PARERI
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. - SUBAPPALTO - OFFERTE ANOMALE
LA
NUOVA DISCIPLINA SUL SUBAPPALTO SI APPLICA ANCHE AI LAVORI GIA' APPALTATI
Con
riferimento alle richieste dell'ATAC di Roma di autorizzazione per
l'affidamento in subappalto, si è posta la questione della applicabilità della
nuova disciplina del subappalto, introdotta dall'articolo 34 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.
DETERMINAZIONE
del 4 novembre 1999
L'A.
di Roma ha avanzato richiesta di autorizzazione all'affidamento in subappalto -
art. 34 comma 2 - Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
1.
L'art.34 della legge n.109/94, nelle sue successive formulazioni, ha
disciplinato il subappalto mediante:
a.
modifiche apportate all'art.18 L. 19 marzo 1990, n. 55 che ha per oggetto il
medesimo istituto (commi 1 e 2);
b.
norme di carattere transitorio (comma 3).
Quanto
alle prime, l'art.34 citato, nella versione originaria (L.109/94) innovava la
disciplina previgente, tra l'altro disponendo:
-
l'obbligo dei concorrenti di indicare le parti dell'opera da subappaltare ed i
relativi subappaltatori (da 1 a 6);
-
il deposito del contratto di subappalto presso la S.A. entro 90 gg. dalla data
di aggiudicazione, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei
requisiti del subappaltatore;
·
l'affidamento del subappalto a soggetti diversi da quelli indicati in sede di
gara in presenza di accertata impossibilità a contrarre con questi ultimi e
previa autorizzazione dell'Autorità.
Quanto
alle seconde, l'art.34 c.3, dispone che la nuova disciplina del subappalto si
applica alle gare indette successivamente all'entrata in vigore della legge.
2.
La legge 18 novembre 1998, n.415 (art.9, c.65,66,67 e 69) ha ulteriormente
innovato, disponendo che:
-
l'obbligo dell'appaltatore è limitato alla sola indicazione delle opere da
subappaltare, rimanendo egli libero di scegliere il subappaltatore in qualunque
tempo fino al deposito del contratto derivato, che va effettuato non oltre 20
giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni,
unitamente alla documentazione concernente i requisiti;
-
è abrogato il comma 3 ter dell'art.18 L.n.55/1990 introdotto dal comma 2
dell'art.34 L.n.109/94, riguardante l'autorizzazione dell'Autorità che viene
sostituita dal provvedimento della stazione appaltante.
La
citata legge n. 415/98 non ha, peraltro, modificato l'anzidetta norma
transitoria, onde potrebbe sostenersi che le anzidette innovazioni si
applicherebbero solo alle gare indette successivamente all'entrata in vigore
della stessa legge n. 415 del 1998 mentre l'esecuzione dei contratti stipulati
a seguito di gare indette dopo l'entrata in vigore della legge n.109/94, ma
prima dell'entrata in vigore della legge. n. 415/98, sarebbe disciplinata dalle
norme indicate sub 1).
3.
Tale lettura della norma transitoria non appare consentita, in quanto il venir
meno dell'obbligo dell'appaltatore di indicare i nominativi dei subappaltatori
evidenzia la mutata valutazione normativa dell'interesse pubblico alla
regolarità del subappalto.
Ciò
che occorre, oggi, è il deposito nei termini del contratto relativo e la
dimostrazione del possesso nel subappaltatore dei requisiti di legge. La
normativa sopravvenuta che innova un procedimento amministrativo si applica ai
procedimenti in corso, cioè ad essa occorre riferirsi per le fasi che
intervengono dopo la sua entrata in vigore e che sono innovativamente
disciplinate. L'appaltatore dovrà quindi depositare il contratto di subappalto e
documentare il possesso nel subappaltatore dei requisiti presenti sia che si
tratti di subappaltatore già nominativamente indicato, in sede di gara, sia di
soggetto diverso. Né occorre la dimostrazione della impossibilità a contrarre
con i soggetti in sede di gara.
Questa
nuova disciplina non può non interferire sulla previsione dell'autorizzazione
dell'Autorità perché si possa affidare il subappalto a soggetti diversi da
quelli indicati in sede di gara. Se è venuta meno la previsione di un vincolo
conseguente all'indicazione in sede di gara, derogabile soltanto in base ad un
provvedimento autorizzatorio, viene meno anche la funzionalità di quest'ultimo
provvedimento
Anche
il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 22 dicembre 1998 n. 2100-U.L. ha
posto in rilievo la natura procedurale e non sostanziale delle innovazioni di
cui trattasi ed ha ritenuto l'immediata applicabilità della nuova disciplina a
tutti i contratti in corso d'esecuzione.
L'autorizzazione
al contratto derivato, pertanto, deve essere anche per tutti i contratti in
corso rilasciata dalla stazione appaltante, come previsto dall'art.18, c.9
legge n.55/1990, modificata dall'art.9, c.69 della legge n. 415/98
INDIVIDUAZIONE
DELLE OFFERTE ANOMALE
Con
alcuni esposti pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici,
sono state segnalate delle questioni interpretative riguardanti la materia
delle offerte di ribasso anormalmente basse.
Con
riferimento alle questioni sollevate, il Consiglio dell'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, ritenendole non prive di rilievo nella riunione
del 26 ottobre 1999 ha approvato la presente determinazione.
DETERMINAZIONE
del 26 ottobre 1999
La
materia dell'anomalia delle offerte è disciplinata dall'articolo 21, comma
1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche.
Il
comma prevede, sia nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e
sia nel caso di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, la
determinazione di una soglia di anomalia dei ribassi.
1.
Il calcolo della soglia di anomalia si effettua nel seguente modo:
1.1
si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei
ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite
nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcun ordine;
1.2
si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si
arrotonda all'unità superiore;
1.3
si escludono fittiziamente dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso,
pari al numero di cui al punto 1.2, nonché un numero di offerte di maggior
ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2 (cosiddetto taglio delle ali);
1.4
si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo
l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3;
1.5
si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di
esclusione fittizia di cui al punto 1.3 - lo scarto dei ribassi superiori alla
media di cui al punto 1.4 e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta
media;
1.6
si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 sia pari
ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero
uno;
1.7
si somma la media di cui al punto 1.4 con la media di cui al punto 1.6; tale
somma costituisce la soglia di anomalia.
2.
Lo stesso risultato può essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui
ali punti 1.5, 1.6 e 1.7 la seguente unica operazione:
·
si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di
esclusione fittizia di cui al punto 1.3 - la media aritmetica dei ribassi
superiori alla media di cui al punto 1.4; tale media aritmetica costituisce
direttamente la soglia di anomalia.
3.
Determinata la soglia di anomalia si procede:
3.1
nel caso degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU:
a.
alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano superiori
alla soglia di anomalia di cui al punto 1.7 e, quindi, anche di quelle offerte
relative a quel dieci per cento di cui al punto 1.3 che non hanno contribuito
alla determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5;
b.
ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina
di più alla soglia di anomalia; in caso di parità si procede per sorteggio.
3.2
nel caso degli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU:
3.3
ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 1-bis
della legge 109/94 e successive modifiche, alla valutazione di anomalia di
tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiore alla soglia di anomalia
di cui al punto 1.7 comprese, quindi, anche di quelle offerte relative a quel
dieci per cento, di cui al punto 1.3, che non hanno contribuito alla
determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5; la valutazione si
effettua progressivamente a partire dall'offerta di ribasso più alta e termina
quando si ritiene una offerta non anomala ovvero quando sono state valutate
tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala;
3.4
ad aggiudicare l'appalto:
·
al concorrente la cui offerta di ribasso, pur essendo superiore alla soglia di
anomalia, sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia di cui al
punto 1.1, non anomala;
·
al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di
anomalia qualora tutte le offerte pari o superiore alla soglia di anomalia
siano state ritenute, a seguito della valutazione di anomalia di cui al punto
1.1, anomale; in caso di parità si procede per sorteggio.
Non
si procede all'archiviazione automatica qualora il numero delle offerte ammesse
e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.
Ai
fini di consentire la valutazione di anomalia, il bando di gara o la lettera di
invito riguardanti appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU,
devono indicare le lavorazioni per le quali i concorrenti hanno l'obbligo di
presentare, a corredo dell'offerta, le giustificazioni del relativo prezzo
offerto; le lavorazioni devono essere quelle più significative e, cioè, quelle
che nel computo metrico estimativo del progetto concorrono a formare un importo
non inferiore al 75% dell'importo a base di gara.
Non
sono idonei a giustificare situazioni di anomalia delle offerte gli elementi i
cui valori sono contrastanti sia con quelli minimi stabiliti come inderogabili
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e sia con quelli
rilevabili da dati ufficiali.
Devono,
pertanto, essere presi in considerazione esclusivamente giustificazioni
fondate:
·
sull'economicità del procedimento di costruzione;
·
sulle soluzioni tecniche adottate;
·
sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.
Le
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1-bis, primo, secondo e terzo
periodo implicano che, per gli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni
di ECU, le offerte debbano essere formulate esclusivamente a prezzi unitari,
così da consentire alle stazioni appaltanti di tenere conto nella valutazione
di anomalia oltre che del prezzo offerto per le singole lavorazioni anche delle
relative quantità.
Quanto
alla regola in testa al punto 3.4 può derogarsi solo in ipotesi del tutto
eccezionali e con conseguente adeguata motivazione quando esistono concordanti
elementi che richiedono ad avviso dell'Amministrazione di procedere alla
ulteriore verifica anche di offerte sottosoglia