INPS - DISTACCO NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA -
APPLICAZIONE ALLA SVIZZERA ED AI PAESI SEE (SPAZIO ECONOMICO EUROPEO) - REGOLAMENTI
(CE) N. 883/2004 E N. 987/2009 -
CIRCOLARE N. 107/2012
L’Inps, con circolare n.
107 del 13 agosto 2012, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche sul
sito del Collegio in calce alla presente, ha reso noto che a partire dal 1°
aprile 2012, alla Confederazione svizzera e, dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi
SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), si estendono le istruzioni fornite
dall’Istituto in merito alle norme della nuova regolamentazione comunitaria
concernenti la legislazione applicabile, ad eccezione di quelle contenute nella
circolare n. 51 del 15 marzo 2011 (cfr. Not. n.
4/2011), avente ad oggetto il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre
2010, relativo ai cittadini degli Stati terzi. In particolare, l’Inps richiama
le direttive impartite con circolari n. 82, n. 83, n. 84 del 1° luglio 2010, n.
98 e n. 99 del 21 luglio 2010, n. 105 del 3 agosto 2010, n. 51 del 15 marzo
2011, n. 167 del 29 dicembre 2011 e con messaggio n. 20286 del 3 agosto 2010.
In precedenza l’Istituto
con circolari n. 70 del 22 maggio 2012 e n. 77 del 6 giugno 2012 l’Inps ha
segnalato che il Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal Regolamento
(CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, ed il Regolamento di applicazione (CE)
n. 987/2009 del 16 settembre 2009, si applicano, a partire dal 1° aprile 2012,
alla Confederazione svizzera e, dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE
(Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
Per quanto riguarda la
Svizzera, l’Istituto rimarca tuttavia che, anche successivamente all’estensione
dei nuovi regolamenti a tale Paese, deve ritenersi in vigore il disposto del
Punto 4) del Protocollo allegato alla Convenzione di Sicurezza Sociale fra la
Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera del 14 dicembre 1962, secondo
cui le deroghe al principio della territorialità della legislazione applicabile
indicate nell’art. 5 della citata Convenzione (esclusa quella prevista per il
personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari) si applicano a tutti i
lavoratori, a prescindere dalla loro cittadinanza.
Di conseguenza, le norme
dei nuovi regolamenti comunitari in tema di legislazione applicabile trovano
applicazione anche nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con
la Svizzera.
Con specifico riguardo alla
durata dei distacchi, la circolare in discorso richiama quanto sancito dalla
Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza
Sociale, con Decisione n. A3 del 17 dicembre 2009, relativamente alla
totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti, maturati a norma del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 e del Regolamento (CE) n. 883/2004.
La Decisione della
Commissione Amministrativa n. A3 del 17 dicembre 2009 stabilisce che tutti i
periodi di distacco maturati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71 vengono
considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente
all’applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 “cosicché la durata
complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all’applicazione di
entrambi i regolamenti non possa superare i ventiquattro mesi”.
Pertanto, anche con
riferimento alla Svizzera e ai Paesi SEE, qualora il periodo di distacco abbia
avuto inizio prima della data di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004
(1° aprile 2012 per la Svizzera e 1° giugno 2012 per i Paesi SEE) e prosegua
dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco dei ventiquattro
mesi anche i periodi precedenti concessi ai sensi del Regolamento (CEE) n.
1408/71.
Da ultimo, l’Inps precisa
che trovano applicazione i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie
illustrate al Punto 26 della circolare n. 83 del 1° luglio 2010 (Cfr. la nostra
circolare n. 443 del 30.7.2010), con riferimento, rispettivamente, alla data
del 1° aprile 2012 per la Svizzera e del 1° giugno 2012 per i Paesi SEE. In
merito al dettato dell’art. 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004,
al Punto 26 della circolare n. 83/2010, la Inps dell’Inps ha precisato che per
tutti i casi in cui, alla data di applicazione dei nuovi regolamenti, sia già
stata determinata la legislazione da applicare sulla base delle disposizioni
contenute nel Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova regolamentazione non
produce effetti. Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno
concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le vecchie norme,
la decisione in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni.
Tuttavia, tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di
dieci anni.
Qualora la persona interessata
o il datore di lavoro presenti una domanda per chiedere l’applicazione delle
nuove disposizioni all’istituzione competente dello Stato membro la cui
legislazione è applicabile a norma del nuovo regolamento e la domanda sia
inoltrata entro tre mesi, il Regolamento (CE) n. 883/2004 diviene applicabile a
detta persona dalla data della sua applicazione. Nell’ipotesi in cui la domanda
venga presentata dopo la scadenza del termine di tre mesi, la persona è
soggetta alla legislazione dello Stato membro individuata in base alla nuova
normativa dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.