ACCORDO ABI E ANCE PER VELOCIZZARE LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPRESE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Il comma 7 dell’articolo 3 bis, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n°135, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica”, ha previsto la possibilità, per le imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, di utilizzare i certificati di pagamento rilasciati dal R.U.P., ai sensi dell’art.141 DPR 207/2010, per richiedere anticipazioni agli Istituti di credito di quanto loro dovuto dagli Enti Pubblici.

 

Al fine di consentire alle imprese un percorso più veloce per poter accedere a dette operazioni di anticipazione del credito, tra l’ANCE e l’ABI è stato sottoscritto il 3 agosto 2012 uno specifico accordo, c.d. Addendum al “Plafond crediti P.A.”.

 

L'accordo in parola prevede che le imprese edili, operanti nel campo dei lavori pubblici e creditrici nei confronti della Pubblica Amministrazione, per poter fruire dell’anticipazione dagli Istituti di credito, debbano presentare la seguente documentazione:

 

a)   certificato di pagamento dei lavori pubblici rilasciato dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);

 

b)   estratto conto elenco documenti di Equitalia S.p.a., relativo alla presenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

 

c)    fatture quietanzate per eventuali subappalti, relative al precedente pagamento riscosso dal soggetto beneficiario;

 

d)   in caso di anticipazione con cessione del credito, dichiarazione di accettazione da parte dell’amministrazione debitrice.

 

L’anticipazione del credito riguarda, in particolare, le certificazioni di pagamento rilasciate senza cessione dello stesso e quindi senza indicazione di una specifica data del pagamento stesso.

 

In tali casi, secondo quanto indicato al punto 12 dell’accordo in esame, l’anticipazione potrà essere effettuata dall’Istituto di credito per un periodo di 12 mesi a condizione che:

 

1) l’impresa sia “in bonis” (non devono cioè avere posizioni di credito con la banca);

 

2) l’impresa non abbia ritardi nei pagamenti verso la banca;

 

3) all’impresa venga fornita dal Fondo di Garanzia delle P.M.I., una copertura per un ammontare pari almeno al 70% del credito indicato nella certificazione.

 

Ciò consentirà di non computare gli importi anticipati ai fini del calcolo del castelletto fidi dell’impresa.

 

L’operatività dell’accordo in parola è peraltro subordinata all’emanazione dell’apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, che recepirà il regolamento del citato Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.

Si ritiene che, considerati i tempi tecnici di attuazione, le imprese interessate potranno fruire delle previsioni dell’accordo non prima del mese di dicembre 2012.

 

Sarà cura del Collegio comunicare prontamente tale data ed ulteriori aggiornamenti.

 

Si pubblicano in allegato i seguenti documenti:

 

- ultimo elenco aggiornato con l’indicazione delle banche aderenti;

 

- testo dell’Addendum all'accordo “Plafond crediti P.A.”.