LEGGE N. 92/2012 - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO -
MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE N. 83/2012
La recente riforma del
mercato del lavoro - Legge n.92/2012 - entrata in vigore lo scorso 18 luglio
2012(cfr. suppl. n.2 al Not. n. 7/2012), come già
anticipato dagli organi di Governo, è stata oggetto di alcune modifichedisposte dalla Legge n.132/2012
Le modifiche non hanno
inciso sull’impianto complessivo della norma ma hanno variato solo alcuni
aspetti. Al fine di rendere più agevole la lettura di seguito si riportano le
modifiche previste secondo lo schema utilizzato nella precedente nota di
commento cui si rinvia (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 7
/2012)
1) Altre prestazioni
rese in regime di lavoro autonomo - commi 26 e 27
La norma introduce la presunzione
in base alla quale le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
partita IVA sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di almeno 2
dei seguenti presupposti:
a) la durata della
collaborazione sia complessivamente superiore agli 8 mesi annui nell’arco di
due anni consecutivi;
b) il corrispettivo
costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti nell’arco di due anni
solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo
centro di imputazione di interessi);
c) il collaboratore abbia
una postazione fissa presso una delle sedi del committente.
La presunzione non opera se
la prestazione è connotata da elevate competenze teoriche o tecnico-pratiche, o
sia svolta da un soggetto con un reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il
livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali
(che per l’anno 2012 è pari a circa 18.700 euro) o, infine, richieda, per il
suo svolgimento, l’iscrizione ad un ordine professionale.
Per i rapporti instaurati
successivamente al 18 luglio 2012, laddove manchi il progetto, il rapporto sarà
considerato subordinato a tempo indeterminato, a partire dalla data di
stipulazione del contratto.
Per i rapporti instaurati
prima del 18 luglio 2012 il legislatore ha concesso 12 mesi di tempo per
procedere ai necessari ed eventuali aggiustamenti. Pertanto dal 18 luglio 2013
la medesima disciplina - conversione in contratto a tempo indeterminato - si applicherà
anche ai rapporti instaurati prima del 18 luglio 2012.
2) Lavoro accessorio -
art. 1 commi 32-33
La riforma prevede una
limitazione alla possibilità di ricorrere a questa tipologia contrattuale.
Dal 18 luglio 2012 sono
considerate prestazioni di lavoro accessorio quelle che non danno luogo a
compensi superiori:
- a 5.000 euro per anno solare con riferimento alla totalità
dei committenti;
- a 2.000 euro per anno solare con riferimento ad un singolo
committente, imprenditore commerciale o professionista.
E’ prevista la
reintroduzione, per l’anno 2013, della possibilità di svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto
Legislativo n. 276/2003, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di
3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da parte di percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In tale caso
l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3) Collocamento
obbligatorio - art. 4 comma 27
Premesso che è confermato
che per le imprese del settore edile non si computa il personale di cantiere e
gli addetti al trasporto del settore, la riforma ha previsto - evidentemente
con riferimento al personale non di cantiere e per le imprese diverse da quelle
edili che:
- ora sono da computarsi
anche i lavoratori assunti a tempo determinato con durata non superiore a sei
mesi;
- indipendentemente
dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o
impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì
esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune.