INTERESSI BANCARI - NUOVE REGOLE SULL'ANATOCISMO

(CICR, Del. 9 febbraio 2000)

 

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha individuato i casi nei quali gli interessi su interessi (c.d. anatocismo) sono consentiti con riferimento ai conti correnti, ai finanziamenti con piano di rimborso rateale e alle operazioni di raccolta.

E' stata rimessa all'autonomia contrattuale la possibilitą di stabilire, in concreto, la periodicitą della capitalizzazione e i relativi tassi.

Il Comitato ha, inoltre, escluso la possibilitą di capitalizzare gli interessi di mora che maturano dopo la chiusura definitiva del conto corrente o dopo il mancato pagamento di rate di mutuo e ha introdotto l'obbligo di osservare la stessa periodicitą di capitalizzazione degli interessi passivi e attivi per ogni singolo rapporto di conto corrente.

 

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2000.

 

Trasparenza

Sono stati indicati poi, stringenti criteri circa l'informativa da rendere alla clientela da parte delle banche. In caso di peggioramento delle stesse, la modifica deve essere portata a conoscenza di ogni singolo cliente.

 

Compiti del CICR

Il decreto che ha modificato il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), in attuazione della legge comunitaria 1995-1997, ha affidato al CICR il compito di stabilire modalitą e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivitą bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicitą nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (art. 25, D.Lgs. 342/99).