INPS - REGIMI NAZIONALI DI SICUREZZA SOCIALE -REGOLAMENTO UE N. 465/2012 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE - CIRCOLARE N. 115/2012

 

Con circolare n. 115 del 19 settembre 2012, L’Inps ha fornito istruzioni circa le modifiche introdotte in tema di legislazione applicabile dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 149/4 dell’8 giugno 2012 ed entrato in vigore il 28 giugno 2012.

Nel riprodurre il testo della menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti.

 

Legislazione applicabile nel caso di esercizio di una attività subordinata in due o più stati membri.

L’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, prevedeva, nel caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata in due o più Stati membri alle dipendenze di più imprese o datori di lavoro, l’applicabilità della legislazione dello Stato membro di residenza del lavoratore, a prescindere dall’esercizio o meno di una “parte sostanziale” dell’attività nel predetto Stato.

A seguito della modifica apportata a tale disposizione dall’art. 1, punto 5), del Regolamento (UE) n. 465/2012, la persona che esercita abitualmente una attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una “parte sostanziale” della sua attività in tale Stato.

Quanto sopra evidenziato, l’Inps ricorda che, laddove la suddetta persona non eserciti una “parte sostanziale” della sua attività nello Stato di residenza, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del citato art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la legislazione applicabile viene così determinata:

  se la persona è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro, si applica la legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio;

- se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro, si applica la legislazione di tale Stato;

- se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro in cui la persona risiede, si applica la legislazione dello Stato membro diverso dallo Stato membro in cui la persona risiede;

- se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui detta persona risiede, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza della persona.

L’Istituto rimarca inoltre che, per quanto riguarda l’individuazione della sede legale o del domicilio dell’impresa o del datore di lavoro, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate, il paragrafo 5-bis), inserito nell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, dall’art. 2, punto 2), lettera b), del Regolamento (UE) n. 465/2012, precisa che ai fini dell’applicazione del Titolo II del Regolamento di base, per “sede legale o domicilio” si intende “la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisione essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale”.

La circolare in esame fa inoltre presente che l’art. 2, punto 2), del Regolamento (UE) n. 465/2012:

- alla lettera a), ha sostituito il paragrafo 5) dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009, stabilendo che, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento di base, per persona che “esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro, una o più attività distinte in due o più Stati membri;

- alla lettera b), ha inserito, nell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009, il punto 5-ter), secondo il quale le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di base.

Il punto 3) dell’art. 2 del nuovo Regolamento è altresì intervenuto sull’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento n. 987/2009.

Tale norma, concernente le procedure per l’applicazione di specifiche disposizioni in materia di legislazione applicabile, prevede che, nelle ipotesi di esercizio di un’attività in uno Stato membro diverso da quello competente a norma del Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004, il datore di lavoro, o (per la persona che non esercita un’attività subordinata) l’interessato, deve informare, se possibile preventivamente, l’Istituzione competente dello Stato cui la legislazione è applicabile.

La modifica apportata dal Regolamento (UE) n. 465/2012 riguarda la seconda parte del paragrafo 1, cioè quella relativa agli adempimenti dell’Istituzione competente in materia di comunicazione delle informazioni alle persone e alle istituzioni interessate.

In particolare, viene stabilito che la predetta Istituzione rilascia alla persona interessata l’attestato di cui all’art. 19, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione, e senza indugio rende disponibile, all’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività, le informazioni relative alla legislazione.

In merito alle modalità procedurali per l’applicazione delle disposizioni sopra citate, l’Inps sottolinea che, per quanto non diversamente specificato dalla circolare in commento, continuano a valere le istruzioni fornite nella circolare n. 83 del 1° luglio 2010 (Cfr. la nostra circolare n. 419 su “l’Informazione” n. 28 del 16.7.2010).

 

Determinazione provvisoria della legislazione applicabile

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, punto 1), del Regolamento (UE) n. 465/2012, al paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (CE) n. 987/2009, in caso di divergenza di punti di vista fra le Istituzioni o le Autorità di due o più Stati membri sull’identificazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, determinata secondo i seguenti criteri:

- se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza;

- se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza;

- in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri, si applica la legislazione dello Stato membro al quale è stata inoltrata per prima la richiesta.

 

Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (ue) n. 465/2012

L’art. 1, punto 11), del Regolamento (UE) n. 465/2012, inserisce nel Regolamento (CE) n. 883/2004, l’art. 87-bis, ai sensi del quale, per tutti i casi in cui, alla data del 28 giugno 2012, sia stata già determinata la legislazione da applicare sulla base delle previgenti disposizioni, il nuovo Regolamento non produce effetti.

Di conseguenza, osserva l’Inps, qualora restino invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione applicabile secondo la normativa in vigore prima della suddetta data, la decisione in merito alla legislazione da applicare non subisce variazioni. In ogni caso, tale legislazione potrà essere mantenuta invariata per non più di dieci anni.

Tuttavia, la persona interessata, o il datore di lavoro, può decidere di non avvalersi del periodo transitorio, presentando, a questo fine, all’Istituzione competente dello Stato membro di residenza, una domanda per chiedere l’applicazione delle nuove disposizioni.

Se la richiesta viene presentata entro il 29 settembre 2012, gli effetti della stessa decorrono dal 28 giugno 2012.

Nell’ipotesi in cui, invece, la richiesta di applicazione delle nuove disposizioni venga presentata dal 30 settembre 2012 in poi, la persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro individuata in base alla nuova normativa dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Applicabilità del regolamento (ue) n. 465/2012 ai paesi SEE e alla Svizzera

Il Regolamento (UE) n. 465/2012 è immediatamente applicabile ai ventisette Stati membri dell’Unione europea. Non si applica invece:

- ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

- alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea.

Il nuovo Regolamento potrà essere esteso anche a tali Stati solo in seguito all’adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti, come previsto dall’Accordo SEE e dall’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera.