QUINTO CONTO ENERGIA - REGOLE PER IMPIANTI INTEGRATI INNOVATIVI
Il Gestore Servizi Energetici, in merito alla
definizione di limite di «costo indicativo cumulato degli incentivi di € 50
milioni» per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
(BIPV) che entrano in esercizio con il Quinto Conto Energia ha chiarito che:
- nel caso in cui a un impianto non vengano
riconosciuti i requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti per «Impianti
fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative» oppure sia stato
raggiunto il limite di costo indicativo annuo di € 50 milioni, tale impianto
potrà accedere, laddove rispetti i requisiti previsti dal decreto, alle tariffe
incentivanti per «Impianti fotovoltaici». In tal caso, se l’impianto ricade tra
quelli soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro, tale iscrizione diventa
condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti.
- per determinare il raggiungimento del limite di
costo vanno sommati esclusivamente gli incentivi riconosciuti agli impianti
BIPV entrati in esercizio con il Quinto Conto Energia. Non vanno quindi sommati
gli incentivi riconosciuti agli impianti BIPV entrati in esercizio con i
precedenti provvedimenti di incentivazione (Terzo e Quarto Conto Energia);
- fino al raggiungimento di tale limite di costo, gli
impianti BIPV che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 05/07/2012 possono
accedere direttamente alle tariffe incentivanti indicate nell’Allegato 6 del
medesimo decreto, senza l’obbligo di iscrizione al Registro.