INAIL - RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA - DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2012 - DECRETO
MINISTERIALE 22 MAGGIO 2012
Con Decreto 22 maggio 2012,
il Ministro del Lavoro ha rivalutato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la retribuzione
di riferimento per la liquidazione delle rendite per infortunio sul lavoro e
malattia professionale.
Facendo riferimento al
menzionato decreto, l’Inail ha provveduto, con circolare n. 42 del 5 settembre
2012, ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile e le retribuzioni
convenzionali indicati dalla precedente circolare n. 16 del 27 marzo 2012,
limitatamente ai valori correlati al minimale ed al massimale di rendita.
Quindi la nuova
retribuzione media giornaliera di riferimento per la liquidazione delle rendite
è, quindi, pari a € 73,88.
Ne consegue che, a far data
dal 1° gennaio 2012, i nuovi importi del minimale e del massimale della
retribuzione annua per la liquidazione delle rendite sono pari,
rispettivamente, a € 15.514,80 ed a € 28.813,20. I limiti retributivi annui
minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita si ottengono, ai
sensi dell’art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, moltiplicando per 300 la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%
per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale.
In particolare,
l’aggiornamento ha interessato le retribuzioni convenzionali giornaliere e
mensili applicabili, dal 1° gennaio 2012, agli allievi dei corsi di formazione
professionale ed ai soggetti in tirocini formativi (€ 51,72 ed € 1.292,90),
nonché ai lavoratori d’area dirigenziale (€ 96,04 ed € 2.401,10).
Si ricorda che per i
soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale annua (pari al minimale
di rendita per gli allievi dei corsi formativi e i tirocinanti ed al massimale
di rendita per i dirigenti) deve considerarsi frazionabile in 300 giorni
lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni
di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al
limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni.
Relativamente ai lavoratori
“parasubordinati”, nei cui confronti il versamento del premio assicurativo va
effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei
limiti minimo e massimo per la liquidazione delle rendite, la circolare in
esame indica in € 1.292,90 ed € 2.401,10, rispettivamente, il minimale ed il
massimale mensile di retribuzione imponibile da considerare a far data dal 1°
gennaio 2012. Si applica, in questo caso, il criterio della retribuzione
convenzionale annua frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o
le frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.