TRASPORTI - RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO TERZO TRIMESTRE 2012
Si segnala che, entro il 31 ottobre 2012, deve essere
presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato
nel terzo trimestre 2012 (consumi effettuati dal 1° luglio 2012 al 30 settembre
2012).
Con circolare del 27 settembre 2012 l’Agenzia delle
Dogane ha reso nota la disponibilità del software aggiornato per la
compilazione delle domande (disponibile all’indirizzo
www.agenziadogane.gov.it nell’area
“Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 3° trimestre 2012”) ed ha
definito la misura del beneficio riconoscibile che risulta essere pari a:
- € 209,98609 per mille litri di prodotto, in
relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 10 agosto 2012;
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in
relazione ai consumi effettuati tra l’11 agosto e il 30 settembre 2012.
Hanno diritto al beneficio in parola gli esercenti
l’attività di autotrasporto merci per conto proprio o per conto terzi con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Le dichiarazioni devono essere presentate agli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti con le seguenti modalità
alternative:
- utilizzando il software rilasciato dall’Agenzia delle
Dogane. La dichiarazione, una volta compilata e stampata, deve essere trasmessa
all’Agenzia delle Dogane unitamente alla seguente documentazione:
dati salvati su supporto informatico (floppy disk o cd
rom);
copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati
dal beneficio;
copia di valido documento d’identità del
sottoscrittore.
- per mezzo del
Servizio Telematico Doganale.
Inoltre, pur non essendo allegata alla dichiarazione,
deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la seguente
documentazione:
- fatture di acquisto del gasolio;
- licenza/autorizzazione per l’esercizio dei servizi
di trasporto merci;
- autorizzazione comunale nel caso di possesso di
distributore privato di carburanti.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione,
mediante il modello F24 utilizzando lo specifico codice tributo 6740, anno di
riferimento “2012” oppure “2013” (anno nel quale si effettua la compensazione
del credito), trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione ed
entro il termine tassativo del 31 dicembre 2013.
Le eventuali eccedenze di
credito non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2013, potranno
essere chieste a rimborso presentando apposita domanda entro il 30 giugno 2014.
Si evidenzia che a decorrere dal 2012 il credito
d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di € 250.000,00
per la compensazione nel modello F24.
Si ricorda, infine,
che con nota del 31 maggio scorso l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a
seguito della conversione in legge del decreto n. 16/2012, è stata eliminata la
previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della
dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre
solare di riferimento che, non avendo più carattere di perentorietà, non
impedisce il riconoscimento del rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente
l’attività di trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine
di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe
potuto essere richiesto.