RICONOSCIMENTO
ALLE IMPRESE DEI MAGGIORI ONERI PER L'ATTUAZIONE DI MISURAZIONE DI SICUREZZA
L'art.31
della legge n.109/94 così come modificato dalla legge n.415/98 prevede al comma
2 bis che "Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, proposte di modificazioni
o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso."
In
base alle vigenti disposizioni di legge (art.12, comma 5 del D.Lgvo n.494/96) è
immediato dedurre che, ove le modifiche suggerite siano finalizzate ad adeguare
i contenuti del piano alle tecnologie proprie delle imprese, le eventuali
integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
Diverso
appare invece il caso in cui le modifiche suggerite dalle imprese ed accettate
dalle stazioni appaltanti si rivelino necessarie per garantire il rispetto
delle norme di sicurezza eventualmente disattese nel piano stesso.
A
tal proposito va notato che, in sede di presentazione delle offerte, le imprese
fanno proprio quanto indicato dal committente riguardo ai costi delle misure di
sicurezza indicate nel piano trasmesso dal committente stesso.
Inoltre
su tali costi le imprese non possono praticare alcun ribasso d'asta.
E'
evidente che, in tali situazioni, eventuali omissioni nel piano (e i costi
conseguenti) non possono essere considerate in sede di offerta e che, fermo
restando comunque l'obbligo delle imprese di dare attuazione a tutte le norme
di legge poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (ancorchè
non previste nei piani) le imprese hanno il diritto di vedersi riconosciuti
eventuali maggiori costi rispetto a quelli inizialmente stimati e indicati dal
committente.
La
tesi appena sostenuta comincia ad essere recepita da importanti stazioni
appaltanti e riteniamo utile citare a titolo di esempio, alcuni dei contenuti
della deliberazione della legge della
Regione toscana n.8 del 28.01.00 rammentando che la regione Lazio ha pubblicato
la deliberazione n. 2575/97 di ugual tenore.
La
legge della Regione Toscana n.8/00
La
legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n.5 del 7
febbraio 2000 e porta il titolo "Monitoraggio e misure per la sicurezza e
la salute dei lavoratori nei cantieri edili".
Nell'allegato
I della legge è riportato lo schema di capitolato tipo di cui il committente si
deve avvalere nelle procedure di affidamento di opere e lavori pubblici che
usufruiscono di finanziamenti regionali.
Riguardo
all'argomento oggetto della presente nota nel citato allegato (vedi pag.50 del
Bollettino) si legge quanto segue:
art.n.
……….Piani di sicurezza
1.
L'appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza predisposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.° 494.
2.
L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e
di coordinamento, nei seguenti casi: a) Per adeguarne i contenuti alle proprie
tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) Per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3.
L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui
al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle pr poste dell'appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.
6.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
7.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e
tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti. I maggiori oneri saranno liquidati con le modalità
indicate all'art......(pagamenti) e soggetti alla stessa disciplina prevista
per gli oneri della sicurezza."
Si
segnala che sulla G.U. n.24 del 31 gennaio u.s. è pubblicata, a pag.69 e
seguenti, una determinazione della Autorità di vigilanza sui lavori Pubblici
che, tra l'altro, affronta il tema dell'obbligo per le stazioni appaltanti di
indicare nei bandi di gara la stima dei costi per la sicurezza e di definire
tali oneri in misura adeguata e non comportante un'applicazione elusiva alle
prescrizioni normative: il mancato rispetto di tali requisiti comporta
l'illegittimità dei bandi stessi.