conseguenza che si affermi la presenza di imprese qualificate dagli organismi
di attestazione, è evidente che le procedure di affidamento di lavori pubblici
saranno disciplinate in via principale dagli articoli 28 e seguenti del nuovo
decreto, se i relativi bandi di gara siano stati pubblicati dopo il 1° marzo
2000.
Le
procedure di gara iniziate sotto l'impero del decreto legge 502/1999, invece,
restano assoggettate alla (sostanzialmente identica) disciplina di quelle
norme, ancorché decadute per mancata conversione in legge; come infatti già
indicato in passato in situazioni analoghe, l'eventuale vuoto normativo e le
connesse questioni di diritto intertemporale si ritiene debbano essere
affrontati e risolti sulla base del criterio - alla fine condiviso anche dalla
giurisprudenza - della valenza delle regole fissate dalla amministrazione con
il bando, che nella fattispecie viene a svolgere la funzione di lex specialis
della gara.
Indipendentemente
da ciò, e comunque tuzioristicamente, il Governo si adopererà affinché venga
approvata apposita previsione legislativa per la salvezza degli effetti
prodotti in costanza del decreto decaduto.
E'
necessario peraltro affrontare sin d'ora alcuni aspetti della nuova disciplina,
con particolare riferimento alla sua parte transitoria, al fine di prevenire e
risolvere per quanto possibile i problemi che con maggiore probabilità
potrebbero porsi nella prima applicazione delle nuove norme.
In
attesa del completamento del panorama normativo di riferimento, anche con la
pubblicazione del regolamento generale di attuazione della legge quadro, le
previsioni del titolo quarto del nuovo decreto devono essere integrate da
quelle disposizioni che attualmente ancora vigono in materia di partecipazione
alle gare, e precisamente dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo
406/1991; queste ultime norme sono destinate a valere fino a quando non saranno
sostituite dalle corrispondenti disposizioni del menzionato regolamento
generale.
Occorre
inoltre aggiungere che, secondo il disposto dell'articolo 8, comma 8, e
soprattutto dell'articolo 9, comma 1, della legge 109/1994, le norme del
D.P.C.M. 55/1991 devono ritenersi venute meno per effetto dell'entrata in
vigore del D.P.R. n. 34/2000, fatta eccezione per quanto di seguito si dirà con
riferimento ai requisiti delle imprese appartenenti ad associazioni temporanee.
Come pure devono ritenersi venuti meno per evidenti ragioni di incompatibilità
tutti i riferimenti all'Albo nazionale dei costruttori ed alla sua disciplina
contenuti in altre norme ancora vigenti.
Ciò
premesso, le singole questioni generali vanno disciplinate sulla base dei
seguenti criteri:
a)
Redazione del bando di gara
La
stazione appaltante redige il bando di gara secondo le indicazioni contenute
nell'articolo 30 del nuovo decreto, che deve ritenersi prevalgano, per evidenti
ragioni di posteriorità, sulle norme incompatibili contenute nei primi tre periodi
del comma terzo dell'articolo 18 della legge 55/1990 come modificato
dall'articolo 34 della legge 109/1994.
Tale
sopravvenienza comporta in primo luogo l'affermazione del principio
dell'unicità della categoria prevalente, individuata sulla base del criterio
del maggior importo riferito ai valori di tutte le categorie componenti
l'intervento, con il conseguente venir meno delle precedenti norme che, in
qualche modo, avevano legittimato l'indicazione di una pluralità di categorie
prevalenti all'interno del medesimo appalto.
In
secondo luogo deriva che devono essere indicati nel bando sia l'importo
complessivo dell'appalto, sia la categoria prevalente con il relativo importo,
sia tutte le altre lavorazioni di importo superiore al 10% del valore
complessivo dell'appalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, che sono
necessarie per la realizzazione dell'intervento e che rientrano in categorie
diverse da quella prevalente (individuate secondo l'elencazione di cui
all'allegato A al D.P.R. n. 34/2000). Tutte queste lavorazioni sono, a scelta
del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
Le categorie di importo inferiore ai limiti previsti (dieci per cento del
valore dell'appalto o comunque 150.000 Euro) non devono quindi essere indicate
nel bando; le relative lavorazioni, qualunque sia la categoria di appartenenza,
sono eseguibili dal soggetto qualificato per la categoria prevalente. La sola
eccezione al principio si ritiene possa configurarsi per quei casi in cui è
necessaria una specifica qualificazione resa indispensabile da altre norme
particolari (ad esempio dalla legge 5 marzo1990, n. 46, in materia di
impianti), in modo che l'aggiudicatario privo di questa qualificazione possa
procedere al subappalto senza incidere sulla quota del 30% dell'importo della
categoria prevalente comunque subappaltabile.
Sembra
doversi inoltre precisare che fra lavorazione subappaltabile e lavorazione
scorporabile non vi è alcuna differenza sotto il profilo tecnico, e che
pertanto la scelta appartiene alla discrezionalità del concorrente.
L'ultima
delle premesse dell'allegato A al decreto stabilisce che le lavorazioni
indicate nella "tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie"
(appartenente allo stesso allegato) con la specificazione "qualificazione
obbligatoria" non possono essere eseguite dall'aggiudicatario se esso non
sia in possesso della specifica qualificazione; in tal caso è, pertanto,
obbligatorio affidarne l'esecuzione in subappalto ad imprese in possesso della
relativa qualificazione. Questa prescrizione riguarda anche le lavorazioni
appartenenti alle categorie generali, ulteriori rispetto alla prevalente, e che
- in quanto tali - non possono essere eseguite con la qualificazione nella sola
categoria prevalente.
Occorre
poi precisare che la disposizione dell'articolo 13, comma 7, della legge
109/1994, pur richiamata dall'articolo 30 in questione, non è di immediata
applicazione, in quanto la sua operatività è dalla legge quadro subordinata
all'entrata in vigore del regolamento generale. Non solo quindi non vi è per le
imprese alcun obbligo fino a tale data di costituire associazioni temporanee di
tipo verticale, ma tale obbligo diventerà operante solo qualora le parti di cui
si compone l'opera o il lavoro - appartenenti a categorie diverse da quella
prevalente nonché caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da
rilevante complessità tecnica (individuate nel suddetto regolamento generale
all'articolo 72, comma 4) - siano tutte singolarmente di importo superiore al
15% dell'importo complessivo e l'aggiudicatario non sia qualificato per la
esecuzione diretta di tali parti.
Si
segnala che per effetto del quarto comma dell'articolo 1 del nuovo decreto
sulla qualificazione le prescrizioni relative ai contenuti dei bandi di gara
non possono essere diverse per contenuto, modalità e procedure, da quelle
previste dai titoli III e IV.
Altra
questione che può venire in rilievo nella redazione dei bandi di gara riguarda
i termini, dal momento che le sole norme attualmente vigenti in materia,
contenute negli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 406/1991, si
riferiscono agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, e che la
disciplina dei termini per gli appalti sotto soglia contenuta nel regolamento
generale di attuazione della legge quadro non è ancora operante.
Tuttavia,
poiché la fissazione dei termini della procedura deve ritenersi appartenere al
generale potere dell'amministrazione di dettare le regole del procedimento,
l'eventuale vuoto normativo causato dal venir meno del D.P.C.M. 55/1991
comporta per le singole stazioni appaltanti l'obbligo di procedere
autonomamente in via di autoregolamentazione, nel rispetto dei principi di
tutela della concorrenza e di correttezza e logicità dell'azione
amministrativa. Naturalmente, nel compiere le scelte nella singola fattispecie,
la stazione appaltante può recepire quelli che erano i termini già fissati dal
D.P.C.M. (peraltro confermati nelle future disposizioni del regolamento
generale) spontaneamente riproducendoli.
b)
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
Ciò
premesso sulla formulazione del bando di gara ed in attesa dell'entrata in
vigore delle specifiche disposizioni del regolamento generale in materia di
requisiti di qualificazione dei concorrenti singoli o associati, deve trovare
applicazione il disposto - tuttora vigente - dell'articolo 23 del decreto
legislativo 406/1991, opportunamente depurato dai richiami alla cessata
normativa sull'Albo nazionale dei costruttori ed adattato alle nuove
disposizioni del decreto sulla qualificazione. Peraltro, sempre in attesa del
regolamento generale, anche l'articolo 8 del D.P.C.M. 55/1991 deve ritenersi
ancora in vigore, sia per il richiamo che ad esso fa l'articolo 13, comma 1,
della legge 109/1994 con riferimento ai requisiti di qualificazione, sia perché
mancherebbe - altrimenti - apposita disciplina.
Pertanto,
in virtù dei principi da sempre affermati in materia e delle nuove norme, i
concorrenti singoli possono partecipare alle gare qualora siano in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dagli
articoli 31 e 32 del D.P.R. n.34/2000, determinati con riferimento alla
categoria prevalente ed all'importo complessivo dei lavori posto a base di gara
ovvero siano in possesso dei predetti requisiti determinati con riferimento
alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse da quella
prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi; si ritiene, inoltre, per
ragioni di coerenza del sistema, che possano essere ammesse alle gare anche i
concorrenti che non possiedano tutti i requisiti relativi alle lavorazioni
diverse da quella prevalente, sempre che siano in possesso dei requisiti
mancanti con riferimento alla categoria prevalente.
Le
associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di tipo orizzontale, possono partecipare
alle gare qualora la mandataria o capogruppo e le mandanti o le altre imprese
consorziate siano in possesso dei requisiti, prescritti dagli articoli 31 e 32
del D.P.R. n. 34/2000 per le imprese singole, rispettivamente nelle misure
minime del 40% e del 10%. L'associazione deve comunque possedere i requisiti
nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.
Le
associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di tipo verticale, possono partecipare
alle gare qualora la mandataria o capogruppo e ciascuna mandante o altra
impresa consorziata possiedano i requisiti, prescritti dagli articoli 31 e 32
del DPR n. 34/2000 per l'impresa singola, rispettivamente con riferimento alla
categoria prevalente e alle categorie che intendono assumere ed ai
corrispondenti singoli importi; si ritiene, inoltre, per le ragioni di cui sopra,
che possano essere ammesse alle gare anche associazioni o consorzi che non
prevedono che tutte le lavorazioni diverse da quella prevalente siano assunte
da mandanti o da altre imprese consorziate sempre che i requisiti mancanti
siano posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria
prevalente.
c)
Qualificazione vera e propria
e
verifica dei requisiti
Va
premesso che, come detto, la disciplina transitoria non esclude - anzi,
presuppone -l'eventualità di partecipazione nella medesima gara di imprese già
in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA e di
imprese non ancora avviate al nuovo sistema; è evidente che, con riferimento
alle prime, la qualificazione regolata dagli articoli 29 e seguenti del nuovo
decreto non dovrà trovare applicazione, essendo esse ammesse alla gara con il
solo possesso dell'attestato adeguato per categoria e classifica ai valori
della gara ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.
Per
quanto invece attiene alle seconde, la natura e l'entità dei requisiti di
ammissione è regolata dal decreto in modo differenziato a seconda dell'importo
complessivo dei lavori da affidare. La disciplina sotto questo profilo non
presenta particolari complessità, dovendosi solo avvertire che tutte le
percentuali previste dalle norme richiamate si riferiscono all'importo
complessivo dell'appalto da affidare.
Sembra
a questo proposito opportuno precisare che le norme impongono al concorrente la
sola dichiarazione nei modi di legge del possesso dei requisiti di
qualificazione e che dunque, per i requisiti di ordine speciale, tale onere di
regola può ritenersi correttamente assolto, con forti effetti di
semplificazione e senza pregiudizio per le successive eventuali dimostrazioni,
con la semplice affermazione che i requisiti posseduti rispondono a quelli
richiesti dalla legge per l'ammissione alla specifica gara, senza alcuna
necessità di esporre nella dichiarazione l'analitica esatta specificazione o
quantificazione dei requisiti effettivamente posseduti.
Maggiori
problemi potrebbero insorgere, nella attuale fase transitoria, con riguardo
alla speciale procedura di verifica a campione ai sensi dell'articolo 10, comma
1 quater, della legge 109/1994, dal momento che in essa si pone l'esigenza per
la stazione appaltante di accertare - e per l'impresa di dimostrare -
l'effettivo possesso del requisito, e la documentazione dimostrativa menzionata
nel D.P.R. n. 34/2000 non sempre potrebbe presentare dati di facile ed immediata
lettura.
In
materia come è noto questo Ufficio ha avuto modo di individuare alcuni criteri
interpretativi ed operativi con la precedente circolare 25 ottobre 1999 n.
1285/508/333 UL, la cui portata va ovviamente adeguata alle nuove norme ora
intervenute.
Innanzitutto,
deve dirsi che la procedura di verifica a campione non può interessare quelle
imprese che si presentano in gara esibendo l'attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA, in quanto per esse - salva l'ipotesi prevista
dall'articolo 3, comma 6, del regolamento di qualificazione - l'attestazione
stessa costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 1, comma 3, del decreto);
viceversa, per gli affidamenti di qualunque importo, nei riguardi delle imprese
non ancora avviate al nuovo sistema di qualificazione la stazione appaltante
deve procedere agli adempimenti di verifica imposti dalla norma della legge
quadro, trattandosi di fattispecie in cui viene in rilievo il possesso di
requisiti di capacità economica e tecnico organizzativa.
In
via generale, sembra necessario precisare che l'individuazione del periodo di
riferimento ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 34/2000 per la
documentazione dei requisiti secondo i dati di bilancio o di altra
documentazione fiscale, deve necessariamente tener conto delle scadenze fissate
dalla legge per tali adempimenti; ne deriva che il periodo in questione non può
che essere quello per il quale detti atti sono effettivamente utilizzabili, in
quanto approvati o presentati; in altri termini, ai fini dell'individuazione
del quinquennio cui riferire il requisito della cifra di affari, non possono
che venire in considerazione gli ultimi cinque bilanci approvati e depositati.
Naturalmente, ciò non vale per i requisiti dimostrabili da altri documenti
(quali ad esempio i certificati di esecuzione dei lavori) la cui esistenza non
è condizionata da particolari scadenze.
Quando
dunque la stazione appaltante deve procedere a verificare i requisiti in
questione, come del resto imposto anche dall'ultimo periodo del comma terzo
dell'articolo 28 e del comma secondo dell'articolo 29, la relativa
dimostrazione da parte delle imprese avviene ai sensi delle disposizioni del
titolo III del decreto (artt. 18, 21, 22, 23, 24, 25). Devono invece ritenersi
non pertinenti al periodo transitorio gli articoli 19 (incremento convenzionale
premiante), 20 (consorzi stabili), 26 (direzione tecnica), che paiono più
propriamente riferibili alla attività di qualificazione demandata alla SOA.
Pertanto, come prime indicazioni operative, gli uffici vorranno tener conto
che:
-
La cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:
1.
per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi
fra imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente
attività di costruzione con le dichiarazioni annuali IVA e con il Modello Unico
corredati da relativa ricevuta di presentazione; in particolare la cifra
d'affari è pari all'importo indicato alla voce "volume d'affari IVA"
decurtato dell'importo indicato alla voce "cessione di beni ammortizzabili
e passaggi interni". Se gli stessi soggetti svolgono attività di
costruzione unitamente ad altre attività, la dimostrazione è data con le
dichiarazioni annuali IVA e con il Modello Unico corredati da relativa ricevuta
di presentazione, accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante
che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività; tale ripartizione è
suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la
richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione
dei ricavi per le diverse attività;
2.
per le società di capitali e le società cooperative che effettuano esclusivamente
attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali,
riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento
italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile) corredati da relativa
nota che ne attesti l'avvenuto deposito; in particolare la cifra d'affari è
pari all'importo indicato alla voce "valore della produzione"
risultante dal conto economico, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del codice
civile. Se le stesse società svolgono attività di costruzione unitamente ad
altre attività, la dimostrazione della cifra di affari è fornita con la
presentazione dei bilanci annuali riclassificati e debitamente corredati dalla
nota di deposito; in particolare la cifra d'affari dei lavori è pari
all'importo risultante nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo
2427 del codice civile; qualora la nota integrativa non contenga tali
informazioni, la ripartizione della cifra del conto economico nelle varie
attività svolte dalla società può essere comprovata con la presentazione di
autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l'importo fra le
diverse attività; tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della
stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che
attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
-
La cifra d'affari in lavori relativa ad attività indiretta, in proporzione alle
quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la
presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative
europee, corredati dalla relativa nota di deposito, dei consorzi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere c) ed e-bis) della legge quadro, e delle società
fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto
fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
-
L'attrezzatura tecnica è requisito speciale la cui verifica di adeguatezza
richiede in primo luogo l'individuazione dei beni che possono venire in
considerazione ai fini di legge, essendo evidente che non tutti i beni in
dotazione all'impresa sono suscettibili di dimostrare la specifica capacità
esecutiva della stessa; il concetto pare rinvenibile anche nella lettera
dell'articolo 18, comma 8, del D.P.R. n. 34/2000, laddove l'attrezzatura
tecnica viene precisata in termini di "attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico", con un riferimento dunque non tanto ai beni che
l'impresa possiede come tale (e che comunque possiederebbe qualunque fosse
l'oggetto dell'attività esercitata), quanto piuttosto al complesso dei beni che
sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di
realizzazione di lavori pubblici. Naturalmente, il principio deve essere inteso
con una certa elasticità - potendo la casistica rivelarsi estremamente
variegata - ma pare potersi sin d'ora escludere, e salvo sempre il miglior
vaglio giurisprudenziale, che nell'attrezzatura tecnica prevista dalla norma in
questione siano da ricomprendere i beni genericamente strumentali (quali ad
esempio la sede aziendale) ed in ogni caso le immobilizzazioni extra
caratteristiche. Ciò premesso, l'ammortamento dell'attrezzatura tecnica è
comprovato:
1)
per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio (ditte individuali e
società di persone) dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o
Modello Unico, corredate da relativa ricevuta di presentazione e da
autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all'attrezzatura
tecnica come sopra precisata. In particolare, a seconda dei modelli di
dichiarazione prodotti, l'ammortamento va rilevato o nel prospetto di
determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati di bilancio,
oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei
parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo
complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante,
corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato;
2)
per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, con la presentazione dei
bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee, corredati da
relativa nota di deposito. In particolare, la quota di ammortamento riferita
alla attrezzatura tecnica è quella risultante dalla stessa nota nel
"prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce". Qualora la
nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra
prevista alla voce "ammortamento delle immobilizzazioni materiali"
del conto economico deve essere comprovata da presentazione di
autocertificazione del legale rappresentante; tale ripartizione è suscettibile
di verifica da parte dell'amministrazione committente attraverso la richiesta
di copia del libro beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva
ripartizione degli ammortamenti.
Nell'un
caso e nell'altro l'ammortamento figurativo, che nel regolamento è ricollegato
all'ipotesi di esaurimento del periodo previsto nel piano originario, viene in
considerazione solo per la parte che ricade cronologicamente nel quinquennio
documentabile ai fini dell'utile sussistenza dei requisiti, e per l'ammontare
che risulta dai bilanci degli anni precedenti.
Se
invece l'attrezzatura tecnica non è in proprietà dell'impresa, ma è da questa
assunta in locazione finanziaria o noleggio, occorre fare riferimento ai
relativi canoni, come effettivamente ed annualmente corrisposti, desumibili dai
relativi contratti.
-
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto come al
comma 10 dell'articolo 18 del nuovo decreto, è documentato:
1)
per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni
annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova
dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire
va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto
di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie
rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel
prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora
dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato
da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS
che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e
il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al
numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione
del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di
copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile
comprovante la consistenza dell'organico;
2)
per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei
bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla
relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla
voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di
legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio
ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla
ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso
per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa
(punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale
rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è
suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso
la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o
della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.
-
I lavori eseguiti e relativi categoria e importo sono documentati con la
presentazione dei certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai
committenti, che la stazione appaltante deve valutare alla luce delle
corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al D.P.R. n.
34/2000.
d)
Requisiti di ordine generale
Come
già rilevato con la menzionata circolare di questo Ufficio n.1285/508/333 UL,
la materia dei requisiti di ordine generale esula dal campo di applicazione
della verifica a campione introdotta dall'articolo 10, comma 1 quater, della
legge 109/1994; si ribadisce anche in questa sede, tuttavia, che non è precluso
alle stazioni appaltanti di verificare comunque, in base agli ordinari poteri
ed eventualmente nella stessa occasione del controllo degli altri requisiti, la
veridicità delle dichiarazioni di parte sul punto, salva la non applicabilità
delle misure sanzionatorie diverse dalla mera esclusione dalla gara.
Quanto
ai requisiti stessi, ed in attesa che la materia sia regolata dalla
corrispondente disposizione del regolamento generale, la relativa sussistenza è
attualmente disciplinata dall'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000, per effetto
del richiamo operato dal comma terzo dell'articolo 29, cui va aggiunta la
speciale disposizione prevista dalla legge 12 marzo1999, n. 68.
In
proposito, appare in via di prima lettura opportuno chiarire la portata della causa
di esclusione costituita dall'esistenza di precedente condanna penale (a
seguito di dibattimento oppure di applicazione della pena su richiesta) per
reati che incidono sulla moralità professionale; la disposizione, pure se
generica in coerenza con la definizione tradizionalmente assunta dalle norme
nazionali e comunitarie, mira ad escludere dagli appalti il concorrente che si
sia reso colpevole di comportamenti penalmente rilevanti per fatti la cui
natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto
fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle
specifiche obbligazioni dedotte in contratto; sotto questo profilo, può a
titolo indicativo assumersi ad esempio l'elencazione delle tipologie di reato
contenuta nell'articolo 27, comma 2, lettera q), con l'avvertenza che essa
potrebbe non essere esaustiva.
Avvalendosi
dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia, la
stazione appaltante dovrà comunque compiere un apprezzamento discrezionale
circa la incidenza della condanna sull'elemento fiduciario, traendo elementi di
valutazione ponderata dalla gravità del fatto, dal tempo trascorso dalla
condanna, e da eventuali recidive.
Pure
i requisiti di ordine generale sono oggetto di autodichiarazione, ma questa -
in quanto sostitutiva ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 - deve
necessariamente avere le caratteristiche formali ed i contenuti che le sono
propri. Per quanto attiene poi alle modalità di verifica, si richiama il
contenuto della citata circolare, rilevandosi che essa verifica non è impedita
dal fatto che l'impresa sia in possesso della attestazione di qualificazione
rilasciata dalla SOA, vuoi perché i requisiti soggettivi devono necessariamente
sussistere nella attualità rispetto alla data della attestazione, vuoi perché
la sufficienza di quest'ultima è dalla norma espressamente limitata ai
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, e non ad altre
situazioni.
e)
Licitazione privata semplificata
L'articolo
23 della legge 109/1994 specifica quali sono i documenti che le imprese devono
presentare a corredo delle domande di inserimento in elenco, e fra essi è
previsto (evidentemente con effetti transitori) il certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori. Se per gli elenchi futuri e per le future
domande non è dubbia la necessità di fare riferimento esclusivamente ai
requisiti richiesti dalla nuova normativa, ed eventualmente al solo possesso
dell'attestazione della SOA, il problema potrebbe oggi porsi con riguardo ad
elenchi eventualmente già predisposti sulla base di domande corredate dal
certificato stesso. In questo caso, è necessario che le stazioni appaltanti
invitino i soggetti già inseriti in elenco a far pervenire apposita
dichiarazione attestante i requisiti previsti dagli articoli 28 e 31 (cifra
d'affari, lavori eseguiti e relativa categoria, costo del personale e
attrezzatura), corredata dalla prescritta documentazione dimostrativa.
Le
stesse stazioni appaltanti, coerentemente con il carattere semplificativo della
speciale procedura, provvederanno una volta per tutte a verificare l'effettiva
sussistenza dei requisiti dichiarati, e di gara in gara inviteranno quelle
imprese i cui requisiti siano congrui rispetto all'importo da affidare secondo
i criteri indicati dall'articolo 31 o comunque dal bando di gara, salva
comunque la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti generali al
momento della gara stessa.
f)
Subappalto
L'ipotesi
dell'affidamento di lavori in subappalto non sembra porre problemi di
particolare rilievo, ove si osservi che l'articolo 18 della legge 55/1990, come
modificato dall'articolo 34 della legge 109/1994 prevede al comma terzo, punto
4), che il subappaltatore debba essere in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione all'importo dei
lavori da eseguire in subappalto.
g)
Fusioni, incorporazioni, cessioni d'azienda
Le
questioni in tema di qualificazione a seguito delle operazioni societarie in
argomento hanno indubbiamente rivestito una certa criticità sotto l'impero
della precedente normativa in connessione con l'intestazione nominativa dei
relativi certificati di iscrizione, ma attualmente - senza voler minimamente
incidere sulle problematiche specifiche di gara - devono ritenersi agevolmente
risolvibili alla luce della nuova disciplina. Ai sensi infatti dell'articolo
15, comma 9, il soggetto derivante da tali operazioni societarie - l'impresa
risultante dalla fusione, l'incorporante, l'acquirente dell'azienda o di un suo
ramo - può avvalersi dei requisiti di qualificazione già posseduti dai soggetti
che hanno dato luogo al fenomeno, eventualmente cumulandoli con i propri. In
coerenza con la natura successoria che la tradizionale dottrina attribuisce
alle operazioni in questione dunque, tutti i requisiti (cifra di affari, lavori
eseguiti, attrezzature, costo del personale) sono da intendersi trasferiti in
capo al nuovo soggetto. In tale prospettiva, dovrebbe ritenersi superato il
principio affermato dall'articolo 35, comma 4, della legge 109/1994 che,
attraverso il richiamo a precedente circolare di questo Ministero, rievocava il
sistema di qualificazione imperniato sull'Albo, per la decisiva considerazione
che le norme transitorie del D.P.R. n. 34/2000, rinviando alle disposizioni del
proprio titolo III in materia di requisiti, consentono di applicare anche nella
fase transitoria i principi di subentro nei requisiti ora affermati.
h)
Lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro
Per
gli appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro non si pone problema alcuno di
transitorietà nella relativa disciplina, dal momento che essi sono al di fuori
del sistema unico di qualificazione.
Se
in linea di principio non può essere escluso che l'impresa concorra a tali
affidamenti presentando l'attestato SOA, ed in tal caso non dovrà dimostrare
alcuno dei requisiti richiesti dall'articolo 28, né sarà assoggettabile a
procedura di verifica a campione ex articolo 10 della legge 109/1994,
l'affidamento di questi lavori è subordinato al possesso di requisiti ridotti
rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare
secondo le regole generali contenute nel D.P.R. n. 34/2000.
In
proposito, con specifico riferimento ai lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente il bando, potrebbe insorgere dubbio se essi debbano o meno essere
assimilabili a quelli oggetto del contratto da affidare, non contenendo la
norma alcuna specificazione.
Ad
avviso di questo Ufficio, tuttavia, detta correlazione, quanto meno in termini
di analogia, deve comunque sussistere. Infatti, per tutti gli esecutori di
lavori pubblici, indipendentemente dall'importo degli stessi e quindi
dall'appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, proprio la legge
109/1994 all'articolo 8, comma 1, impone in linea generale il possesso di una
professionalità qualificata, che altrimenti non potrebbe intendersi se non come
requisito riferito alla specificità dell'attività esercitata. Ciò significa che
i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di
valore inferiore ai 150.000 Euro non possono che avere caratteristiche similari
(seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a
quelle che connotano i lavori da affidare. Ovviamente, la specificazione della
necessaria correlazione va espressamente indicata nel bando, fermo restando che
in ogni caso la valutazione di similarità deve essere dalla stazione appaltante
condotta anche in presenza di attestati SOA.
D'altra
parte, il D.P.R. n. 34/2000 sul punto non poteva fare riferimento alcuno alle
categorie del sistema di qualificazione, in quanto quest'ultimo non riguarda
gli appalti oggetto dell'articolo 28.
Per
quanto infine riguarda l'esistenza di requisiti di carattere generale, in
attesa dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del regolamento
generale richiamate dal comma primo dell'articolo 28, la relativa disciplina va
naturalmente ricercata anche in questa ipotesi nell'articolo 17 del D.P.R. n.
34/2000.
Ulteriori
aspetti della complessa problematica potranno essere esaminati ed affrontati in
seguito, se gli uffici ne segnaleranno la rilevanza.
IL
MINISTRO