INPS - GESTIONE SEPARATA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - RICONOSCIMENTO
- CIRCOLARE N. 114/2012
Con circolare n. 114 del 18
settembre 2012, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del
diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione
separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per i
periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla
contribuzione figurativa.
Nello specifico,
l’Istituto, sulla scorta del parere espresso dal Ministero del Lavoro, rende
noto che, in presenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa
sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la
Gestione separata, per gli iscritti a tale Gestione, che non risultino iscritti
ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura
figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità
è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione – così come
previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 (Cfr. la nostra
circolare n. 619 su “l’Informazione” n. 41 del 9.11.2007) - anche ai fini
dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Al riguardo, l’Inps precisa
inoltre che:
- il diritto all’assegno per il nucleo deve
essere riconosciuto in tutti i casi in cui sussiste il diritto alla copertura
figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario
e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e
affidamento), sia che si tratti di congedo di paternità;
- in presenza dei requisiti richiesti dalla
normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle
ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.
La circolare in commento
segnala altresì che, per i periodi di congedo di cui trattasi, ai fini
dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare e per la misura dello
stesso, deve tenersi conto del fatto che l’accredito della contribuzione
figurativa, in coerenza con le modalità di attribuzione della contribuzione
tipiche della Gestione separata, segue il principio di cassa.
Pertanto, ad avviso
dell’Istituto, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di
settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con
copertura figurativa, nonché di congedo parentale con medesima contribuzione,
gli iscritti alla Gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo
familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa,
secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1995
(“principio di cassa”).
In virtù del citato
principio, l’Inps sottolinea infine che, salvo il caso di prima iscrizione,
l’accredito dei contributi nella Gestione separata decorre dal mese di gennaio
anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da
contribuzione presso un’altra gestione.
Da ultimo, la circolare in
esame fa presente che le Sedi dell’Istituto procederanno al pagamento
dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, per
situazioni pregresse nei limiti della prescrizione quinquennale e, comunque,
non oltre il 7 novembre 2007, data di entrata in vigore del citato Decreto
Ministeriale 12 luglio 2007.