RICONOSCIMENTO ALLE IMPRESE DEI MAGGIORI ONERI PER L'ATTUAZIONE DI MISURAZIONE DI SICUREZZA

 

L'art.31 della legge n.109/94 così come modificato dalla legge n.415/98 prevede al comma 2 bis che "Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso."

In base alle vigenti disposizioni di legge (art.12, comma 5 del D.Lgvo n.494/96) è immediato dedurre che, ove le modifiche suggerite siano finalizzate ad adeguare i contenuti del piano alle tecnologie proprie delle imprese, le eventuali integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Diverso appare invece il caso in cui le modifiche suggerite dalle imprese ed accettate dalle stazioni appaltanti si rivelino necessarie per garantire il rispetto delle norme di sicurezza eventualmente disattese nel piano stesso.

A tal proposito va notato che, in sede di presentazione delle offerte, le imprese fanno proprio quanto indicato dal committente riguardo ai costi delle misure di sicurezza indicate nel piano trasmesso dal committente stesso.

Inoltre su tali costi le imprese non possono praticare alcun ribasso d'asta.

E' evidente che, in tali situazioni, eventuali omissioni nel piano (e i costi conseguenti) non possono essere considerate in sede di offerta e che, fermo restando comunque l'obbligo delle imprese di dare attuazione a tutte le norme di legge poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (ancorchè non previste nei piani) le imprese hanno il diritto di vedersi riconosciuti eventuali maggiori costi rispetto a quelli inizialmente stimati e indicati dal committente.

La tesi appena sostenuta comincia ad essere recepita da importanti stazioni appaltanti e riteniamo utile citare a titolo di esempio, alcuni dei contenuti della deliberazione della  legge della Regione toscana n.8 del 28.01.00 rammentando che la regione Lazio ha pubblicato la deliberazione n. 2575/97 di ugual tenore.

 

 

La legge della Regione Toscana n.8/00

La legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n.5 del 7 febbraio 2000 e porta il titolo "Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili".

Nell'allegato I della legge è riportato lo schema di capitolato tipo di cui il committente si deve avvalere nelle procedure di affidamento di opere e lavori pubblici che usufruiscono di finanziamenti regionali.

Riguardo all'argomento oggetto della presente nota nel citato allegato (vedi pag.50 del Bollettino) si legge quanto segue:

art.n. ……….Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza predisposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.° 494.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle pr poste dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. I maggiori oneri saranno liquidati con le modalità indicate all'art......(pagamenti) e soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri della sicurezza."

Si segnala che sulla G.U. n.24 del 31 gennaio u.s. è pubblicata, a pag.69 e seguenti, una determinazione della Autorità di vigilanza sui lavori Pubblici che, tra l'altro, affronta il tema dell'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara la stima dei costi per la sicurezza e di definire tali oneri in misura adeguata e non comportante un'applicazione elusiva alle prescrizioni normative: il mancato rispetto di tali requisiti comporta l'illegittimità dei bandi stessi.