INPS - RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI - CIRCOLARE
N. 106/2012
L’Inps con circolare n. 106
del 10 agosto 2012, che si pubblica in calce alla presente nota, fornisce
talune indicazioni in materia di responsabilità solidale negli appalti, alla
luce delle ultime novità legislative e, in particolare, delle modifiche
apportate all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 dalla L.
n. 35/2012 e all’art. 35, comma 28, della L. n. 248/2006 dalla L. 44/2012.
Si fa riserva di fornire
nel prosieguo, anche dopo un confronto con l’Inps e con il Ministero del
Lavoro, un commento sulla circolare, stante alcuni dubbi interpretativi che
sorgono dalla lettura del documento con riferimento al calcolo dei termini
prescrizionali della responsabilità solidale nel subappalto.
Si segnala che la circolare
in commento fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti alla luce delle
modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 c.d. Riforma del Mercato del Lavoro
.
In particolare si rammenta
che l’articolo 21 della Legge 35/2012 “ Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” riscrive il secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, norma cardine in materia di solidarietà
nell’ambito degli appalti tra privati.
Il nuovo testo dispone che
in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto
di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto in giudizio per
il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore
di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice
accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione
esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o
datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio
dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non
e’ stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o
datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali
il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore
di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Le novità rispetto alla
disciplina previgente si possono così riassumere:
1) la responsabilità
solidale non si estende alle sanzioni civili che restano a carico della parte
inadempiente;
2) il regime della
solidarietà è limitato alle retribuzioni, alle quote di trattamento di fine
rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
3) è introdotto, a favore
del responsabile in solido, il beneficio della preventiva escussione sul
patrimonio dell’appaltatore inadempiente ed è chiarito che il committente può
esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’appaltatore inadempiente.
Inps
Roma, 10 agosto 2012
Circolare n. 106
Oggetto: Solidarietà contributiva
in materia di appalti.
Con la presente circolare
vengono fornite indicazioni operative volte ad uniformare i comportamenti sul
territorio nella gestione delle obbligazioni nascenti da vincolo di
solidarietà, sia per quanto riguarda la fase dell’accertamento ispettivo che
quella del recupero del credito.
Tale esigenza risulta
rinnovata in considerazione della circolare del Ministero del Lavoro (n. 5
dell’11 febbraio 2011 – Allegato 1) che ha trattato la materia degli appalti,
con cenni anche al regime di responsabilità solidale, nonché del D.L. 9-2-2012 n.
5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35) e del D.L.
2-3-2012 n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.
44) - che hanno modificato, rispettivamente con gli artt. 21 comma 1 e 2 comma
5 bis, la disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti.
Ricognizione normativa
Ai sensi degli artt. 1292
del c.c. si ha obbligazione solidale passiva quando “più debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere
costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno di
loro libera gli altri […]”.
E’ importante precisare,
dunque, che la solidarietà passiva nasce per rafforzare il credito, in quanto
attribuisce al creditore (l’Inps nel caso di obbligazioni contributive) la
facoltà di chiedere l’adempimento dell’esatta prestazione ad uno qualunque dei
debitori.
Le ipotesi di
responsabilità solidale passiva verso l’Inps scaturenti da violazioni
contributive sono state ampliate nel tempo, attraverso reiterati interventi
normativi concentrati, in particolare, sulla disciplina prevista per il
contratto di appalto.
Le norme di riferimento in
materia di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi nel contratto
di appalto sono le seguenti:
Art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 (comma così sostituito
prima dall’art.6 D. Lgs. 6/10/2004 n. 251, poi dal
comma 911 dell’art. 1 L.27/12/2006 n. 296 e,
infine, dall’art. 21 comma
1 del citato D.L. 9-2-2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
35 del 4 aprile 2012) che sancisce: “In caso di appalto di opere o di servizi
il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove
convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il
committente imprenditore o datore di lavoro puo’
eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita’ solidale di entrambi gli obbligati, ma
l’azione esecutiva puo’ essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione puo’ essere sollevata anche se l’appaltatore non e’ stato
convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il
lavoratore puo’ agevolmente soddisfarsi. Il
committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del
coobbligato secondo le regole generali”.
Art. 35, comma 28, del D.L.
4 luglio 2006, n. 223, ripetutamente modificato nel tempo.
Il testo normativo in
vigore fino al 28-4-2012, nascente dalla conversione del citato D.L. 223/2006,
con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, (i commi dal 29 al 34 sono
stati abrogati dal D.L. n. 97/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.
129/2008) disponeva:
- ”l’appaltatore risponde
in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto
il subappaltatore”.
La citata norma è stata
sostituita – a decorrere dal 29/4/2012, per effetto dell’art. 2 comma 5 bis
legge n.44/2012, di conversione del D.L. 16/2012 – dalla seguente:
- “in caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento
all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA
scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito
dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili
per evitare l’inadempimento”.
Dall’analisi complessiva
delle menzionate norme si evince quanto segue:
- Il committente è chiamato
a rispondere in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali
subappaltatori, per l’intero importo della contribuzione previdenziale (nonché
della retribuzione) dovuta, con esclusione, dalla data di entrata in vigore del
D.L. 5/2012 (10-2- 2012), delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 21 del
medesimo decreto. Si richiama, in merito, la circolare n. 2/2012 (allegato 2)
con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito primi chiarimenti.
In merito alle somme per le
quali il committente viene chiamato a rispondere in solidarietà, il Ministero
del Lavoro, con parere del 21 marzo u.s., ha precisato che, anche a seguito
della modifica legislativa intervenuta, il regime di solidarietà permane sulle
somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti previdenziali (sia
contributivi e assistenziali che assicurativi), nascenti sul debito
contributivo una volta raggiunta l’entità massima prevista della sanzione
civile, considerata la portata generale dell’art.1294 c.c. ed in mancanza, sul
punto, di una previsione contraria della legge.
Nel citato parere viene,
altresì, chiarito che il dies a quo a partire dal
quale il committente, ex art. 21 D.L. semplificazioni, non risponde
dell’obbligo relativo alle somme aggiuntive, nel quadro di una lettura sistematica
della nuova disposizione, coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui
scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in
vigore del predetto decreto.
Il vincolo della
solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto (ovvero, in
presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto).
Atteso il tenore della norma, sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo
i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre
tipologie contrattuali (ed es. collaboratori a progetto), nonché quelli in
nero, purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto
dell’appalto.
- L’appaltatore è chiamato
a rispondere in solido con il subappaltatore:
ex art. 35 comma 28 (fino
al 28/4/2012). Il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore fino
a tale data, oltre ad essere senza limiti economici, non è soggetto a termini
di decadenza, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione
previsto ex lege per i contributi. Atteso il tenore
della norma da ultimo citata, sono tutelati i lavoratori regolarmente iscritti
al LUL o per i quali è stata effettuata la comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro (Unilav);
ex art. 29 comma 2 (dal
29/4/2012). Ciò in virtù di consolidata giurisprudenza che considera il
contratto di subappalto null’altro che un vero e proprio appalto - che si
caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un contratto derivato
da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto-. Tale
interpretazione è formulata nel rispetto della ratio
della norma consistente nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in
favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal
rischio dell’inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica tanto
nell’appalto quanto nel subappalto” (v. per tutte Cass. n. 6208 del 7 marzo
2008).
Pertanto, a partire dal 29
aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il
committente obbligato in
solido, come sopra descritto, va esteso anche
all’appaltatore chiamato in
solidarietà.
Indicazioni operative
Alla luce di quanto sopra,
si forniscono le seguenti istruzioni operative per l’uniforme redazione del
verbale unico di accertamento (di seguito denominato verbale ispettivo) che
dovrà essere comunicato all’obbligato in solido.
Nei casi di accertata
solidarietà nell’obbligazione contributiva nascente dall’applicazione delle
norme di legge speciale di cui sopra, l’ispettore dovrà provvedere a comunicare
all’obbligato in solido il verbale di accertamento già notificato all’obbligato
principale che riporterà esclusivamente l’esposizione dettagliata dei fatti
presupposto dell’addebito, ivi compreso l’elenco dei lavoratori ed i periodi di
lavoro per ciascuno di essi ed riferimenti di legge da cui deriva il vincolo
solidale.
Inoltre, il verbale
ispettivo dovrà essere congruamente motivato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004, come modificato dall’art. 33 della legge
183/2010, in rapporto alle specificità proprie delle diverse fattispecie
normativamente previste.
Il verbale ispettivo che
contiene l’addebito nei confronti dell’obbligato principale è stato strutturato
in modo da evidenziare, distintamente per ciascuno degli obbligati solidali,
l’importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive, secondo il
regime indicato nella premessa normativa.
Sia il verbale ispettivo
indirizzato all’obbligato principale sia i documenti comunicati agli obbligati
solidali avranno un unico NIU, uguale a quello assegnato al verbale ispettivo
dell’obbligato principale, ma distinti numeri di protocollo. In proposito si
precisa che, al fine di garantire la correttezza del vincolo solidale, il
protocollo assegnato al verbale destinato al debitore principale deve
necessariamente essere precedente rispetto a quello assegnato al documento
comunicato al debitore chiamato in solidarietà.
I predetti verbali
ispettivi dovranno contenere sia i dati anagrafici, fiscali e contributivi
relativi all’obbligato principale, sia i dati anagrafici e fiscali relativi
agli obbligati solidali, questi ultimi indicati nella distinta sezione,
appositamente predisposta.
Ciò a garanzia di
trasparenza e, al contempo, a tutela della riservatezza di tutti i dati emersi
dall’ispezione ma che non interessano il chiamato in solido.
In attesa della procedura
Verbale Web il documento da trasmettere all’obbligato solidale seguirà il
modello di Verbale Unico rappresentato nell’allegato file (Allegato 3).
Al fine di intercettare e
monitorare costantemente le posizioni dei debitori solidali, si dispone la
redazione di una particolare scheda VG00, rappresentata nell’allegato file
(Allegato 4), all’uopo compilata dagli Ispettori, da acquisire manualmente a
cura del personale amministrativo della linea operativa “vigilanza ispettiva”
attraverso la specifica funzionalità “Gestione obbligati solidali”, di recente
pubblicazione, presente nella procedura VG00 alla sezione “Gestione Ispezioni”
residente nella Intranet dell’Istituto.
La linea operativa
“vigilanza ispettiva” dovrà inoltrare copia della scheda cartacea all’unità
organizzativa “gestione del credito” per l’attivazione delle successive fasi di
recupero.
La comunicazione
all’obbligato in solido del verbale di accertamento già notificato al debitore
principale, come precisato in premessa, non determina l’iscrizione a bilancio
di un’ulteriore partita di credito; tale circostanza esclude la necessità di
attribuire all’obbligato solidale una particolare posizione contributiva
(matricola).
Conseguentemente, in caso
di accertata sussistenza del vincolo di solidarietà, gli addebiti in capo
all’obbligato solidale verranno trasferiti, ai fini della formazione del titolo
esecutivo, all’ufficio legale mediante U.L. 13 al
quale dovrà essere allegata la scheda VG00, appositamente predisposta, nonché
il verbale di accertamento e gli allegati allo stesso.
E’ in fase di realizzazione
un’apposita procedura che consentirà la canalizzazione, negli archivi del
recupero crediti, del flusso di informazioni relativo al credito nascente da
vincolo solidale e l’attivazione delle ulteriori fasi di gestione del credito.
Con successivo messaggio si comunicherà il rilascio citata procedura.
Si rammenta, infine, che,
come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
Interpello n. 3/2010 (Allegato 5), il debito contributivo nascente da
solidarietà non pregiudica il rilascio del DURC regolare.
Le presenti disposizioni
annullano e sostituiscono le eventuali precedenti disposizioni adottate in
ambito territoriale.
Si fa riserva di fornire
ulteriori istruzioni operative a seguito delle novità introdotte dalla Legge n.
92 del 28 giugno 2012 - cd. Riforma del Mercato del Lavoro-.