INPS - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - COORDINAMENTO DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNITARI - CIRCOLARE
N. 104/2012
L’Inps con circolare n. 104
del 6 agosto 2012, che si pubblica in calce alla presente nota, ha fornito
chiarimenti in merito al coordinamento delle disposizioni contenute nei
Regolamenti (CE) con la normativa nazionale in materia di assegni al nucleo
familiare
In particolare sono stai
esaminate le disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) n. 883/2004 del 29
aprile 2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre
2009, e nel Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009,
con la normativa nazionale in materia di assegni al nucleo familiare.
In via preliminare,
l’Istituto ricorda che le disposizioni dei citati regolamenti comunitari,
destinate alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non
sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono, nei casi in cui
potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le
modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione.
Ciò premesso, la circolare
in discorso fornisce precisazioni in tema di:
- applicazione del criterio
della convivenza per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo
familiare nel caso di genitori naturali, coordinato con l’art. 1, Punto 3), del
Regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale, laddove, secondo la
legislazione applicabile, una persona sia considerata familiare o componente il
nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il
pensionato, si intende soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente
a carico della persona assicurata o del pensionato;
- coordinamento del
criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del trattamento di
famiglia nel caso di genitori separati o divorziati ovvero di genitori
naturali, con l’art. 68, Paragrafo 1), lettera b) i), del Regolamento (CE) n.
883/2004, che impone il rispetto di una regola di priorità nelle ipotesi di
cumulo di diritti derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa in due
Stati membri diversi;
- applicazione, nel caso di
figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore
naturale convivente con i figli non sia titolare di una propria posizione
tutelata, dell’art. 60, Paragrafo 1), del Regolamento (CE) n. 987/2009, a norma
del quale “qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto,
l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile
tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro
genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli”.
Inps
Roma, 6 agostp
2012
Circolare n. 104
Oggetto: Coordinamento delle norme
previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al
nucleo familiare
Sommario: ...omissis....
Premessa
L’entrata in vigore del Regolamento
CE n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del
16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16
settembre2009, ha comportato da parte dei Paesi aderenti all’Unione Europea il
rispetto di più organiche regole di priorità per la determinazione delle
legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria,
al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, prevedendo
dettagliatamente quali siano le procedure da seguire nel caso in cui una
domanda di prestazione sia presentata all’istituzione che deve applicare la
legislazione in via prioritaria oppure quelle da seguire nel caso in cui una
domanda sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in
via sussidiaria. Pertanto, nel ricordare che le disposizioni dei nuovi
regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di
sicurezza sociale, destinate alle persone che esercitano il diritto di libera
circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono, nei
casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i
criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro
applicazione, si forniscono alle Sedi le seguenti precisazioni in merito alla
corretta applicazione delle stesse.
1) Applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall’art. 1, punto 3)
del regolamento (CE) n. 883/2004, per l’attribuzione del diritto agli assegni
al nucleo familiare nel caso di genitori naturali.
L’attuale quadro normativo
italiano prevede che, in assenza di un formale provvedimento giudiziario che
stabilisca l’affidamento della prole, nel caso in cui il diritto possa essere
attribuito ad entrambi i genitori, la percezione del trattamento di famiglia
spetti al genitore convivente con la stessa (art. 30, comma 3, dlgs. n. 198/2006).
In particolare, nel caso di
genitori naturali, per poter attribuire il diritto alla percezione del
trattamento di famiglia per i figli, sia in virtù di un proprio rapporto di
lavoro, che dia diretto accesso alla fruizione della prestazione previdenziale,
sia in virtù del rapporto di lavoro dell’altro genitore (circolare n. 36/2008),
ci si è sempre basati sull’applicazione del criterio della convivenza con la
prole. In tutti i casi in cui, invece, la prole non conviva con i genitori, ma
sia stata affidata dagli stessi, in assenza di formale provvedimento, alle cure
di terzi, l’attribuzione del diritto alla percezione del trattamento di
famiglia rimane di difficile attribuzione, risultando impossibile, in assenza
di formale previsione di legge, l’individuazione dell’esatto nucleo familiare
destinatario della prestazione.
Tali disposizioni interne
necessitano, però, di un coordinamento con quanto previsto dalle norme
comunitarie. L’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, infatti,
recita: “qualora, secondo la legislazione applicabile, una persona sia
considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive
con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale
condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata
o del pensionato”.
Pertanto, poiché i
regolamenti comunitari prevalgono ed integrano la normativa nazionale, al fine
di definire con maggior chiarezza il diritto alla percezione del trattamento di
famiglia è stato stabilito, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro, che, in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza
con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme,
sarà possibile procedere all’erogazione della prestazione familiare al genitore
che abbia “sostanzialmente a carico” il figlio naturale, dietro presentazione,
da parte del richiedente, di una dichiarazione di:
non autosufficienza
economica del figlio naturale che, in analogia con le disposizioni regolanti
gli assegni familiari, è ritenuta sussistente nei casi in cui i redditi di
quest’ultimo non risultino eccedenti una somma pari al trattamento minimo di pensione
maggiorato del 30% (art. 6 del D.P.R. 30/05/1955 n. 797 e successive
modifiche);
mantenimento abituale del
figlio naturale da parte del genitore.
Si sottolinea che
l’erogazione della prestazione a seguito della dichiarazione di non
autosufficienza economica di figli da parte del genitore naturale costituisce
caso residuale e, pertanto, la disposizione di cui sopra potrà essere applicata
solo ai casi in cui non sia possibile attribuire il diritto ai trattamenti di
famiglia sulla base della convivenza.
In sintesi, quando la prole
sia stata affidata, in assenza di formale provvedimento delle competenti
autorità, alle cure di terzi, non aventi autonomo diritto al trattamento di
famiglia per la stessa, non autosufficiente economicamente, ed uno solo dei
genitori naturali abbia accesso al trattamento di famiglia sulla base di un
proprio rapporto di lavoro, potrà essere erogata la prestazione a quest’ultimo.
Nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il
mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perché
entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, si
procederà all’erogazione della prestazione facendo riferimento al primo di essi
che presenti domanda.
Inoltre, si precisa che la
disposizione di cui sopra dovrà essere applicata non solo alle situazioni
familiari intracomunitarie, ma anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti
risiedano in Italia. Infatti, anche se il regolamento n. 883/2004 opera come
mero coordinamento a livello comunitario delle singole discipline previdenziali
dei Paesi membri, la norma di cui all’art. 1, punto 3) fornisce una vera e
propria interpretazione allargata del concetto giuridico di convivenza
nell’ambito previdenziale comunitario.
In tal senso, tale
disposizione integra, a tutti gli effetti, le norme nazionali in materia di
trattamenti di famiglia che prevedano, per l’attribuzione del diritto quale conditio sine qua non, il
requisito della convivenza: di conseguenza, ogni qualvolta la condizione della
convivenza non si verifichi nei fatti, la stessa si dovrà considerare
soddisfatta se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona
assicurata o del pensionato secondo i criteri sopra precisati, a prescindere
dalla residenza italiana o comunitaria dei familiari coinvolti.
Si chiarisce, infine, che
l’erogazione della prestazione in tali situazioni rimane soggetta ad
autorizzazione da parte dell’Istituto e che, data la variabilità della
situazione per la quale è concessa, la stessa dovrà avere durata annuale.
2) Coordinamento del
criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del trattamento di
famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con
l’art. 68, paragrafo 1, lett. b) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004.
Come è noto, a seguito
dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 211, L. n. 151 del 1975, nel
quale è disposto che: “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni
caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia
diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro
coniuge”, il Consiglio di Amministrazione dell’Inps, con deliberazione n. 153
del 19/11/1976, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari,
ha adottato alcuni criteri applicativi. Fra gli altri, è stabilito che, ove il
coniuge affidatario presti attività lavorativa ovvero sia disoccupato o
pensionato, non può far valere il proprio diritto all’assegno in connessione
con il rapporto tutelato dell’altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta
possa consentire un trattamento migliore (circolare n. 85 del 1977). Tale criterio
è stato poi esteso alla materia degli assegni al nucleo familiare, ed infine,
ai trattamenti di famiglia erogati in favore del genitore naturale convivente
con il figlio che non presti attività lavorativa. Pertanto, in tutti i casi in
cui il genitore affidatario ed il genitore naturale convivente con la prole
svolgano attività lavorativa o percepiscano indennità sostitutiva di
retribuzione, possono richiedere il trattamento di famiglia esclusivamente sul
proprio rapporto di lavoro e non in virtù di quello dell’altro genitore.
E’ emerso che
l’applicazione del sopraenunciato criterio alle situazioni familiari in cui
genitori separati o naturali entrambi residenti in Italia, di cui quello che
convive con i figli lavora in altro Paese, crea problemi di coordinamento con
quanto stabilito dall’art. 68, paragrafo 1, lett. b) i) del regolamento (CE) n.
883 del 2004.
L’articolo citato, infatti,
dispone:
“Qualora nello stesso
periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle
legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di
priorità:(…)
b) nel caso di prestazioni
dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato
con riferimento ai seguenti criteri secondari: (….)
i) nel caso di diritti conferiti
a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di
residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività…
ii) nel caso di diritti
conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza
dei figli a condizione che sia dovuta una pensione…”
Pertanto, nei casi in cui
gli assicurati o i pensionati abbiano diritto all’erogazione della prestazione
in base alle legislazioni di più Stati membri, si dovrà procedere alla
disapplicazione del criterio della posizione tutelata in tutti i casi in cui,
da tale applicazione, scaturisca un conflitto con le norme comunitarie che
impongono il rispetto delle regole di priorità in caso di cumulo.
In sostanza, poiché la
norma comunitaria impone il rispetto di una regola di priorità in caso di
cumulo di diritti derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa
in due Stati membri diversi e l’applicazione del criterio della posizione
tutelata, in tali situazioni (diritto all’erogazione della prestazione in base
alla legislazione italiana e a quella di un altro Paese membro: es. un genitore
lavora in Italia e l’altro in altro Stato), crea sempre potenziale conflitto,
tale criterio dovrà essere disapplicato; mentre, non creandosi situazioni di
discriminazione a contrario, il criterio della posizione tutelata dovrà essere
applicato in tutti i rimanenti casi in cui gli assicurati o pensionati prestino
entrambi lavoro o abbiano diritto a pensione in Italia.
Per
essere più chiari, nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o
divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, dovrà continuare ad
essere utilizzato il criterio della posizione tutelata, nel caso in cui,
invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il
criterio non dovrà essere applicato. In tali ultime situazioni, di conseguenza,
non si potrà respingere, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di
legge, l’eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento
di famiglia sul lavoro o pensione dell’altro genitore.
3)
Applicazione dell’art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009
all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli
riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale
con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta.
La
circolare Inps n. 36/2008 ha stabilito che il genitore naturale convivente con
la prole e non titolare di propria posizione tutelata possa usufruire
dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro
dell’altro genitore. In tale circolare è stato anche chiarito che, a seguito
dell’impossibilità di un’applicazione estensiva ai casi di genitori naturali di
quanto disposto per i genitori separati dall’art. 211, L. 151/1975, titolare
alla richiesta dei trattamenti di famiglia sia sempre e solamente il genitore
che lavora o che percepisce indennità sostitutiva di retribuzione.
Tale
disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 60, paragrafo
1) del regolamento (CE) n. 987/2009, dove è stabilito che: “Qualora l’avente
diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente
dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda
di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla
persona o ente che ha la tutela dei figli”.
Pertanto,
si riconosce il diritto all’azione diretta da parte del genitore naturale
convivente con la prole, non titolare di propria posizione tutelata, sulla posizione
di lavoro dell’altro genitore.
In
questo caso, come per l’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004,
l’ambito territoriale di applicazione della norma riguarda anche le situazioni
in cui tutti i familiari coinvolti siano residenti o abbiamo diritto alla
prestazione solo in Italia.
Di
conseguenza, dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande
di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell’altro genitore potranno essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata.
Le
Sedi, quindi, potranno procedere all’erogazione dei trattamenti di famiglia sia
dietro presentazione della domanda da parte del genitore naturale non
convivente, come già è previsto, o, in alternativa, nel caso in cui il diritto
non sia stato azionato dal titolare della contribuzione, dietro presentazione
della richiesta da parte del genitore convivente privo di posizione tutelata.
In tale
ultima ipotesi, nel caso di erogazione degli ANF mediante il sistema a
conguaglio, prima di provvedere al rilascio dell’autorizzazione (utilizzando in
procedura sempre la causale prevista per le autorizzazioni ad includere i figli
naturali) al genitore convivente privo di posizione tutelata, per la successiva
richiesta al datore di lavoro dell’altro genitore, dovrà essere accertato che
la medesima prestazione non sia stata già concessa a quest’ultimo. Nel caso in
cui l’autorizzazione sia già presente, dopo aver controllato negli archivi UniEmens che il conguaglio non sia stato già operato da
parte del datore di lavoro, si procederà al rilascio della nuova autorizzazione
intestata al genitore convivente ed al contestuale annullamento di quella
precedentemente concessa al genitore non convivente. Chiaramente, il genitore
privo di posizione tutelata che chieda l’assegno sul rapporto dei lavoro
dell’altro genitore non dovrà più allegare al modello ANF/DIP il modello
ANF/FN, ma dovrà indicare nell’apposito spazio i propri redditi.
Nel
caso di richiesta di pagamento diretto, le Sedi potranno procedere al pagamento
sempre solo dopo aver controllato che l’erogazione del trattamento di famiglia
non sia già stata effettuata o richiesta dall’altro genitore. Il genitore
convivente privo di posizione tutelata dovrà specificare, nelle apposite
sezioni riguardanti la titolarità della contribuzione, che sta richiedendo
l’assegno sulla posizione contributiva dell’altro genitore, del quale dovrà
indicare i dati anagrafici, e dovrà, inoltre, compilare direttamente la sezione
riguardante la dichiarazione sostitutiva inerente i redditi del nucleo.