SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLA SICUREZZA IN IMPRESA - LINEE APPLICATIVE EX D.LGS 81/08
E’ stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 l’accordo del 25 luglio 2012,
approvato in Conferenza Stato-Regioni, in materia di formazione del datore di
lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione
e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
A tal proposito si rammenta
che il documento “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34,
comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni e integrazioni” riguarda le attività di formazione in
materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per
legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione
e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.
L’obiettivo del documento è
di completare e chiarire quanto delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011,
fornendo, alle aziende ed agli organi di vigilanza, prime indicazioni
essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività
formative pienamente coerenti con la vigente normativa.
Il documento è diviso in
sezioni come di seguito articolate:
- Efficacia degli accordi.
- Collaborazione degli
organismi paritetici alla formazione.
- Formazione in modalità
e-learning.
- Disciplina transitoria e
riconoscimento della formazione pregressa.
- Aggiornamento della
formazione.
- La formazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Decorrenza
dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo
32 del d. lgs. n. 81/2008.
Si riporta l’analisi degli
aspetti più importanti evidenziati in ciascuna sezione.
Efficacia degli accordi
Formazione dei lavoratori
autonomi ai sensi dell’articolo 21 del “testo unico” di salute e sicurezza: il
documento recante le linee applicative ribadisce che le previsioni di cui
all’accordo ex art. 37 del “testo unico” di salute e sicurezza non hanno
efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai soggetti di cui all’art. 21
utile parametro di riferimento per la formazione.
E’ altresì obbligatoria
altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte
dell’accordo ex art. 37 qualora quest’ultima derivi da disposizioni di legge
speciali rispetto alla previsione generale dell’art. 21 comma 2 (è ad esempio
il caso della formazione dei lavori in ambienti confinati obbligatoria anche
per i lavoratori autonomi).
Formazione di dirigenti
e preposti: rispetto a tali figure l’applicazione dell’accordo ex art. 37 è
facoltativa ma costituisce tuttavia un principio di prova in ordine al rispetto
delle previsioni normative. Il datore di lavoro può comunque ottemperare
all’obbligo di garantire “adeguata e specifica” formazione anche per mezzo di
attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai
contenuti dell’accordo ex art. 37
Formazione distinta da
quella prevista dai Titoli successivi al I: le linee applicative
ribadiscono un principio di ordine generale secondo cui la formazione sulla
base dell’accordo ex art. 37 del “testo unico” di salute e sicurezza esaurisce
l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro a meno che quest’ultimo non
sia tenuto a far frequentare corsi regolamentati da disposizioni aventi le
caratteristiche delle norme speciali contenuti nei titoli successivi al I o in
altre norme di legge che individuano percorsi formativi ad hoc. E’ il caso
della formazione ex art. 73 comma 5 del “testo unico” di salute e sicurezza
sulle attrezzature di lavoro, della formazione ex art. 136 comma 6 del “testo
unico” di salute e sicurezza per i montatori di ponteggi, della formazione di cui
all’art. 258 del “testo unico” di salute e sicurezza in relazione ai lavoratori
esposti o potenzialmente esposti ad amianto).
L’estensore delle linee
applicative chiarisce che non costituiscono norme speciali, a titolo
esemplificativo, quelle di cui all’art. 169 comma 1 lettera b) in materia di
movimentazione manuale dei carichi o di cui all’art. 177 comma 1 lettera b) in
materia di videoterminali dal momento che tali contenuti non sono stati
specificati dal legislatore e faranno parte della “formazione specifica” ex
art. 37.
Integrazione dei contenuti
con la valutazione del rischio: il documento ribadisce che il percorso
delineato dall’accordo è minimo e tuttavia sufficiente rispetto al dato
normativo salvo che non debba essere integrato sulla base della valutazione dei
rischi o nei casi previsti dalla legge (nel caso di introduzione di nuove
procedure di lavoro o nuove attrezzature).
Classificazione dei
lavoratori:qualora nelle aziende esistano soggetti esposti a diverse condizioni
di rischio si possono prevedere corsi di diversa durata avendo a riferimento la
valutazione del rischio tenendo conto delle attività concretamente svolte dai
soggetti medesimi.
Contratto di
somministrazione di lavoro:l’accordo ex art. 37 del “testo unico” di salute e
sicurezza ribadisce che somministratori e utilizzatori hanno facoltà di
regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di
legge specificando che essi possono “concordare che la formazione generale sia
a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico
dell’utilizzatore”.
Collaborazione degli
organismi paritetici alla formazione
Le linee applicative
ribadiscono l’importanza che il “testo unico” attribuisce agli organismi
paritetici costituiti nell’ambito di associazione di datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(art. 2 comma 1 lett. ee) d. lgs.
n. 81/08 e s.m.i.) firmatarie di un contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Un datore di lavoro che
richiede la collaborazione di tali organismi deve verificare che questi abbiano
tali caratteristiche. Qualora un datore scegliesse di dare mandato ad un ente
formatore, può richiedere a quest’ultimo di inviare, per suo conto, la
richiesta di collaborazione all’organismo paritetico.
L’estensore del documento
chiarisce che la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la
formazione necessariamente con gli organismi paritetici summenzionati, quanto
di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere la formazione al
fine di poter ricevere proposte al riguardo.
Tali organismi devono
svolgere l’attività di supporto sia nel territorio che nel settore di attività
del datore di lavoro. Il territorio di riferimento può essere individuato nella
provincia. Laddove il sistema di pariteticità non sia articolato a livello
provinciale ma sia presente a livello regionale, la collaborazione opererà a
tale livello. Qualora gli organismi non siano presenti né a livello provinciale
né regionale, il datore di lavoro si rivolgerà ad un organismo che opera ad un
livello superiore.
Nel caso di aziende con più
sedi ubicate in differenti contesti territoriali, l’organismo di riferimento
può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.
Il documento recante le
linee applicative puntualizza che il ministero del lavoro non accredita gli
organismi paritetici né riconosce capacità di rappresentanza in base a
protocolli o codici del ministero del lavoro stesso. Allo stesso modo non ha
alcuna valenza l’inoltro eventuale, al Ministero, di documentazione finalizzata
al citato accreditamento.
L’accordo ex art. 34
precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di
lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento
direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.
Pertanto gli organismi
paritetici debbono svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di
strutture formative proprio o almeno partecipate, senza poter procedere
all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell’intesa del
20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella gazzetta ufficiale
del 23 gennaio 2009. Inoltre gli organismi paritetici non possono procedere ad
alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti, la quale,
quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di
legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.
Per quanto riguarda la
richiesta di collaborazione agli organismi paritetici il documento chiarisce
che, qualora l’organismo risponda entro quindici giorni, il datore di lavoro
terrà conto della risposta senza che tuttavia ciò significhi che la formazione
debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la
risposta comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della
attività di formazione, né che le indicazioni debbano essere obbligatoriamente
seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
Tale indicazione non tiene
conto delle specificità del settore edile e limita il ruolo fondamentale degli
organismi paritetici riconosciuto dal “testo unico”, come ribadito anche dalle
stesse linee applicative. Come è noto, il comparto edile ha un sistema
paritetico consolidato e pienamente operativo a livello territoriale,
finanziato da un apposito contributo a carico delle imprese edili e finalizzato
ad erogare servizi alle imprese stesse, tra cui la formazione dei propri
lavoratori.
Formazione in modalità
e-learning
L’estensore delle linee
applicative ha fornito alcune specifiche sulla formazione e-learning.
Ha chiarito ad esempio
alcuni aspetti sulla figura del tutor che non deve garantire una costante
presenza quanto una disponibilità ad intervenire con modalità e tempi
predefiniti.
Inoltre
ha sottolineato la necessità di dare presenza di prove e verifica finale.
E’
stato comunque ribadito che tale tipologia di formazione è riferita a:
-
Accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche,
quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e
verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite.
-
Accordo ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la
formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della
formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si
aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per
lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.
In
ordine alla parte di formazione che si svolge via e-learning, va evidenziato
che non è consentito erogare la formazione per mezzo della semplice
trasmissione di lezioni “frontali” a distanza, ma devono essere riscontrabili
requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti)
in possesso di determinate caratteristiche.
Quanto,
infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica
finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la
verifica del completamento del percorso in modalità telematica, come consentito
per le verifiche intermedie, ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il
tramite della videoconferenza.
Disciplina
transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Le
linee applicative chiariscono che tutti i riferimenti all’entrata in vigore e
quelli alla pubblicazione degli accordi vanno sempre riferiti all’11 gennaio
2012, ossia alla data di pubblicazione degli accordi ex art. 34 e ex art. 37
del “testo unico”.
Limitatamente
ad una fase di prima applicazione, sono stati previsti degli esoneri dalla
frequenza dei corsi, qualora la frequenza, secondo le vecchie regole, sia
svolta per i datori entro e non oltre sei mesi dall’11 gennaio 2012 e per i
lavoratori, dirigenti e preposti, entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio
2012 e purché i corsi siano stati organizzati ed approvati “formalmente e documentalmente” prima dell’11 gennaio 2012.
L’evidenza
formale del corso si concretizza ad esempio in una richiesta di finanziamento o
di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma
puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o da un verbale di
riunione periodica. In tal modo non vengono penalizzati i datori che hanno
progettato e pianificato alla data dell’11 gennaio corsi di formazione,
investendo risorse o condivise con parti sociali e/o rappresentanze dei
lavoratori.
La
documentazione non necessita di data certa, ma il datore deve dimostrare che
tali corsi erano in fase avanzata di pianificazione e realizzazione.
Le linee
applicative chiariscono che il termine di riferimento per il completamento del
percorso formativo particolare ed aggiuntivo da preposto è di 18 mesi e non di
12 mesi come erroneamente indicato al punto 11 lettera a) ultimo periodo
dell’accordo ex art. 37.
Il
termine per il completamento del percorso formativo per i dirigenti che hanno
fatto in passato corsi secondo il DM 16 gennaio 1997 o secondo il modulo A per
ASPP/RSPP, è di 18 mesi, a meno di accordi aziendali. In tal caso il termine è
di 12 mesi a partire dall’11 gennaio 2011.
Per il
personale di nuova assunzione, l’avvio del corso per dirigente o preposto, deve
essere previsto anteriormente o contestualmente all’assunzione o adibizione a compiti di dirigente o preposto. Nel caso in
cui il datore non riesca a rispettare tali termini, evidenziandone le
motivazioni, completerà il percorso formativo entro 60 giorni dall’inizio
dell’attività lavorativa.
Tutta
la formazione pregressa, per essere riconosciuta, deve essere comprovata con
idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
In
difetto, i corsi devono essere svolti nel più breve tempo possibile nel
rispetto delle modalità di cui all’accordo ex art. 37 e quelli di dirigente e
preposto nel termine di 18 mesi.
Al fine
di fornire dei crediti formativi è opportuno che venga sempre rilasciata copia
degli attestati relativi alla formazione effettuata.
A
seguito dell’emanazione delle linee applicative, sono stati aggiornati gli
schemi a blocchi che l’Ance aveva realizzato a seguito della pubblicazione
degli accordi del 21 gennaio e che riassumono alcuni degli aspetti
summenzionati, quali la disciplina transitoria. Tali schemi sono riportati in
allegato.
Aggiornamento
della formazione
L’obbligo
di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per
mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento
(ossia nel quinquennio).
Anche
in quest’ultimo caso i cinque anni decorrono a partire dall’11 gennaio 2012 e
quindi sempre considerando il quinquennio successivo. Quindi la prossima
scadenza per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell’accordo,
sarà l’11 gennaio 2017.
Per i
soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per
il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento è quello della data
dell’effettivo completamento del corso.
Le
linee applicative specificano che si può ottemperare all’obbligo di
aggiornamento svolgendo una parte non superiore ad un terzo del percorso di
aggiornamento (pertanto 2 ore) per mezzo anche della partecipazione a convegni
e seminari purché trattino delle materie di cui ai punti 7 e 9 rispettivamente
dell’accordo ex art. 34 e dell’accordo ex art. 37 e che prevedano la verifica
finale di apprendimento.
Le
restanti 4 ore devono essere svolte secondo le modalità stabilite dagli
accordi.
Quanto
all’aggiornamento dei preposti, le 6 ore quinquennali (che comprendono le 6 ore
di aggiornamento quali lavoratori) devono essere svolte avendo riguardo ai
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In
riferimento alla formazione del preposto, la formazione particolare ed
aggiuntiva costituisce credito formativo permanente fino a quando la posizione
del preposto rimane analoga nell’ambito dell’organizzazione di riferimento. Il
credito viene meno se la posizione del preposto muta e in tal caso deve
svolgere la formazione particolare ed aggiuntiva, legata al ruolo svolto in
azienda, come preposto.
In
riferimento al datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP le linee applicative
chiariscono che, in caso di nuova attività, è tenuto a completare il percorso
formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività.
La
formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Per
quanto riguarda la formazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e degli addetti (di seguito RSPP e ASPP), con l’accordo sancito in
conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006 era stata stabilita la data del 14
febbraio 2012 come data entro la quale tali soggetti che beneficiavano
dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla base dei crediti professionali
pregressi dovevano completare l’aggiornamento del corso. Ad oggi molti
ASPP/RSPP non sono riusciti a completare l’aggiornamento entro tale data.
Per
questi RSPP/ASPP (e per quelli che in futuro non dovessero riuscire a
completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti) l’estensore delle linee
applicative chiarisce che è sospesa l’operatività e quindi non sono in grado di
esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento
per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il
completamento dell’aggiornamento consente di riacquisire la fruibilità del
credito relativo al modulo B (si ricorda che il modulo A e C costituiscono
credito formativo permanente) consentendo ad ASPP/RSPP di recuperare tale
operatività.
Decorrenza
dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo
32 del d. lgs. n. 81/2008
Per i
soggetti esonerati dal frequentare il modulo B ai sensi dell’art. 32 comma 5
del d. lgs. n. 81/08[1] l’obbligo di aggiornamento
decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso ossia il 15 maggio 2008 e
pertanto il percorso andrà concluso entro il 15 maggio 2013.
La
decorrenza del quinquennio entro cui terminare l’aggiornamento nel caso di
conseguimento di laurea di cui al comma 5 dell’art. 32 viene considerata a
partire dalla data di conseguimento della laurea.
Note:
[1]
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2
aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai
sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitarioLa stessa Inps nazionale ai sensi della
normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui
al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.