TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO - MINISTERO DEL LAVORO - APPRENDISTATO PER LAVORATORI IN MOBILITÀ - LIMITI DI ETÀ - INTERPELLO
N. 21/2012

 

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21  del 12, che si pubblica in calce alla presente,  ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o della riqualificazione professionale, ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011, a prescindere dal rispetto dei limiti di età fissati, per le diverse forme di apprendistato, dagli artt. 3, 4 e 5, del decreto stesso.

Dalla lettura della norma citata si evince che requisito per l’assunzione con contratto di apprendistato è l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, a nulla rilevando che si tratti della c.d. mobilità indennizzata o meno.

Il Testo unico sulla materia stabilisce, inoltre, che nei confronti dei lavoratori in mobilità assunti in apprendistato trovano applicazione, in deroga all’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto in esame, sia la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n.604/1966, sia il regime contributivo agevolato ex art. 25, comma 9, nonché l’incentivo disciplinato dall’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991.

Ne consegue che, nelle ipotesi menzionate - ferma restando per il datore di lavoro la possibilità di fruire, per tutto il periodo di formazione, del sottoinquadramento o, in alternativa, della percentualizzazione - troverà esclusiva applicazione il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991 per i periodi indicati dalla medesima legge mentre, al termine degli stessi, troverà applicazione la normale contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non apprendisti.

Il dicastero precisa che quindi la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e, pertanto, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione.

Del resto, una diversa interpretazione non consentirebbe un efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.

Ciò premesso, il Ministero evidenzia, tuttavia, che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti per ciascuna tipologia contrattuale, i datori di lavoro potranno scegliere se ricorrere alla “normale” disciplina dell’apprendistato - applicando i relativi “sgravi” e modalità di recesso al termine del periodo di formazione - o quella “speciale” sopra descritta.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 1° agosto 2012

 

Interpello n. 21

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - apprendistato per lavoratori in mobilità ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011 -limiti di età.

L’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, recante la disciplina delle assunzioni di lavoratori in mobilità effettuate con la tipologia contrattuale dell’apprendistato. In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi sopra prospettate, sia possibile prescindere dal rispetto dei limiti di età fissati, per le diverse forme di apprendistato, dagli articoli 3, 4 e 5 contenuti nel medesimo Decreto.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In ordine alla questione sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 7, comma 4, citato, ai sensi del quale: “ai fini della loro qualificazione o della riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”.

La disposizione normativa in esame costituisce una novità assoluta rispetto alla previgente disciplina in materia, annoverabile nell’ambito delle misure volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro del personale in mobilità. Dal tenore del dettato normativo, si evince che requisito indefettibile per l’assunzione con contratto di apprendistato sia l’iscrizione nelle liste di mobilità, a nulla rilevando che si tratti della C.d. mobilità indennizzata o meno.

Si ricorda peraltro che, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, nei confronti dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato trovano applicazione, in deroga all’art. 2, comma 1, letto m) dello stesso Decreto, sia la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n.

604/1966, sia il regime contributivo agevolato ex art. 25, comma 9, nonché l’incentivo disciplinato dall’art. 8, comma 4, L. n. 223/1991.

Ne consegue che, nelle ipotesi menzionate, troverà esclusiva applicazione il regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 223/1991 per i periodi indicati dalla medesima Legge mentre, al termine degli stessi, troverà applicazione la normale contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non apprendisti.

Resta ferma, tuttavia, in favore del datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato e sul quale conseguentemente grava l’onere della formazione, la possibilità di fruire - per tutto il periodo di formazione - dell’istituto del sotto inquadramento o, in alternativa, della progressione retributiva in misura percentuale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento ai sensi dell’art. 2 letto c) del D.Lgs. n. 167/2011.

Alla luce delle disposizioni normative sopra esaminate e in linea con le osservazioni svolte, si evince pertanto che la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione. Del resto, considerata l’età dei lavoratori normalmente iscritti nelle citate liste, una diversa interpretazione non consentirebbe un efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.

Fermo restando quanto sopra va tuttavia evidenziato che, rispetto ai lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti anagrafici previsti per ciascuna tipologia contrattuale, i datori di lavoro potranno evidentemente scegliere se ricorrere alla “normale” disciplina dell’apprendistato - applicando i relativi “sgravi” e modalità di recesso al termine del periodo di formazione - o quella “speciale” sopra descritta.