INPS - GESTIONE SEPARATA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - RICONOSCIMENTO - CIRCOLARE N. 114/2012

 

Con circolare n. 114 del 18 settembre 2012, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa.

Nello specifico, l’Istituto, sulla scorta del parere espresso dal Ministero del Lavoro, rende noto che, in presenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti a tale Gestione, che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione – così come previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 (Cfr. la nostra circolare n. 619 su “l’Informazione” n. 41 del 9.11.2007) - anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.

Al riguardo, l’Inps precisa inoltre che:

-  il diritto all’assegno per il nucleo deve essere riconosciuto in tutti i casi in cui sussiste il diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità;

-  in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.

La circolare in commento segnala altresì che, per i periodi di congedo di cui trattasi, ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare e per la misura dello stesso, deve tenersi conto del fatto che l’accredito della contribuzione figurativa, in coerenza con le modalità di attribuzione della contribuzione tipiche della Gestione separata, segue il principio di cassa.

Pertanto, ad avviso dell’Istituto, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con copertura figurativa, nonché di congedo parentale con medesima contribuzione, gli iscritti alla Gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa, secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1995 (“principio di cassa”).

In virtù del citato principio, l’Inps sottolinea infine che, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella Gestione separata decorre dal mese di gennaio anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.

Da ultimo, la circolare in esame fa presente che le Sedi dell’Istituto procederanno al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, per situazioni pregresse nei limiti della prescrizione quinquennale e, comunque, non oltre il 7 novembre 2007, data di entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale 12 luglio 2007.