INPS - REGIMI NAZIONALI DI
SICUREZZA SOCIALE -REGOLAMENTO UE N. 465/2012 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE - CIRCOLARE N. 115/2012
Con circolare n. 115 del 19
settembre 2012, L’Inps ha fornito istruzioni circa le modifiche introdotte in
tema di legislazione applicabile dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 149/4 dell’8 giugno 2012 ed entrato in
vigore il 28 giugno 2012.
Nel riprodurre il testo
della menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito i principali
contenuti.
Legislazione applicabile
nel caso di esercizio di una attività subordinata in due o più stati membri.
L’art. 13, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, prevedeva, nel caso di
svolgimento di attività lavorativa subordinata in due o più Stati membri alle
dipendenze di più imprese o datori di lavoro, l’applicabilità della legislazione
dello Stato membro di residenza del lavoratore, a prescindere dall’esercizio o
meno di una “parte sostanziale” dell’attività nel predetto Stato.
A seguito della modifica
apportata a tale disposizione dall’art. 1, punto 5), del Regolamento (UE) n. 465/2012,
la persona che esercita abitualmente una attività subordinata in due o più
Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se
esercita una “parte sostanziale” della sua attività in tale Stato.
Quanto sopra evidenziato,
l’Inps ricorda che, laddove la suddetta persona non eserciti una “parte
sostanziale” della sua attività nello Stato di residenza, ai sensi del
paragrafo 1, lettera b), del citato art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004,
la legislazione applicabile viene così determinata:
• se la persona è alle dipendenze di un’impresa
o di un datore di lavoro, si applica la legislazione dello Stato membro in cui
l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio
domicilio;
- se la persona è alle
dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede
legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro, si applica la
legislazione di tale Stato;
- se la persona è alle
dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede
legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro
in cui la persona risiede, si applica la legislazione dello Stato membro
diverso dallo Stato membro in cui la persona risiede;
- se la persona è alle
dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno
la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo
Stato membro in cui detta persona risiede, si applica la legislazione dello
Stato membro di residenza della persona.
L’Istituto rimarca inoltre
che, per quanto riguarda l’individuazione della sede legale o del domicilio
dell’impresa o del datore di lavoro, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni sopra richiamate, il paragrafo 5-bis), inserito nell’art. 14 del
Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, dall’art. 2, punto 2),
lettera b), del Regolamento (UE) n. 465/2012, precisa che ai fini
dell’applicazione del Titolo II del Regolamento di base, per “sede legale o
domicilio” si intende “la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le
decisione essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua
amministrazione centrale”.
La circolare in esame fa
inoltre presente che l’art. 2, punto 2), del Regolamento (UE) n. 465/2012:
- alla lettera a), ha sostituito
il paragrafo 5) dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009, stabilendo che,
ai fini dell’applicazione dell’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento di base,
per persona che “esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più
Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi
alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese
o vari datori di lavoro, una o più attività distinte in due o più Stati membri;
- alla lettera b), ha
inserito, nell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009, il punto 5-ter),
secondo il quale le attività marginali non sono considerate ai fini della
determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento di base.
Il punto 3) dell’art. 2 del
nuovo Regolamento è altresì intervenuto sull’art. 15, paragrafo 1, del
Regolamento n. 987/2009.
Tale norma, concernente le
procedure per l’applicazione di specifiche disposizioni in materia di
legislazione applicabile, prevede che, nelle ipotesi di esercizio di
un’attività in uno Stato membro diverso da quello competente a norma del Titolo
II del Regolamento (CE) n. 883/2004, il datore di lavoro, o (per la persona che
non esercita un’attività subordinata) l’interessato, deve informare, se
possibile preventivamente, l’Istituzione competente dello Stato cui la
legislazione è applicabile.
La modifica apportata dal
Regolamento (UE) n. 465/2012 riguarda la seconda parte del paragrafo 1, cioè
quella relativa agli adempimenti dell’Istituzione competente in materia di
comunicazione delle informazioni alle persone e alle istituzioni interessate.
In particolare, viene
stabilito che la predetta Istituzione rilascia alla persona interessata
l’attestato di cui all’art. 19, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione, e senza
indugio rende disponibile, all’Istituzione designata dall’Autorità competente
dello Stato membro in cui è svolta l’attività, le informazioni relative alla
legislazione.
In merito alle modalità
procedurali per l’applicazione delle disposizioni sopra citate, l’Inps
sottolinea che, per quanto non diversamente specificato dalla circolare in
commento, continuano a valere le istruzioni fornite nella circolare n. 83 del
1° luglio 2010 (Cfr. la nostra circolare n. 419 su “l’Informazione” n. 28 del
16.7.2010).
Determinazione
provvisoria della legislazione applicabile
Per effetto delle modifiche
apportate dall’art. 2, punto 1), del Regolamento (UE) n. 465/2012, al paragrafo
1, lettere b) e c), del Regolamento (CE) n. 987/2009, in caso di divergenza di
punti di vista fra le Istituzioni o le Autorità di due o più Stati membri
sull’identificazione della legislazione applicabile, la persona interessata è
soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri,
determinata secondo i seguenti criteri:
- se la persona interessata
esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge
parte della sua o delle sue attività nello Stato membro di residenza, si
applica la legislazione dello Stato membro di residenza;
- se la persona interessata
non esercita alcuna attività subordinata o autonoma, si applica la legislazione
dello Stato membro di residenza;
- in tutti gli altri casi,
se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri, si applica
la legislazione dello Stato membro al quale è stata inoltrata per prima la
richiesta.
Disposizioni transitorie
per l’applicazione del regolamento (ue) n. 465/2012
L’art. 1, punto 11), del
Regolamento (UE) n. 465/2012, inserisce nel Regolamento (CE) n. 883/2004, l’art.
87-bis, ai sensi del quale, per tutti i casi in cui, alla data del 28 giugno
2012, sia stata già determinata la legislazione da applicare sulla base delle
previgenti disposizioni, il nuovo Regolamento non produce effetti.
Di conseguenza, osserva
l’Inps, qualora restino invariate tutte le condizioni che hanno concorso a
determinare la legislazione applicabile secondo la normativa in vigore prima
della suddetta data, la decisione in merito alla legislazione da applicare non
subisce variazioni. In ogni caso, tale legislazione potrà essere mantenuta
invariata per non più di dieci anni.
Tuttavia, la persona
interessata, o il datore di lavoro, può decidere di non avvalersi del periodo
transitorio, presentando, a questo fine, all’Istituzione competente dello Stato
membro di residenza, una domanda per chiedere l’applicazione delle nuove
disposizioni.
Se la richiesta viene
presentata entro il 29 settembre 2012, gli effetti della stessa decorrono dal
28 giugno 2012.
Nell’ipotesi in cui,
invece, la richiesta di applicazione delle nuove disposizioni venga presentata
dal 30 settembre 2012 in poi, la persona è soggetta alla legislazione dello
Stato membro individuata in base alla nuova normativa dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Applicabilità del
regolamento (ue) n. 465/2012 ai paesi SEE e alla
Svizzera
Il Regolamento (UE) n.
465/2012 è immediatamente applicabile ai ventisette Stati membri dell’Unione
europea. Non si applica invece:
- ai tre Paesi che hanno
aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda,
Liechtenstein, Norvegia;
- alla Svizzera, alla quale
la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal
1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e
gli Stati dell’Unione europea.
Il nuovo Regolamento potrà
essere esteso anche a tali Stati solo in seguito all’adozione della Decisione
di rito da parte dei Comitati misti, come previsto dall’Accordo SEE e
dall’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione
svizzera.