INTERESSI
BANCARI - NUOVE REGOLE SULL'ANATOCISMO
(CICR,
Del. 9 febbraio 2000)
Il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha individuato i casi
nei quali gli interessi su interessi (c.d. anatocismo) sono consentiti con
riferimento ai conti correnti, ai finanziamenti con piano di rimborso rateale e
alle operazioni di raccolta.
E'
stata rimessa all'autonomia contrattuale la possibilitą di stabilire, in
concreto, la periodicitą della capitalizzazione e i relativi tassi.
Il
Comitato ha, inoltre, escluso la possibilitą di capitalizzare gli interessi di
mora che maturano dopo la chiusura definitiva del conto corrente o dopo il
mancato pagamento di rate di mutuo e ha introdotto l'obbligo di osservare la
stessa periodicitą di capitalizzazione degli interessi passivi e attivi per
ogni singolo rapporto di conto corrente.
Entrata
in vigore
Le
nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2000.
Trasparenza
Sono
stati indicati poi, stringenti criteri circa l'informativa da rendere alla
clientela da parte delle banche. In caso di peggioramento delle stesse, la
modifica deve essere portata a conoscenza di ogni singolo cliente.
Compiti
del CICR
Il
decreto che ha modificato il Testo Unico in materia bancaria e creditizia
(D.Lgs. n. 385/1993), in attuazione della legge comunitaria 1995-1997, ha
affidato al CICR il compito di stabilire modalitą e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attivitą bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle
operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la
stessa periodicitą nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori
(art. 25, D.Lgs. 342/99).