TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO - MINISTERO DEL LAVORO - APPRENDISTATO
PER LAVORATORI IN MOBILITÀ - LIMITI DI ETÀ -
INTERPELLO
N. 21/2012
Il Ministero del lavoro,
con l’interpello n. 21 del 12, che si
pubblica in calce alla presente, ha
fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di assumere in apprendistato i
lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o della
riqualificazione professionale, ex art. 7, comma 4, del D.Lgs.
n. 167/2011, a prescindere dal rispetto dei limiti di età fissati, per le
diverse forme di apprendistato, dagli artt. 3, 4 e 5, del decreto stesso.
Dalla lettura della norma
citata si evince che requisito per l’assunzione con contratto di apprendistato
è l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, a nulla rilevando che si
tratti della c.d. mobilità indennizzata o meno.
Il Testo unico sulla
materia stabilisce, inoltre, che nei confronti dei lavoratori in mobilità
assunti in apprendistato trovano applicazione, in deroga all’art. 2, comma 1,
lettera m), del decreto in esame, sia la disciplina in materia di licenziamenti
individuali di cui alla legge n.604/1966, sia il regime contributivo agevolato
ex art. 25, comma 9, nonché l’incentivo disciplinato dall’art. 8, comma 4,
legge n. 223/1991.
Ne consegue che, nelle
ipotesi menzionate - ferma restando per il datore di lavoro la possibilità di
fruire, per tutto il periodo di formazione, del sottoinquadramento o, in
alternativa, della percentualizzazione - troverà esclusiva applicazione il
regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991 per i periodi
indicati dalla medesima legge mentre, al termine degli stessi, troverà
applicazione la normale contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non
apprendisti.
Il dicastero precisa che
quindi la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e,
pertanto, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal
requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento
dell’assunzione.
Del resto, una diversa
interpretazione non consentirebbe un efficace e diffuso utilizzo
dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.
Ciò premesso, il Ministero
evidenzia, tuttavia, che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei
requisiti anagrafici previsti per ciascuna tipologia contrattuale, i datori di
lavoro potranno scegliere se ricorrere alla “normale” disciplina dell’apprendistato
- applicando i relativi “sgravi” e modalità di recesso al termine del periodo
di formazione - o quella “speciale” sopra descritta.
Ministero del Lavoro
Roma, 1° agosto 2012
Interpello n. 21
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - apprendistato per lavoratori in
mobilità ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011
-limiti di età.
L’Associazione Nazionale
dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il
parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione
dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, recante la
disciplina delle assunzioni di lavoratori in mobilità effettuate con la
tipologia contrattuale dell’apprendistato. In particolare l’istante chiede se,
nelle ipotesi sopra prospettate, sia possibile prescindere dal rispetto dei
limiti di età fissati, per le diverse forme di apprendistato, dagli articoli 3,
4 e 5 contenuti nel medesimo Decreto.
Al riguardo, acquisito il
parere della Direzione generale della Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro,
si rappresenta quanto segue.
In ordine alla questione
sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 7, comma 4, citato, ai sensi
del quale: “ai fini della loro qualificazione o della riqualificazione
professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”.
La disposizione normativa
in esame costituisce una novità assoluta rispetto alla previgente disciplina in
materia, annoverabile nell’ambito delle misure volte a favorire il
reinserimento nel mercato del lavoro del personale in mobilità. Dal tenore del
dettato normativo, si evince che requisito indefettibile per l’assunzione con
contratto di apprendistato sia l’iscrizione nelle liste di mobilità, a nulla
rilevando che si tratti della C.d. mobilità indennizzata o meno.
Si ricorda peraltro che, ai
sensi del D.Lgs. n. 167/2011, nei confronti dei
lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato trovano
applicazione, in deroga all’art. 2, comma 1, letto m) dello stesso Decreto, sia
la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n.
604/1966, sia il regime
contributivo agevolato ex art. 25, comma 9, nonché l’incentivo disciplinato
dall’art. 8, comma 4, L. n. 223/1991.
Ne consegue che, nelle
ipotesi menzionate, troverà esclusiva applicazione il regime contributivo
agevolato di cui alla L. n. 223/1991 per i periodi indicati dalla medesima
Legge mentre, al termine degli stessi, troverà applicazione la normale
contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non apprendisti.
Resta ferma, tuttavia, in
favore del datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato e sul
quale conseguentemente grava l’onere della formazione, la possibilità di fruire
- per tutto il periodo di formazione - dell’istituto del sotto inquadramento o,
in alternativa, della progressione retributiva in misura percentuale, secondo
quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento ai sensi dell’art. 2
letto c) del D.Lgs. n. 167/2011.
Alla luce delle
disposizioni normative sopra esaminate e in linea con le osservazioni svolte,
si evince pertanto che la disciplina relativa alla assunzione tramite
apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce
disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale può essere
utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal
lavoratore al momento dell’assunzione. Del resto, considerata l’età dei
lavoratori normalmente iscritti nelle citate liste, una diversa interpretazione
non consentirebbe un efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i
lavoratori in mobilità.
Fermo restando quanto sopra
va tuttavia evidenziato che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei
requisiti anagrafici previsti per ciascuna tipologia contrattuale, i datori di
lavoro potranno evidentemente scegliere se ricorrere alla “normale” disciplina
dell’apprendistato - applicando i relativi “sgravi” e modalità di recesso al
termine del periodo di formazione - o quella “speciale” sopra descritta.