INPS - INTERESSI DI MORA PER
RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE DEL 17 LUGLIO 2012 - CIRCOLARE ISTITUTO N. 112/2012
Con circolare n. 112/2012,
l’Inps ha segnalato che, a decorrere dallo scorso 1° ottobre 2012, il tasso
degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto
massimo delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni
contributive, è stato ridotto dal 5,0243 % e fissato nella misura del 4,5504% in
ragione d’anno.
L’art. 30 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito
dall’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede
l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, a partire dalla data di notifica della cartella e sino alla
data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi.
A seguito di quanto
disposto dalle norme relative all’individuazione della competenza ad adottare
gli atti della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 4, 14 e 16 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura del citato interesse di
mora viene fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’Istituto informa inoltre
che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure
indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di
morosità e di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale
versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di
mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602/1973.
Pertanto, anche per questa
fattispecie trova applicazione, a partire dal 1° ottobre 2012, la nuova misura
dell’interesse di mora.