DECRETO SVILUPPO - ILLUSTRAZIONE DELLE MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2012 è
stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del Decreto
Legge 22 giugno 2012, n.83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”
(cd. “decreto sviluppo”).
Il provvedimento contiene numerose disposizioni per le
imprese edili, specie in materia fiscale. Tra le misure d’interesse per il
settore, alcune modificate in fase di conversione in legge del D.L. 83/2012,
hanno trovato spazio il nuovo regime IVA delle cessioni e locazioni di
immobili, gli incentivi alla ristrutturazione e al miglioramento energetico
degli edifici, la responsabilità solidale ai fini fiscali dell’appaltatore e l’IVA per cassa.
Si esaminano di seguito le principali novità
introdotte dal dettato legislativo in parola.
1) Responsabilità solidale ai fini fiscali (art.13 ter)
L’art.13-ter del provvedimento interviene nuovamente
sul tema della responsabilità fiscale negli appalti, disciplinata dall’art.35,
comma 28, del D.L. 223/2006 e già oggetto di recenti modifiche da parte del
“decreto sulle semplificazioni fiscali”, che, nell’ambito degli appalti, ha
introdotto la responsabilità solidale in relazione al versamento all’Erario
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle
fatture dei lavori effettuati.
In particolare, la citata disposizione, riscrivendo
integralmente la disciplina, prevede, in estrema sintesi:
• la responsabilità solidale nei soli rapporti tra
appaltatore e subappaltatore (escludendo quindi il committente).
• la possibilità, per l’appaltatore, di evitare la
responsabilità solidale, qualora, prima di pagare il corrispettivo, acquisisca
dal subappaltatore idonea documentazione che dimostri il corretto assolvimento
degli obblighi fiscali.
Tale documentazione può (è una facoltà, non un
obbligo) essere sostituita da un’asseverazione che attesti il corretto
assolvimento degli adempimenti fiscali già scaduti, rilasciata dai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF) o dai soggetti iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro;
• la necessità, per il committente, di verificare la
documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi
fiscali sia dell’appaltatore che del subappaltatore o, in alternativa, di
verificare l’asseverazione rilasciata dal professionista.
Nel caso in cui siano riscontrate violazioni in ambito
fiscale in capo all’appaltatore o al subappaltatore, il committente che non ha
verificato la documentazione fiscale o l’asseverazione incorre in una sanzione
amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro.
• la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare
del corrispettivo dovuto.
Tale limite, connesso all’importo massimo di
operatività della responsabilità, sembra sostituirsi a quello “temporale”
fissato, dalla normativa previgente, in due anni dalla cessazione dell’appalto;
• l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni
appaltanti pubbliche.
Ciò comporta che le Amministrazioni appaltanti non
soggiacciono a tutti gli obblighi previsti in generale per gli altri
committenti (ivi compreso quello relativo all’acquisizione della suddetta
documentazione, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo), la cui
applicazione avrebbe certamente comportato un ulteriore ritardo nei pagamenti
contrattuali, come già segnalato da più parti.
Come si vede, le modifiche apportate, anche se
costituiscono un miglioramento della normativa vigente, non risolvono le
criticità in ordine alla disciplina sulla responsabilità solidale in materia
fiscale. E’ evidente il sovraccarico di costi gestionali che si ripercuotono
sulle imprese, considerata l’onerosità dell’asseverazione richiesta quale
esimente dalla responsabilità.
Allo stesso modo, continua a permanere la problematica
relativa all’estensione della responsabilità ai fini IVA, che non tiene conto
del fatto che, proprio nel subappalto di lavori edili, opera il meccanismo del
“reverse charge”, per cui il responsabile
dell’applicazione e del versamento dell’imposta è, in realtà, l’appaltatore e
non già il subappaltatore.
Alla luce di tali considerazioni, l’ANCE si è attivata
affinché si pervenga, prioritariamente, all’esclusione della responsabilità per
i versamenti IVA ed all’introduzione, come esimente per l’appaltatore, di
soluzioni non onerose per le imprese, quali quelle adottate in sede di
conversione in legge del D.L. 83/2012 (es. Modello F24 “generale” del
subappaltatore, accompagnato da un’autocertificazione attestante che, in tale
modello, sono comprese le ritenute fiscali operate sui redditi dei lavoratori
impiegati nell’appalto).
2) Regime IVA delle cessioni e locazioni di immobili
(art.9)
La disposizione interviene complessivamente sul regime
IVA delle operazioni immobiliari.
a) In particolare, per quanto riguarda la cessione di
abitazioni da parte delle imprese edili, viene introdotto il regime di
imponibilità ad “IVA su opzione” in caso di trasferimento effettuato oltre i 5
anni dall’ultimazione dei lavori e, in ogni caso, per la cessione di alloggi
sociali.
Complessivamente, il regime IVA delle cessioni di
abitazioni è il seguente:
• imponibilità ad “IVA obbligatoria” delle cessioni di
abitazioni effettuate entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o
ristrutturazione;
• imponibilità ad “IVA su opzione” dell’impresa
costruttrice/ristrutturatrice cedente, da manifestare
direttamente nel rogito, delle cessioni di abitazioni effettuate oltre i 5 anni
dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
• imponibilità ad “IVA su opzione” per le cessioni di
“alloggi sociali”;
• esenzione da IVA delle cessioni di abitazioni
effettuate da impresa diversa da quella che ha costruito o ristrutturato le
medesime unità, salvo l’ipotesi di cessione di “alloggi sociali”.
In caso di esercizio dell’opzione per l’imponibilità,
se l’acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arte o
professione), si applica il meccanismo del “reverse charge”,
in base al quale:
• il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo
di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della
norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, co.
6, lett.a-bis, del D.P.R. 633/1972),
• l’acquirente integra la fattura ricevuta, con
l’indicazione dell’aliquota (10% o 21%, a seconda che si tratti o meno di
“abitazioni non di lusso”) e della relativa imposta dovuta, con i connessi
obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro
dei corrispettivi, sia in quello degli acquisti.
A tal proposito, si ricorda che il meccanismo non
opera mai quando l’acquirente è un privato persona fisica e che comunque
l’adozione del “reverse charge” comporta unicamente
un’inversione degli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, senza
incidere in alcun modo sul diritto dell’impresa cedente alla detrazione dell’IVA
pagata in sede di costruzione o ristrutturazione dell’abitazione ceduta.
b) Sempre in tema di fabbricati abitativi, viene
riscritto il regime IVA delle locazioni, che risulta il seguente:
• imponibilità ad “IVA su opzione” delle locazioni di
abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici;
• imponibilità ad “IVA su opzione” delle locazioni di
abitazioni destinate ad “alloggi sociali”;
• esenzione da IVA delle locazioni di abitazioni in
ogni altro caso.
Per ciò che concerne l’aliquota IVA, in entrambi i
casi di imponibilità “su opzione”, viene ammessa l’applicabilità dell’aliquota
ridotta al 10%.
c) Per esigenze di coordinamento, inoltre, la medesima
disposizione riscrive e semplifica anche il regime IVA applicabile alle
cessioni e locazioni di fabbricati “strumentali” (ossia di quelli accatastati
nella categoria A/10 e nei Gruppi B, C, D ed E).
In estrema sintesi, in deroga al generale principio di
esenzione da IVA, le cessioni di immobili strumentali sono imponibili al
tributo:
• in via “obbligatoria”, se effettuate entro 5 anni
dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
• “su opzione” in ogni altro caso.
Anche in tal caso, se l’acquirente è un soggetto IVA,
l’opzione per l’imponibilità comporta l’applicazione del meccanismo del
“reverse charge”.
d) Anche per quanto riguarda le locazioni di immobili
strumentali, viene fissato il seguente regime IVA:
• imponibilità ad “IVA su opzione” delle locazioni di
fabbricati strumentali per tutte le imprese locatrici;
• esenzione da IVA in tutti i casi in cui non venga
esercitata l’opzione per l’imponibilità.
Il nuovo impianto normativo consente, quindi, di
superare tutte le criticità derivanti dal porre in essere operazioni (cessioni
e locazioni) esenti da imposta, in termini di rettifica della detrazione
inizialmente operata in fase di costruzione delle abitazioni, nonché di
incidenza sulla detraibilità generale dell’IVA (cd. “pro-rata generale”).
3) Incentivi alla ristrutturazione e al miglioramento
energetico degli edifici (art.11)
Aumento delle agevolazioni per le ristrutturazioni
(36-50%)
L’art.11 del D.L. 83/2012 introduce importanti novità
sulla detrazione IRPEF del 36% per la ristrutturazione degli immobili
abitativi. In particolare, dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del
decreto) al 30 giugno 2013, la suddetta detrazione spetta:
• in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese
sostenute e rimaste a carico del contribuente,
• per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro
(al posto di 48.000 euro) per unità immobiliare.
In pratica, per le spese pagate con bonifico tra il 26
giugno 2012 e il 30 giugno 2013, i contribuenti possono fruire di una
detrazione massima pari a 48.000 euro (anziché 17.280 euro), da ripartire
obbligatoriamente in 10 anni.
Il “temporaneo potenziamento” dell’agevolazione opera
anche per la realizzazione o l’acquisto di box (o posti auto) di nuova
costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali
la “nuova” percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di
costruzione attestati dall’impresa cedente, da assumere sino ad un massimo di
96.000 euro.
Resta fermo che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la
detrazione riprenderà ad operare secondo la percentuale (36%) ed i limiti
massimi di spesa (48.000) previsti a regime dall’art.16-bis del D.P.R. 917/1986
– TUIR.
Proroga della detrazione per la riqualificazione
energetica (55%)
L’art.11, comma 2 del D.L. 83/2102 prevede la proroga
della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli
edifici per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, secondo le modalità
applicative dell’agevolazione ad oggi in vigore.
In sostanza, a seguito dell’intervento della legge di
conversione 134/2012, è stata eliminata la norma che, nel prorogare la
detrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, ne riduceva la quota spettante
(dal 55%) al 50% delle spese sostenute.
Vengono, quindi, confermati sino al 30 giugno 2013 gli
interventi agevolabili ed i limiti massimi di importo detraibile già vigenti
(100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda dei lavori “energetici” eseguiti).
4) IVA per cassa (art.32 bis)
L’art.32-bis aumenta il limite del volume d’affari che
consente di optare per il regime cd. dell’IVA per cassa, che, al ricorrere di
determinate condizioni, permette ai cedenti/prestatori di versare l’IVA solo al
momento dell’effettiva riscossione dei corrispettivi contrattuali.
In particolare, viene stabilito che tale meccanismo,
oggi riconosciuto ai soggetti passivi d’imposta con volume d’affari non
superiore a 200.000 euro, si applichi per le operazioni effettuate da soggetti
passivi con volume d’affari fino a 2 milioni di euro, nei confronti di
cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o
professione.
Con l’esercizio dell’opzione per l’IVA per cassa, da
manifestare con specifica annotazione in fattura e sulla base di modalità da
definire con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
il cedente/prestatore:
• è obbligato al versamento dell’IVA solo al momento
del ricevimento dei corrispettivi relativi ai beni ceduti o alle prestazioni
rese nei confronti dei propri cessionari/committenti,
• può detrarre l’imposta relativa agli acquisti di
beni o dei servizi al momento del pagamento dei corrispettivi ai propri
fornitori/prestatori.
Il cessionario/committente ha diritto alla detrazione
dell’imposta dovuta al momento dell’effettuazione dell’operazione, a
prescindere dall’avvenuto pagamento del relativo corrispettivo al proprio
cedente/prestatore.
L’IVA diventa, comunque, esigibile decorso un anno
dall’effettuazione dell’operazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui, prima
della scadenza di tale termine, il cessionario/committente sia stato
assoggettato a procedure concorsuali (in tale ipotesi, si ritiene che per i
cedenti/prestatori l’esigibilità dell’IVA resti sospesa, in conformità con i
chiarimenti forniti dalla C.M. 20/E/2009 a proposito dell’ “IVA per cassa”
attualmente in vigore).
Dall’ambito applicativo della nuova “IVA per cassa”
vengono escluse, tra l’altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di cessionari/committenti a cui si applica il
meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”).
Pertanto, l’opzione per tale regime è preclusa ai
subappaltatori nel settore edile.
Restano, altresì, escluse da tale meccanismo di
liquidazione dell’IVA le operazioni effettuate da soggetti passivi nei
confronti di privati consumatori.
Le modalità applicative della disposizione verranno
stabilite con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro 60
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro il 1°
ottobre 2012).
Fino ad allora continuerà ad operare l’attuale regime
dell’ “IVA per cassa” limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, che, nell’anno precedente, abbiano dichiarato (o, in caso di
inizio dell’attività, prevedano di realizzare) un volume d’affari non superiore
a 200.000 euro.
In ogni caso, l’estensione dell’ “IVA per cassa” deve
essere valutata positivamente anche per le imprese del settore delle
costruzioni, perché evita l’esposizione finanziaria di numerose imprese
associate, costrette a versare l’IVA molto prima dell’incasso del
corrispettivo.