SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - MODALITA’ OPERATIVE -
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 23/2012
Come noto dal 23 maggio
2012. è operativo il D.M. 11 aprile 2011 sulle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro.
Al riguardo il Ministero
del Lavoro ha emanato la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 che riporta alcuni
chiarimenti in merito alle nuove procedure.
La circolare si articola in
dieci punti, come di seguito riportato.
1. Richiesta di verifica
periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con
differimento dei termini temporali
La Circolare chiarisce che, allo scopo di
semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla
prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può scegliere di fare
una richiesta cumulativa di più attrezzature, aventi scadenze diverse,
indicando per ciascuna di esse la data effettiva di richiesta di verifica,
indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad
essa successiva.
In tal caso, i termini
temporali dei 30 giorni in cui il soggetto titolare della funzione o il
soggetto abilitato devono intervenire saranno riferiti alle date effettive di
richiesta di verifica; in assenza di data effettiva vale, per ciascuna
attrezzatura, la data di comunicazione della richiesta cumulativa.
L’ASL dovrà comunicare al
datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della
richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto ad
effettuare la verifica direttamente o mediante soggetto abilitato, nei 30
giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.
Anche nel caso di richiesta
di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di
lavoro, il datore di lavoro può espressamente indicare una data effettiva di
richiesta di verifica da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data
riportata nella comunicazione di richiesta di verifica dell’attrezzatura.
2. Applicabilità
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 con riferimento
alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
La Circolare chiarisce che
le attività dei soggetti titolari della funzione e dei soggetti abilitati sono
da intendersi come “servizi di natura intellettuale”, pertanto il datore di
lavoro non è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI di cui all’art. 26
comma 3 del D.Lgs. 81/08.
3. Attrezzature di
lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
Nel caso di attrezzature
noleggiate senza operatore o concesse in uso, il Ministero chiarisce che, fermo
restando gli obblighi del datore di lavoro di effettuare le verifiche, la
richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal
concedente in uso.
4. Generatori di calore
alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione
atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi GPL
La Circolare specifica che
tali attrezzature, se non necessarie all’attuazione di un processo produttivo,
non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M.
11.04.2011.
Pertanto:
a) alle centrali termiche
non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, come quelle installate
nei condomini, non si applica il D.M. 11.04.2011, ma si continua ad applicare
il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non
asserviti a processi produttivi, come quelli ad uso domestico, non si applica
il D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M.
01.12.2004 n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005,
nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
5. Sistemi di
movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
Il Ministero specifica che
tali sistemi, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri
elettrici a uno o più funi”, sono esclusi dal campo di applicazione dell’art.
71 comma 11 del D.Lgs. 81/08. Resta fermo che il
datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui ai commi 4 e 8
dell’art. 71 del citato D.Lgs. 81/08.
6. Ponti sollevatori per
veicoli
I ponti sollevatori per
veicoli, non rispondendo alla definizione di apparecchi di sollevamento ai
sensi della norma UNI ISO 4306-1, non rientrano, a parere del Ministero,
nell’ambito di applicazione del D.M. 11 aprile 2011.
7. Carrelli commissionatori
Chiarisce la circolare che
tali carrelli, definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad
operazioni di picking ossia di prelievo e deposito
manuale di merce da scaffalature, non rientrano tra le attrezzature di cui
all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
Qualora il fabbricante del
carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura
per svolgere un lavoro in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione,
manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili), il carrello in
tal caso rientrerà tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche,
come ponte mobile sviluppabile.
8. Attrezzature di
lavoro soggette a periodi di inattività
Il Ministero, in merito
alle attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività, quali quelle
edili che possono essere soggette a smontaggio e deposito, evidenzia che la
periodicità delle verifiche periodiche non si interrompe durante l’inattività
dell’attrezzatura. Pertanto, qualora durante il periodo di inattività trascorrano
i termini previsti dall’Allegato VII del D.Lgs.
81/08, alla riattivazione dell’attrezzatura il datore di lavoro dovrà
richiedere la verifica prima del suo riutilizzo.
Si ricorda che la verifica
periodica successiva alla prima viene effettuata dal soggetto titolare della
funzione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
9. Spostamento delle
attrezzature di lavoro
Nel caso in cui una
attrezzatura di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs.
81/08 debba essere spostata mentre si è ancora in attesa di verifica, il datore
di lavoro dovrà comunicare lo spostamento al soggetto titolare della funzione
presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare la
nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio
ove si utilizzerà la stessa attrezzatura.
Per quanto riguarda le
attrezzature in pressione, tali indicazioni sono valide compatibilmente con le
disposizioni in materia di certificazione e messa in servizio previste dalla
normativa vigente.
10. Raccordo con la
disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro
a. Per le attrezzature di
lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs.
81/2008, fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e
marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito:
1. In caso di piattaforme autosollevanti su colonne, di carrelli semoventi a braccio
telescopico, di ascensori e montacarichi da cantiere, di idroestrattori a forza
centrifuga già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011,
il datore di lavoro, decorsi i termini di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 dalla data di messa in servizio, deve
richiedere la prima verifica all’INAIL. Tale richiesta costituisce adempimento
dell’obbligo di comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della banca
dati e l’assegnazione del numero di matricola.
2. In caso di attrezzature
già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche prima dell’entrata in
vigore del D.M. 11.04.2011 per le quali il datore di lavoro aveva già
comunicato la messa in servizio all’INAIL, si può verificare che:
a) Attrezzature con
libretto delle verifiche già redatto da INAIL ex ISPESL secondo circolare M.I.C.A.
162054/1997:
L’attrezzatura verrà
sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze
previste dall’Allegato VII in assenza di scheda identificativa.
b) Attrezzature già
sottoposte a verifiche in assenza del libretto secondo circolare M.I.C.A. 162054/1997:
L’attrezzatura continuerà
ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza
di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. In assenza di numero di
matricola l’Inail, nel più breve tempo possibile, lo trasmetterà a datore di
lavoro ed ASL.
3. In caso di ponteggi
sospesi motorizzati di cui al D.M. 04.03.1982 già soggetti a verifiche
periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs.
81/08. per i quali il datore di lavoro avesse già comunicato la messa in
servizio al Ministero del Lavoro si può verificare che:
a) Presenza di prima delle
verifiche periodiche effettuata da Ministero del Lavoro e di libretto secondo
Circolare MLPS 9/2001:
L’attrezzatura verrà
sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste
dall’Allegato VII.
b) Assenza della prima
delle verifiche periodiche e del libretto:
L’attrezzatura verrà
sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le disposizioni di cui
al D.M. 11.04.2011.
b. Per le attrezzature di
lavoro, riportate nell’allegato VII del D.Lgs.
81/2008, fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si
procederà secondo le modalità indicate di seguito.
In caso di attrezzature già
assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche prima dell’entrata in
vigore del D.M. 11.04.2011 per le quali il datore di lavoro aveva già
comunicato la messa in servizio all’INAIL e non marcate CE, che non abbiano
subito modifiche sostanziali tali da richiedere nuova marcatura CE, rimangono
soggette al previgente regime omologativo.
Al termine dell’iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall’Inail, si
procederà con le verifiche periodiche successive alla prima.
In caso di ponteggi sospesi
motorizzati di cui al D.M. 04.03.1982 non marcati CE e che non abbiano subito
modifiche sostanziali tali da richiedere nuova marcatura CE, già soggetti a
verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. 81/08, per i quali il datore di lavoro avesse già
comunicato la messa in servizio al Ministero del Lavoro, rimangono soggette al
previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo le attrezzature saranno
sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature di lavoro
messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura
CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle
verifiche periodiche successive alla prima.