SOCIETÀ IMMOBILIARI - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
Tra le scritture contabili che una società immobiliare
deve conservare obbligatoriamente rientrano i preliminari di compravendita,
essendo richiesto dalla natura stessa dell’impresa (art. 2241 c.c.).
Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs.
74/2000, pertanto, incorre nel reato di occultamento o distruzione di documenti
contabili colui che - per evadere le imposte - non conservi i documenti
obbligatori, tra cui appunto i contratti preliminari di compravendita, in caso
di società immobiliare.
Con la sentenza n. 36624/2012, la Corte di Cassazione,
riprendendo un proprio orientamento (cfr. sentenza n. 1377 del 1° dicembre
2011), ha affermato che è punibile, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs.
n. 74/2000, l’occultamento dei contratti preliminari di compravendita di una
società immobiliare.
L’oggetto materiale del suddetto reato è costituito
dalle scritture contabili o dai documenti di cui è obbligatoria la
conservazione, sicché occorre valutare come i preliminari possano essere
ricondotti a tali scritture e documenti.
Secondo la Suprema Corte, la soluzione è data dal
riferimento all’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, laddove è previsto
l’obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie fissate dal
Codice civile, così da richiamarsi l’art. 2214 c.c., il quale, a sua volta,
dispone che tra dette scritture devono farsi rientrare anche quelle che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Evidentemente, i preliminari di compravendita, per una
società immobiliare, possiedono questo requisito.
Come precisato dalla Cassazione, essi ineriscono
all’attività dell’impresa e rivestono natura contabile visto che, nel
comprovare l’avvenuto pagamento a titolo di caparra nell’ottica della
stipulazione di contratti definitivi, assumono la veste di vere e proprie
ricevute le quali, attestando ricavi imponibili per l’impresa venditrice,
rivestono indubbia rilevanza ai fini fiscali.